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Legge di Bilancio. Le novità su payback farmaceutico, contratti ricercatori e Izs. La Fondazione IME sarà soppressa. La bozza

di G.R.

Nella bozza del provvedimento da noi visionata si prevede il superamento del contenzioso sul payback, la possibilità per gli Izs in equilibrio economico dal 2014 di bandire procedure concorsuali per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, e la soppressa della Fondazione IME con il trasferimento delle sue risorse umane, strumentali e finanziarie alla Regione Lazio. Inoltre, si riduce il contributo delle Regioni alla finanza pubblica e si prevedono anticipazioni per 150 mln annui alla Regione Sardegna per l'estinzione dei debiti sanitari. LA BOZZA

19 OTT - Superamento definitivo del contenzioso legato al payback farmaceutico, investimento di 124 milioni per la realizzazione della 'piramide' del ricercatore, possibilità per gli Izs in equilibrio economico dal 2014 di bandire procedure concorsuali per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, soppressione della Fondazione IME e trasferimento delle sue elle risorse umane, strumentali e finanziarie alla Regione Lazio.
 
E ancora, si riduce il contributo delle Regioni alla finanza pubblica e si prevedono anticipazioni di liquidità per 150 milioni di euro annui alla Regione Sardegna finalizzati all'estinzione dei debiti sanitari. Questi in sintesi i principali interventi sulla sanità contenuti in una bozza della legge di Bilancio da noi visionata.
 
Di seguito le misure nel dettaglio.
 
Payback faramceutico. La norma proposta impone all’Aifa di adottare nei primi mesi dell’anno 2018 le determinazioni aventi ad oggetto il ripiano dell’eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l’anno 2016. L'obiettico è quello di consentire alle regioni di incassare, come previsto dalla vigente normativa, le somme loro spettanti versate dalle aziende farmaceutiche a titolo di payback.

Viene inoltre disposto che l’Aifa successivamente concluda le transazioni avviate con le aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali (Aic) relative ai contenziosi derivanti dall'applicazione del decreto enti territoriali, relativi al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, ancora pendenti al 31 dicembre 2017.

La necessità di questa soluzione transattiva, come evidenziato dalla relazione illustrativa, "è spiegabile con le prospettive decisamente sfavorevoli dei contenziosi in questione rappresentate dall’Avvocatura Generale dello Stato, laddove, invece, la conclusione delle transazioni comporterebbe la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente neutralizzazione del rischio di restituzione delle somme già incamerate dall’erario derivante dalla soccombenza in giudizio". In ogni caso, al fine di evitare l’eventuale riproposizione di contenzioso anche in relazione all’anno 2016, si prevede che gli accordi transattivi possano essere stipulati solo con le aziende farmaceutiche che abbiano regolarmente versato le eventuali somme loro addebitate, riferite al payback del medesimo anno 2016.
 
La norma, spiega la relazione tecnica, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto da un lato si limita ad imporre scadenze certe per la definizione da parte da parte dell’Aifa dei provvedimenti amministrativi di propria competenza ai fini della determinazione del payback per l’anno 2016 e del conseguente versamento degli importi dovuti, da parte delle aziende farmaceutiche in favore delle regioni, dall’altro impone alla stessa Aifa di chiudere l’imponente contenzioso pendente relativo al periodo 2013-2015, in relazione alle prospettive sfavorevoli rappresentate dall’Avvocatura dello Stato in caso di sentenza del Tar del Lazio. "Al riguardo si evidenzia che il totale richiesto dall’Aifa a titolo di ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il triennio 2013-2015 ammontava a circa 1.486 milioni di euro.  Di tale importo, è stata effettivamente versata una cifra pari a circa 882 milioni di euro, in gran parte oggetto di contestazione nei ricorsi pendenti dinanzi al Tar del Lazio.  In caso di effettiva sottoscrizione degli accordi transattivi, invece, il totale complessivo che verrebbe ad essere incassato è stimato in circa 930 milioni di euro".
 
‘Piramide del ricercatore’. Il comma 1 prevede, al fine del miglioramento della qualità ed efficienza dell’attività di ricerca, l’istituzione, presso gli Irccs e Izs, di uno specifico percorso di sviluppo professionale, che se concluso positivamente permette l’ingresso nei ruoli del Ssn. Il percorso, distinto nell’area “ricercatore” e nell’area “professionalità della ricerca”, è articolato su tre livelli: a) personale di ricerca, b) personale di ricerca esperto e c) personale di ricerca senior.

Il comma 2 prevede un’apposita disciplina concorsuale per l’accesso al percorso di sviluppo professionale, diversificata per requisiti, titoli e procedure a seconda della tipologia di personale.

Il comma 3 prevede la possibilità di indizione da parte degli Istituti, previa verifica della disponibilità finanziaria, delle procedure concorsuali definite dal precedente comma, disponendo che i vincitori di tali concorsi saranno immessi in servizio con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, al termine del quale, previa valutazione positiva, potranno, a richiesta, accedere al ruolo del Ssn compatibilmente con la disponibilità della dotazione organica dell’Istituto. La durata prevista per il contratto di lavoro subordinato del personale dell’area “ricercatore” è di 10 anni con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di 5 anni; quella dell’area “professionalità della ricerca” è di 6 anni con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di 3 anni. La differenza di durata dei due percorsi è giustificata dalla natura delle funzioni affidate alle due diverse tipologie di personale.
 
Il comma 4 affida ad un decreto ministeriale le modalità e i criteri di valutazione per il passaggio al livello superiore, passaggio che è subordinato ad una valutazione positiva nonché all’ulteriore verifica, da parte dell’Istituto, della disponibilità finanziaria; prevede, inoltre, la mobilità tra Istituti con il mantenimento del livello e dell’anzianità maturata sempre al fine di evitare che il personale esca dal percorso in mancanza della disponibilità finanziaria dell’Istituto presso cui lavora.

I commi 5 e 7 fissano la durata di permanenza minima e massima per ciascuno dei tre livelli del percorso di sviluppo professionale rispettivamente dell’area “ricercatore” e dell’area “professionalità della ricerca”, prevedendo una deroga, a tutela delle ricercatrici, per i periodi di astensione obbligatoria per maternità che sono esclusi dal conteggio degli anni di permanenza nei livelli.

I commi 6 e 8 prevedono che il personale di ricerca senior dell’area “ricercatore” e dell’area “professionalità della ricerca” una volta raggiunto il limite massimo di permanenza, rispettivamente di 15 anni e di 9 anni, se valutato positivamente può, a domanda e previa verifica dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti (quali ad esempio il possesso della specializzazione e ecc.) essere immesso nei ruoli del Servizio Sanitario Nazionale. È importante ribadire che non è necessario superare un ulteriore concorso, in quanto la procedura selettiva si è svolta per l’accesso al gradino iniziale del percorso di sviluppo professionale.

Il comma 9 prevede la modalità di accesso al percorso di sviluppo professionale dall’esterno per i vincitori di bandi pubblici nazionali ed europei e, nel rispetto del limite del 5 % delle disponibilità finanziarie, per i ricercatori residenti all’estero, al fine di premiare le migliori professionalità ad alto potenziale quali appunto i vincitori dei bandi giovani ricercatori, o di ERC, ecc. nonché consentire il rientro dall’estero delle medesime professionalità. 

Il comma 10 prevede che l’anzianità maturata dal personale di ricerca immesso in servizio con contratti di lavoro subordinati a tempo determinato di cui al comma 3 è integralmente valutata come servizio di ruolo ai fini della partecipazione ai concorsi per l’accesso alla pubblica amministrazione. Prevede, altresì, che il personale dell’area “ricercatore” possa concorrere per l’accesso in soprannumero ai corsi di specializzazione ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 368/99. Tale previsione è necessaria atteso che il requisito della specializzazione è essenziale per l’accesso al Ssn, pertanto, occorre consentire di conseguire tale titolo a coloro che accedono al percorso con un dottorato di ricerca.

Il comma 11 individua le aree di contrattazione che regoleranno i rapporti di lavoro: specifica sezione del Ccnl dell’area autonoma dirigenziale per l’area “ricercatore”, specifica sezione del Ccnl del comparto sanità per l’area “professionalità della ricerca”. Prevede, altresì, l’esclusione degli istituti tipici della dirigenza.

Il comma 12 stabilisce il trattamento economico del personale di ricerca che è differenziato rispetto al livello e area di appartenenza e che si compone di una parte fissa definita dai contratti collettivi nazionali del lavoro e da una variabile legata alla capacità dell’ente di aggiudicarsi bandi competitivi o comunque di ricevere finanziamenti a qualunque titolo per l’attività di ricerca. 

Il comma 13 disciplina la fase transitoria applicabile ai lavoratori in servizio al 31 dicembre 2017 che abbiano superato una procedura selettiva e con un’anzianità di servizio pari almeno a tre anni negli ultimi cinque. Tale personale sarà inserito in uno dei tre livelli del percorso di sviluppo professionale secondo i parametri stabiliti con il decreto del Ministro della salute, di cui al comma 4. 

Il comma 14 cristallizza la situazione in essere al 31 dicembre 2017 fino alla stipula dei contratti collettivi nazionali e all’emanazione del provvedimento di cui al comma 4 di individuazione dei criteri di produttività.

Il comma 15 stabilisce che gli atti aziendali degli Irccs e Izs debbano prevedere nella dotazione organica una sezione dedicata alle funzioni di ricerca al fine di dotare gli istituti di un nucleo stabile di personale dedicato alla ricerca.

Il comma 16 riguarda gli oneri finanziari.

Il comma 17 prevede la possibilità che le Regioni possano estendere la normativa al personale di ricerca operante presso altre strutture del Ssn anche ai fini dell’applicazione delle procedure di mobilità tra Istituti.

Il comma 18, infine, dispone che per le finalità di cui al comma 1 volte al miglioramento ed efficacia dell’attività di ricerca e nel limite della spesa annuale prevista dal precedente comma 16, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sono stipulati in deroga ai limiti di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 convertito con legge 122/2010 ed ai vincoli di cui all’articolo 17 del decreto legge n. 98/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011 e modificato dall’articolo 1, comma 584, lett. b) della legge 190/2014. Tale disposizione si giustifica col fatto che il sistema di reclutamento in questione si basa su un concetto di budget e non di dotazione finanziaria che impegna la finanza pubblica.

 
Per la previsione di spesa di impatto della norma, è stata avviata una ricognizione del personale, attualmente in servizio, degli Irccs e Izs assunto a tempo determinato con contratti atipici e addetti all’attività di ricerca sanitaria. Da qui si è riusciti a delinearne circa 40 differenti figure, distinte in due aree: l’area “ricercatore” comprensivo del personale che svolge direttamente l’attività di ricerca, e l’area “professionalità della ricerca” relativa al personale chiamato a svolgere attività di supporto tecnico-amministrativo.
 
Successivamente ai fini della quantificazione dell’onere, si è provveduto ad una ricognizione di tutto il personale di ricerca, al 31 giugno 2016, reclutato dagli Irccs e dagli Izs con contratti di lavoro a tempo determinato atipici e funzioni svolte. Ai fini della valutazione dell’impatto della norma, atteso che la medesima si applica al personale di ricerca in servizio al 31 dicembre 2017, con un’anzianità di servizio pari almeno a tre anni negli ultimi cinque, e che abbiano superato una procedura selettiva, l’analisi dei dati evidenzia che il personale destinatario della norma è di circa 2860 unità (2.135 presso gli Irccs e 725 presso gli Izs) di cui circa 880 di personale a supporto e 1980 ricercatori, cui vanno aggiunti coloro che hanno maturato in più istituti l’anzianità richiesta.
 
Il personale è stato quindi suddiviso in 6 classi, distinguendo per ciascun livello le due aree ed è stato preso a riferimento lo stipendio tabellare lordo del personale del Servizio sanitario nazionale. Si è poi operata una ripartizione ipotetica del personale censito (pari a 2.860 unità) in base ai tre livelli del percorso di sviluppo professionale previsto dalla norma secondo le seguenti percentuali:
- livello a) personale di ricerca, il 50 % del personale area “ricercatore” e del personale area “professionalità della ricerca”;
- livello b) personale di ricerca esperto, il 33,33 % del personale area “ricercatore” e del personale area “professionalità della ricerca”;
- livello c) personale di ricerca senior, il 16,67% del personale area “ricercatore” e del personale area “professionalità della ricerca”.
 
Da qui la quantificazione dell’impatto della norma stimata in circa 124 milioni. Infatti dalla rilevazione si evince che la spesa totale per gli stipendi dei ricercatori è pari a circa 88 milioni, mentre la spesa totale per gli stipendi del personale di supporto è pari a circa 35 milioni. Da qui la previsione di un incremento del fondo della ricerca sanitaria, da far valere nella ripartizione ad incremento del fondo della ricerca corrente degli Irccs e Izs, di un importo pari complessivamente a circa 44 milioni ( 43.324.948,08).
 
Altre disposizioni in materia di Izs. Il comma 1 spiega che gli Istituti zooprofilattici sperimentali che presentano l’equilibrio economico dal 2014 sono autorizzati, nei limiti della dotazione organica rideterminata, a bandire, nel triennio 2017-2019, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzione a tempo indeterminato di personale, inclusi i profili professionali individuati nell’articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 298 (medico, tecnico-professionale e infermieristico), con riserva non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2 che opera presso gli Istituti alla data di entrata in vigore della presente legge. 
Il comma 2 stabilische che, al fine valorizzare la professionalità acquisita, la riserva del cinquanta per cento dei posti di cui al comma 1 si applica al personale che al momento della pubblicazione del bando ha maturato negli ultimi otto anni un’esperienza lavorativa ovvero di ricerca, in virtù di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di convenzioni ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005, e successive modificazioni, di lavoro flessibile ovvero di borse di studio, di almeno tre anni non continuativi anche presso Istituti zooprofilattici sperimentali diversi da quello che bandisce il concorso.

Infine, il comma 3 quantifica l’onere derivante dell’attuazione del comma 1 in 28.436.219,18 di euro. 
 
Soppressione della Fondazione IME. Il comma 1 stabilisce che la Fondazione IME, Istituto Mediterraneo di Ematologia, in liquidazione, è soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le funzioni già svolte dalla Fondazione IME, che vengono trasferite alla Regione Lazio.
 
Il comma 2 dispone il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie della Fondazione IME in liquidazione alla Regione Lazio.
 
Il comma 3 spiega che i dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la Fondazione IME in liquidazione alla data di entrata in vigore della presente legge, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell’idoneità, da espletare anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, sono inquadrati, anche in posizione di sovrannumero, rispetto alla dotazione organica dell’ente, riassorbibile con le successive vacanze, nei ruoli del personale del Ssr della Regione Lazio sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto.
 
Il comma 4 stabilisce che i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale percepito al momento dell’inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell’amministrazione di destinazione, ai dipendenti è riconosciuta la differenza mediante un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici conseguenti a norme di legge e a dinamiche contrattuali.
 
Infine, il comma 5 spiega che il passaggio del personale di cui ai precedenti commi non apporta nuovi o maggiori oneri alla finanza del Ssr della Regione Lazio, anche ai fini dell’equilibrio economico–finanziario dello stesso, in quanto finanziato con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico da riconoscersi al suddetto personale, sulla base della tabella di cui al comma 3. La spesa da sostenere per il trattamento economico delle unità trasferite al Servizio Sanitario della Regione Lazio non è considerata ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all’art. 2, comma 71 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191. 

Contributo delle Regioni alla finanza pubblica. Alle Regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo destinato alla riduzione del debito di importo pari a 2.200 milioni di euro per l’anno 2018. Gli importi spettanti a ciascuna Regione a statuto ordinario possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2018, in sede di Conferenza Stato Regioni. Ciascuna Regione a statuto ordinario consegue nell’anno 2018 un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in misura pari al contributo di cui al periodo precedente.
Per l’anno 2018 il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario è ridotto di 100 milioni di euro e per la quota rimanente è realizzato:
a) per 2.200 milioni di euro con il contributo di cui al comma 1;
b) per 94,10 milioni mediante riduzione delle risorse per l’edilizia sanitaria;
c) per 300 milioni di euro in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza Stato Regioni, entro il 30 aprile 2018. In assenza dell’intesa, il contributo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, tenendo anche conto dei fabbisogni standard come approvati ai sensi del comma 534-bis dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e delle capacità fiscali standard elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni. In caso di mancata approvazione dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard, il concorso alla finanza pubblica di cui al periodo precedente è ripartito tenendo anche conto della popolazione residente e del Pil. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua anche le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato
 
In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2017 ammessi a finanziamento nel 2018 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2019. I termini di risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2018.
 
Irap CalabriaAlle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo, nei limiti di 18 milioni di euro per l’anno 2017, a titolo di compensazione della quota di fondo perequativo non attribuita nell’anno 2016, a causa del minor gettito Irap determinato dalle misure introdotte dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al programma "Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare pari a 18 milioni di euro sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nell’anno 2017 su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione. La seguente norma entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
 
La disposizione prevede l’attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una quota, nei limiti di 18 milioni di euro, per l’anno 2017, a titolo di compensazione delle minori entrate per l’anno 2016 destinate al finanziamento del Fondo perequativo ex legge 28 dicembre 1995, n. 549, dovute alla minore base imponibile derivante dalle misure di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le disponibilità in conto residui 2016 di euro 18 milioni sul capitolo 2862 di cui al programma "Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione nell’anno 2017 su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione.
 
Anticipazioni di liquidità alla Regione SardegnaIl comma 1 prevede che per gli anni 2018 e 2019 lo Stato è autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alla regione Sardegna fino ad un importo massimo di 150 milioni di euro annui, per l'estinzione dei debiti sanitari al 31 dicembre 2016 degli enti del servizio sanitario regionale, verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato Regioni del 23 marzo 2005. All'erogazione delle somme si provvede a seguito della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente, verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti e a seguito della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione Sardegna, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia, nei termini ivi stabiliti, al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori.

Il comma 2 prevede che, al momento dell’erogazione dell’anticipazione, la Regione Sardegna provveda all'immediata estinzione dei debiti sanitari al 31 dicembre 2016 per l’intero importo erogato. Dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti.

Il comma 3 sancisce le modalità di contabilizzazione dell’anticipazione.

Il comma 4 prevede, fermo restando il rispetto del pareggio di bilancio, al fine di favorire gli investimenti, diretti e indiretti, per gli esercizi 2018 e 2019, sono assegnati alla regione Sardegna spazi finanziari nell’importo di 150 milioni annui. La regione certifica l’avvenuta realizzazione degli investimenti, diretti e indiretti, mediante apposita comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione dei predetti investimenti, qualora la Regione non abbia conseguito per la differenza un valore positivo del saldo, si applicano le sanzioni per il mancato rispetto del pareggio di bilancio.

Il comma 6 sancisce le condizioni per l’accesso all’anticipazione, ovvero la sottoscrizione di apposito Accordo tra la Regione Sardegna e i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, contenente un Programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

Il comma 7 prevede che gli importi oggetto della restituzione da parte della Regione Sardegna delle somme anticipate dallo Stato sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
 
Giovanni Rodriquez

19 ottobre 2017
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