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Manovra 2021. Il testo sbarca alla Camera. Si punta ad approvazione entro il 20 dicembre. Dall’aumento del Fondo sanità a nuovi tetti per la farmaceutica: ecco tutte le misure


In arrivo 4.200 contratti aggiuntivi di specialistica. Per la dirigenza indennità aumenta del 27%. Prevista un'indennità di specificità infermieristica. Pronti altri 70 mln per i tamponi eseguiti da medici di famiglia e pediatri. E ancora, 2 miliardi in più per l'edilizia sanitaria. Prorogate al 31 dicembre 2021 le misure che rendono possibile il reclutamento degli specializzandi in corsia e dei medici in pensione. Rimodulati tetti della spesa farmaceutica convenzionata nella misura del 7,30%, e della spesa farmaceutica per acquisti diretti determinato nella misura del 7,55%, ma solo dietro pagamento payback. IL TESTO

20 NOV - È approdato alla Camera il testo della manovra. Fissato per sabato 28 novembre alle ore 19 il termine per la presentazione degli emendamenti in commissione Bilancio.
 
Le audizioni prenderanno invece il via oggi, mentre l'inizio delle votazioni è previsto per il 9 dicembre con l'obiettivo di arrivare al voto del mandato ai relatori per il 16 dicembre. Si punta ad un invio della manovra in aula il 18 novembre e ad un'approvazione in prima lettura entro il 20 dicembre. Come anticipato, quindi, il Senato avrà pochi giorni tra Natale e Capodanno per approvare in via definitiva la legge di Bilancio.
 
Quanto al contenuto del provvedimento. Tutto confermato per la sanità. Incremento di 1 miliardo del Fondo sanitario. Per il personale, viene incrementata l'indennità per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, e prevista un'indennità di specificità infermieristica. Pronti altri 70 mln per i tamponi eseguiti da medici di famiglia e pediatri. Finanziati altri 4.200 contratti di specialistica in medicina per il 2021.

E ancora, 2 miliardi in più per l'edilizia sanitaria, e rimodulati sia il tetto della spesa farmaceutica convenzionata nella misura del 7,30 per cento, che il tetto di spesa della spesa farmaceutica per acquisti diretti determinato nella misura del 7,55 per cento. La rimodulazione dei tetti viene però subordinata all'integrale pagamento del payback da parte delle aziende farmaceutiche. Prorogate al 31 dicembre 2021 le misure che rendono possibile il reclutamento degli specializzandi in corsia e dei medici in pensione. Prevista l'assunzione di 189 medici da parte dell'Inps. Previsto già dalla scorsa manovra, fino al 2022, il finanziamento di 1 miliardo per il Fondo farmaci innovativi.
 
Stanziati 5 milioni annui da decorrere dal 2021 per l'assistenza ai bambini affetti da malattie oncologiche, l'assegno di natalità viene riconosciuto per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, e si prevede la proroga del congedo di paternità di sette giorni anche per il 2021.

Queste, in sintesi, i principali provvedimenti contenuti nel provvedimento.
 
Articolo 58 (Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica)
La dotazione del Fondo viene stabilita in 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
 
Articolo 64 (Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all’amianto)
Si propone di accelerare le operazioni di lavorazione delle domande di riconoscimento dei benefici previdenziali per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario presentate all’Inps entro il 2 marzo 2018.
L’Inps, una volta acquisite le certificazioni tecniche da parte dell’Inail, dovrà eseguire un monitoraggio delle domande, utilizzando i criteri prefissati nella medesima disposizione e segnatamente: a) la data di perfezionamento, nell’anno di riferimento, dei requisiti pensionistici per ciascun lavoratore interessato; b) l’onere previsto per l’esercizio finanziario dell’anno di riferimento, connesso all’anticipo pensionistico e all’eventuale incremento di misura dei trattamenti; c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
 
Vengono poi disciplinate le modalità di redazione della graduatoria dei lavoratori aventi diritto al beneficio. La proposta normativa è finalizzata a consentire l’immediato accesso a pensione senza attendere l’esito della procedura di monitoraggio, ai soggetti che hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte di Inail entro il 30 giugno 2020 e che hanno maturato, tenendo conto del riconoscimento del beneficio, la decorrenza teorica del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2021.
 
Articolo 65 (Assegno di natalità)
L'assegno viene riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021
 
Articolo 66 (Congedo di paternità)
La disposizione prevede la proroga del congedo di paternità di sette giorni anche per il 2021.
 
Articolo 67 (Supporto all’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)
Per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e all’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, viene prorogata fino al 31 dicembre 2023 la Segreteria tecnica.
 
Articolo 72 (Fabbisogno sanitario standard anno 2021)
Per l’anno 2021 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è pari a 121.370,1 milioni di euro con un incremento di circa 1 miliardo.
 
La relazione illustrativa spiega come il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2021 sia destinato alla spesa relativa all’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ad incrementare i contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi e la proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, delle disposizioni concernenti il reclutamento del personale sanitario introdotte al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19.
 
Per queste ultime finalità viene incrementato anche il concorso al finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale da parte dello Stato per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e a decorrere dall’anno 2026.
 
Articolo 73 (Disposizioni in materia di indennità di esclusività della dirigenza medica)
Per valorizzare il servizio della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria presso le strutture del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità dell’indennità previsti in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo determinata dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area Sanità 2016-2018 stipulato il 19 dicembre 2019, sono incrementati del 27%.
 
La spesa per questa misura viene valutata in 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Per la copertura si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall’anno 2021.
 
Articolo 74 (Disposizioni in materia di retribuzione degli infermieri del Servizio sanitario nazionale)
Viene definita, nei limiti dell’importo complessivo annuo lordo amministrazione di 335 milioni di euro, una indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.
 
La spesa prevista è di 335 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale. Per la copertura, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
 
Articolo 75 (Disposizioni per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)
Per la misura autorizzata l’ulteriore spesa di 70 milioni di euro per l’anno 2021, secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore. 
 
Articolo 76 (Contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi
Viene autorizzata l’ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. 
 
Articolo 77 (Proroga di disposizioni sull’impiego di personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale)
Per garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi anche nell’anno 2021, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, delle misure già previste dal Decreto Cura Italia non oltre il 31 dicembre 2021.
 
disposizioni prevedono il reclutamento di personale delle professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, attraverso il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi e di laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali.
 
Prevedono, inoltre, la possibilità di procedere alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, dei medici e dei medici veterinari regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, che sono utilmente collocati nella graduatoria delle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario. Infine, si prevede il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.
 
Prorogate al 31 dicembre 2021 anche le misure previste dai Decreti Cura Italia e Rilancio sulle Usca.
 
Articolo 78 (Disposizioni volte a eliminare il contenzioso in materia di indennizzi dovuti ai sensi delle leggi 29 ottobre 2005, n. 229 e 24 dicembre 2007, n. 244 a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e talidomide)
Al fine di adeguare gli indennizzi il Ministero della salute è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le maggiori somme derivanti dalla rivalutazione dell’indennità integrativa speciale relativa alla base di calcolo degli indennizzi di cui alla leggi n. 229 del 2005 e n. 244 del 2007, per un ammontare di euro 9.900.000,00, a decorrere dall’anno 2021 per l’adeguamento dei ratei futuri.
 
Il Ministero della salute è autorizzato a corrispondere le somme dovute a titolo di arretrati maturati dagli aventi diritto a seguito della rivalutazione dell’indennità integrativa speciale, nonché gli arretrati dell’indennizzo dovuti dalla data di entrata in vigore della stessa per i titolari nati nel 1958 e nel 1966, fino ad un ammontare annuo pari ad euro 71.000.000, per gli anni dal 2021 al 2023. Gli arretrati sono corrisposti nel termine di prescrizione ordinaria di 10 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il pertinente capitolo dello stato di previsionale del Ministero della salute è incrementato di euro 71.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
 
Articolo 79 (Integrazione del livello del finanziamento del programma di investimenti per l’edilizia sanitaria e l’ammodernamento tecnologico)
i fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo viene incrementato di 2 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio statale.
 
Articolo 80 (Fondo sanità e vaccini)
Viene istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un Fondo con una dotazione di 400 milioni di euro da destinare all'acquisto di vaccini contro il Sars-Cov-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid-19.
Per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini sul territorio nazionale il Ministero della Salute si avvarrà del commissario straordinario Domenico Arcuri.
 
Articolo 81 (Rimodulazione tetti di spesa farmaceutica)
A decorrere dall’anno 2021 il tetto della spesa farmaceutica convenzionata è rideterminato nella misura del 7,30 per cento (attualmente è fissato al 7,96%. Conseguentemente, a partire dal medesimo anno il tetto di spesa della spesa farmaceutica per acquisti diretti è rideterminato nella misura del 7,55 per cento, comprensivo dello 0,20% per i gas medicinali (attualmente è del 6,89%).
 
Le suddette percentuali possono essere annualmente rideterminate, fermo restando il valore complessivo del 14,85 per cento, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio su proposta del Ministero della salute, sentita l’Aifa, d’intesa con il Ministero dell’economia, sulla base dell’andamento del mercato dei medicinali.
 
La rimodulazione dei tetti di spesa per la farmaceutica viene subordinata all’integrale pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica Ssn (payback) dell’anno 2018 entro il 31 gennaio 2021 come certificato dall’Aifa entro il 10 febbraio 2021. In caso di certificazione negativa resteranno in vigore i valori percentuali dei tetti previsti dalla normativa vigente. 
 
Allo stesso modo, la rimodulazione dei tetti per l’anno 2022 viene subordinata all’integrale pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica Ssn per l’anno 2019 entro il 30 giugno 2021 come certificato dall’Aifa entro il 10 luglio 2021.
 
Articolo 82 (Finanziamento della Croce rossa italiana)
Vengono trasferite in capo al Ministero della Salute anche le competenze di carattere finanziario, mediante trasferimento delle relative risorse dal fondo sanitario (nel quale ora sono comprese) ad apposito fondo istituito presso il Ministero della salute e, per le medesime ragioni afferenti alla competenza di merito, riserva ai Ministeri della salute e della difesa la competenza relativa alla definizione dei contenuti e alla sottoscrizione delle convenzioni annuali con l’Associazione della Croce rossa italiana. 
 
Nelle more della definizione dei procedimenti amministrativi presupposti dell’erogazione del finanziamento Cri, il Ministero della salute potrà erogare acconti di cassa a tutti gli enti interessati allo scopo di garantirne una corretta gestione di cassa e la dovuta tempestività dei pagamenti dei debiti. Si prevede infine la sistemazione contabile definitiva della quota del finanziamento spettante ai sensi della legislazione vigente alle pubbliche amministrazioni diverse dagli enti del Ssn che hanno acquisito personale della Cri.
 
Articolo 83 (Ricollocamento personale della Croce rossa italiana)
Si obbliga gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dall'Ente strumentale alla Croce rossa italiana, limitatamente alle unità che abbiano prestato servizio con funzioni di autista soccorritore e autista soccorritore senior in attività convenzionate con i richiamati enti e aziende del Servizio sanitario nazionale per un periodo non inferiore a cinque anni e per le quali siano intervenuti provvedimenti giurisdizionali, adottati nel corso di giudizi instaurati prima dell’entrata in vigore della presente legge, che ne abbiano disposto l’assunzione a tempo indeterminato.

Conseguentemente si prevede il trasferimento da parte del Commissario liquidatore alle aziende e enti del servizio sanitario nazionale delle risorse finanziarie occorrenti per la copertura degli oneri relativi alle predette assunzioni, e per l’attuazione delle procedure di mobilità si provvede a valere sulle risorse del finanziamento annuale attribuito all’Associazione-Gestione liquidatoria mediante la convenzione annuale stipulata dal Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della difesa e l’Associazione stessa. Viene inoltre previsto il trasferimento agli enti previdenziali di competenza delle risorse necessarie per il pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio del personale destinatario delle procedure di mobilità relative al personale della Croce Rossa italiana transitato presso le pubbliche amministrazioni. Conseguentemente il Commissario Liquidatore dell’Ente, è autorizzato a cancellare le corrispondenti poste dallo stato passivo. 

Articolo 84 (Mobilità sanitaria)
La disposizione prevede che i valori relativi alla matrice dei flussi finanziari relativi alla compensazione tra le singole regioni e province autonome delle prestazioni sanitarie ricomprese nei livelli essenziali di assistenza (Lea), rese a cittadini in ambiti regionali diversi da quelli di residenza siano definiti, sulla base dei dati di produzione disponibili con riferimento all’anno precedente oggetto di riparto e tenuto conto dei controlli di appropriatezza come comunicati dalle singole regioni e province autonome.

Per poter accedere al finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale viene previsto che si proceda alla sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale nell’ambito del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Lea.

Il Comitato dovrà elaborare un programma nazionale di valutazione e miglioramento dei processi di mobilità nell’ottica di salvaguardare una mobilità “fisiologica” e recuperare, a tutela di un più equo e trasparente accesso alle cure, fenomeni di mobilità non dovuti a fenomeni “fisiologici e elabora specifici programmi rivolti alle aree di confine nonché ai flussi interregionali per migliorare e sviluppare i servizi di prossimità al fine di evitare criticità di accesso, rilevanti costi sociali e finanziari a carico dei cittadini.
 
Articolo 85 (Disposizioni in materia di conoscenze linguistiche per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)
La disposizione prevede che, per il territorio della Provincia autonoma di Bolzano, la conoscenza della lingua italiana o tedesca costituisce requisito sufficiente di conoscenza linguistica necessaria per l’esercizio delle professioni sanitarie. I controlli linguistici previsti dalla legge sono svolti in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni sopra richiamate. Autorizza, altresì, il Presidente dell'Ordine dei medici della Provincia di Bolzano ad istituire, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, una sezione speciale dell'albo dei medici alla quale possono essere iscritti, a domanda, fermi i restanti requisiti, i professionisti che sono a conoscenza della sola lingua tedesca. L'iscrizione nella sezione speciale autorizza all'esercizio della professione medica esclusivamente nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano. Prevede, infine, che nei servizi sanitari di pubblico interesse l’attività deve essere organizzata in modo che sia garantito l’uso delle due lingue, italiana e tedesca.
 
Articolo 153 (Concorso statale all’esercizio della funzione regionale in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni)
La norma, fermo restando che la funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati rientra nella piena competenza regionale essendo stata trasferita alle stesse regioni, prevede l’istituzione di un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021 per contribuire agli oneri che le regioni hanno sostenuto per l’esercizio di tale funzione. Si prevede inoltre che il riparto del contributo in questione avviene in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.
 
Articolo 183 (Medici Inps)
Al fine di assicurare il presidio delle funzioni relative all’invalidità civile e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale, si autorizza l’Inps per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, 189 unità di personale nella qualifica di medico di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza, nei limiti della vigente dotazione organica.

Articolo 189 (Imposta sul consumo dei MACSI, rinvio e modifiche plastic tax e disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti)
In considerazione delle contingenti e difficili condizioni in cui versano i settori economici interessati in connessione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, si differisce al 1° luglio 2021 la data di decorrenza dell’efficacia delle disposizioni di rango primario che istituiscono e disciplinano l’imposta.
 
Articolo 190 (Disposizioni in materia di imposta sul consumo di bevande edulcorate - Rinvio e modifiche sugar tax)
In considerazione delle contingenti e difficili condizioni in cui versano i settori economici interessati in connessione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, si differisce al 1° luglio 2021 la data di decorrenza dell’efficacia delle disposizioni di rango primario che istituiscono e disciplinano l’imposta.

Giovanni Rodriquez

20 novembre 2020
© Riproduzione riservata

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