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Cannabis terapeutica. Le Commissioni Giustizia e Affari Sociali adottano testo base. Stop ad ogni apertura alla legalizzazione


Due le proposte di testo presentate: quella del relatore per la II Commissione Farina che lasciava le porte aperte alla legalizzazione della cannabis, e quella della relatrice della XII Commissione Miotto incentrato esclusivamente sul suo uso terapeutico. I lavori procederanno su quest'ultimo. La produzione verrà affidata allo Stabilimento militare di Firenze. Studi sulla cannabis verranno finanziati con i fondi Aifa destinati alla ricerca indipendente. IL TESTO

27 LUG - Le Commissioni Giustizia e Affari Sociali hanno adottato come testo base per la prosecuzione dei lavori la proposta di testo unificato elaborata dal Comitato ristretto. Due le differenti proposte avanzate: quella di Daniele Farina (SI-Sel) relatore per la II Commissione, e quella Anna Margherita Miotto (Pd), relatrice per la XII Commissione. Mentre il testo di Farina manteneva aperture verso la legalizzazione della cannabis, quello di Miotto, adottato poi dalle due Commissioni come testo base, si concentra unicamente sulla cannabis terapeutica.
 
Il provvedimento è composto da 10 articoli. L'articolo 1 spiega quali siano le finalità del provvedimento: regolamentare l'uso dei medicinali a base di cannabis, garantendo l'equità nell'accesso a tali medicinali da parte dei pazienti mediante la fissazione di criteri uniformi sul territorio nazionale; promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico; sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis, per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti.
 
L'articolo 2 definisce così l'uso medico: "Assunzione di medicinali a base di cannabis che il medico curante prescrive dopo valutazione del paziente e diagnosi, per una eventuale opportuna terapia".
 
L'articolo 3 disciplina le modalità di prescrizione spiegando che il medico potrà prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis a carico del Servizio sanitario nazionale. Nella prescrizione, il medico deve indicare il codice alfanumerico assegnato al paziente, la dose prescritta e la posologia. La prescrizione dovrà poi recare la data di rilascio, la durata del trattamento, che in ogni caso non può essere superiore a tre mesi, nonché la firma e il timbro del medico che l'ha rilasciata.
 
L'articolo 4 affronta il tema del monitoraggio delle prescrizioni. Le Regioni dovranno fornire annualmente all'Istituto superiore di sanità (ISS) i dati aggregati per età e per sesso dei pazienti trattati con preparazioni magistrali a base di cannabis. Ogni Regione stabilirà le modalità di trasmissione, da parte dei medici prescrittori, assicurando comunque che la trasmissione avvenga in forma anonima, in conformità alle disposizioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Sempre le Regioni provvederanno poi alla raccolta di informazioni relative ai pazienti ai quali sono erogati medicinali a base di cannabis, con particolare riferimento ai risultati delle terapie, nell'ambito delle attività di monitoraggio a fini epidemiologici e di sorveglianza, coordinate dall'Istituto superiore di sanità.
 
L'articolo 5 spiega che, ai fini della programmazione della produzione nazionale da parte dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, le Regioni, negli ambiti di rispettiva competenza, comunicano annualmente, entro il 31 maggio, all'Organismo statale per la cannabis la quantità di sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis di cui necessitano.
 
Sulla base dell'effettivo bisogno, come stabilito dall'articolo 6, lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze provvederà alla coltivazione e alla trasformazione della cannabis in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni e per la conduzione di studi clinici. Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuate, con decreto del Ministro della salute, altre strutture ritenute idonee, da autorizzare alla coltivazione, con l'obbligo di operare in "Good agricoltural and collecting practice" (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento e con conferimento dell'intero prodotto al predetto Stabilimento ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie.
 
L'articolo 7 spiega che il Ministero della salute, attraverso l'Organismo statale per la cannabis, pubblicherà sul suo portale i contributi che saranno inviati con cadenza semestrale dall'Agenzia italiana del farmaco e dall'Istituto superiore di sanità sullo stato dell'arte delle evidenze scientifiche in materia di uso medico della cannabis, finalizzati alla promozione della conoscenza e della diffusione di informazioni nei confronti dei medici e dei farmacisti sull'impiego dei medicinali di origine vegetale a base di cannabis.
 
L'articolo 8 affronta il tema della ricerca. Le Università e le società medico-scientifiche potranno promuovere la conduzione di studi pre-clinici, clinici, osservazionali, epidemiologici, sull'uso appropriato dei medicinali di origine vegetale a base di cannabis condotti secondo la normativa vigente in materia di sperimentazione clinica, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) destinate al finanziamento della ricerca indipendente. Allo stesso fine, potranno essere promossi studi di tecnica farmaceutica presso le facoltà di farmacia e di medicina e studi di genetica delle varietà vegetali di cannabis presso istituti pubblici di ricerca sulle varietà vegetali.
 
L'articolo 9 elenca le modifiche che verranno apportate al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
 
Infine, l'articolo 10 disciplina il trattamento fiscale.
 
Giovanni Rodriquez

27 luglio 2017
© Riproduzione riservata

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