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Pma eterologa. Da Cnb parere favorevole a “conoscere le proprie origini biologiche"


Per il Comitato nazionale di Bioetica c'è preminenza dell’interesse/diritto del nato a conoscere le proprie origini biologiche. E' quanto affermato in un parere approvato oggi a larghissima maggioranza.

25 NOV - Nella seduta plenaria di oggi il Comitato nazionale per la Bioetica ha approvato due pareri, il primo sulla riservatezza in materia di Pma eterologa e il secondo sui farmaci orfani. Entrambe hanno avuto larghissima maggioranza, un unico voto contrario ciascuno.
 
Per quanto riguarda il parere “Conoscere le proprie origini biologiche nella procreazione medicalmente assistita eterologa”, è stato elaborato da Lorenzo d’Avack, Vicepresidente vicario del Cnb. In proposito il Cnb rileva – sul piano etico e giuridico internazionale – una inversione di tendenza: precisamente un abbandono della tesi dell’anonimato totale del donatore, inizialmente sostenuta eticamente e fatta propria da legislazioni, a favore della tesi della preminenza dell’interesse/diritto del nato a conoscere le proprie origini biologiche, accedendo alle informative riguardo ai donatori.
 
Il Cnb non entra nel merito della valutazione etica della c.d. procreazione eterologa (con donatore esterno) o della regolamentazione nel nostro Paese (che la proibisce). Si limita a considerare il problema dell’interesse/diritto del nato a conoscere la verità del proprio concepimento e della propria ascendenza biologica in senso generale, data la rilevanza che ha assunto questo tema sul piano internazionale.
 
Il documento analizza gli argomenti di chi è favorevole al mantenimento del segreto rispetto al concepimento (protezione della privacy, possibili ripercussioni negative sul nato e sulla famiglia sociale) e di chi, invece, ritiene doverosa la verità sulle modalità procreative (data la difficoltà a mantenere il segreto). Su questo punto il Comitato ritiene che spetti alla responsabilità morale dei genitori informare il figlio sulle proprie origini attraverso filtri appropriati.
 
Una volta caduto il segreto sulle modalità del concepimento, si apre la questione dell’anonimato. Il Cnb rileva – sul piano etico e giuridico internazionale – una inversione di tendenza: precisamente un abbandono della tesi dell’anonimato totale del donatore, inizialmente sostenuta eticamente e fatta propria da legislazioni, a favore della tesi della preminenza dell’interesse/diritto del nato a conoscere le proprie origini biologiche, accedendo alle informative riguardo ai donatori. 
Su questo punto nel Cnb sono emerse due linee di pensiero: alcuni ritengono che sia preferibile l’anonimato parziale (l’accesso alle sole informative genetiche); altri considerano doveroso l’accesso a tutte le informative (sia genetiche che anagrafiche).
 
L’opportunità di svelare solo l’identità genetica del donatore, conservando l’anonimato anagrafico, è motivata dalla necessità, per ragioni mediche, di conoscere le proprie origini, e dalla inopportunità di conoscere nome e cognome del donatore, con il quale il nato ha un legame genetico ma non propriamente relazionale. La doverosità di una informazione completa rispetto al donatore è motivata da ragioni di parità e non discriminazione, non potendo impedire solo ai nati da tale tecniche di ricercare le informazioni sui procreatori biologici: tale conoscenza è ritenuta indispensabile per la ricostruzione della propria identità personale.
 
Il Cnb inoltre sottolinea la rilevanza dell’istituzione di organismi multidisciplinari che, mediante una adeguata consulenza, sostengano i soggetti coinvolti nella ricerca delle origini e la necessità che le banche del seme conservino l’identità genetica ed anagrafica dei donatori, aggiornando costantemente i dati.

25 novembre 2011
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