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Ultim'ora. Manovra bis. Ecco l'articolo sulla liberalizzazione delle professioni


In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 agosto (la cosiddetta manovra bis), ecco il testo dell'articolo 3 sulla liberalizzazione delle professioni riportato nel testo del decreto anticipato da Repubblica.it.

14 AGO - Nessun taglio alla sanità. Ma gli interventi contenuti nel decreto legge anticrisi approvato d'urgenza dal Consiglio dei Ministri lo scorso 12 agosto avrà comunque ripercussioni sul mondo della sanità. E lo farà attraverso l'articolo 3, quello contenente le misure per la liberalizzazione delle professioni, senza esclusioni di categoria, comprese, quindi, quelle di ambito sanitario.
 
Art. 3
Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche
 
1. In attesa della revisione dell’articolo 41 della Costituzione, Comuni,
Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi
ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica
privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente
vietato dalla legge nei soli casi di:
a)vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali;
b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con
l’utilità sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la
conservazione delle specie animali e vegetali, dell’ambiente, del
paesaggio e del patrimonio culturale;
e) disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica.
 
2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo
economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.
 
3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma
1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto
nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti
della segnalazione di inizio di attività e dell’autocertificazione con
controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine,
l’adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche
attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa.
 
4. L’adeguamento di Comuni, Province e Regioni all’obbligo di cui al
comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosità dei predetti
enti ai sensi dell’art. 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
 
5. Fermo restando l’esame di Stato di cui all’art. 33 comma 5 della
Costituzione per l’accesso alle professioni regolamentate, gli
ordinamenti professionali devono garantire che l’esercizio dell’attività
risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza
diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla
differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l’effettiva
possibilità di scelta degli utenti nell’ambito della più ampia
informazione relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti
professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:
a) l’accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e
ordinato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e
tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione
di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa
professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area
geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di
interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o
indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell’attività
in forma societaria, della sede legale della società professionale,
b) previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di
formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi
regolamenti emanati dai consigli nazionali.
La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito
disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito
dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;
c) la disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione deve
conformarsi a criteri che garantiscano l’effettivo svolgimento
dell’attività formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza di
assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà
essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato
al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l’accesso al mondo del
lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente
superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita
convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio
per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea
magistrale o specialistica; .
d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto
all’atto del conferimento dell’incarico professionale prendendo come
riferimento le tariffe professionali. E’ ammessa la pattuizione dei
compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel
rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il
livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni
utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla
conclusione dell’incarico. In caso di mancata determinazione consensuale
del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di
liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la
prestazione professionale è resa nell’interesse dei terzi si applicano le
tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;
e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea
assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento
dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la
responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni
generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono
essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli
Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l’istituzione di
organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni
amministrative, ai quali sono specificamente affidate l’istruzione e la
decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di
disciplina. La carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di
consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli
di disciplina nazionali e territoriali.
g) La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto
l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali
posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è
libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e
non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.
 
6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l’accesso alle
attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di
libertà di impresa.
 
7. Le disposizioni vigenti che regolano l’accesso e l’esercizio delle
attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e
di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all’introduzione
di restrizioni all’accesso e all’esercizio delle attività economiche
devono essere oggetto di interpretazione restrittiva.
 
8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività
economiche previste dall’ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi
dopo l’entrata in vigore del presente decreto.
 
9. Il termine “restrizione'”, ai sensi del comma 8, comprende :
a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di
persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto
il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la
concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l’esercizio,
senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente
sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;
b) l’attribuzione di licenze o autorizzazioni all’esercizio di una
attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità
amministrativa; si considera che questo avvenga quando l’offerta di
servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per
l’esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da parte di
tutta la società con riferimento all’intero territorio nazionale o ad una
certa area geografica ;
c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una
certa area geografica e l’abilitazione a esercitarla solo all’interno di
una determinata area;
d) l’imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi
deputate all'esercizio della professione o di una attività economica;
e) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure
in una o più aree geografiche;
f) la limitazione dell’esercizio di una attività economica ad alcune
categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di
commercializzazione di taluni prodotti;
g) la limitazione dell’esercizio di una attività economica attraverso
l’indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all’operatore;
h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni
o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta,
mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo
su base percentuale;
l) l’obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all’attività
svolta.
 
10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9 precedente
possono essere revocate con regolamento da emanare ai sensi
dell’articolo17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su
proposta del Ministro competente entro quattro mesi dall’entrata in
vigore del presente decreto.
 
11. Singole attività economiche possono essere escluse, in tutto o in
parte, dall’abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8;
in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste
dal comma 9, può essere concessa, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per la
concorrenza ed il mercato, entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge qualora:
a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico;
b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal
punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica,
ragionevolmente proporzionato all’interesse pubblico cui è destinata;
c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta
basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale
dell’impresa.
 
12. All’articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, recante il codice dell’ordinamento militare sostituire la lettera d)
con la seguente:
“d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a),
sono destinati, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze della compatibilità finanziaria con gli equilibri di
finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del
conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale
concordato in sede di programma di stabilità e crescita, al Ministero
della difesa, mediante riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le
riassegnazioni agli stati di previsione dei Ministeri, previo versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, per confluire nei fondi di cui
all'articolo 619, per le spese di riallocazione di funzioni, ivi incluse
quelle relative agli eventuali trasferimenti di personale, e per la
razionalizzazione del settore infrastrutturale della difesa, nonché, fino
alla misura del 10 per cento, nel fondo casa di cui all'articolo 1836,
previa deduzione di una quota parte corrispondente al valore di libro
degli immobili alienati e una quota compresa tra il 5 e il 10 per cento
che può essere destinata agli enti territoriali interessati, in relazione
alla complessità e ai tempi dell’eventuale valorizzazione. Alla
ripartizione delle quote si provvede con decreti del Ministro della
difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica, al
Ministero dell'economia e delle finanze”.


14 agosto 2011
© Riproduzione riservata

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