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Consiglio di Stato. Laurea in biologia non è assorbente rispetto a quella di tecnico di laboratorio biomedico


La questione risale al 2010 quando l'Azienda sanitaria Brotzu della Sardegna ha ritenuto l'idoneità della laurea in scienze biologiche quale titolo “assorbente o equipollente”  per partecipare al concorso pubblico per tecnico sanitario di laboratorio biomedico. Ma per i giudici del Consiglio di Stato non è così. LA SENTENZA

21 GIU - Con la sentenza n. 3330 del 18.6.2013 il Consiglio di Stato, Sezione Terza, a definizione del giudizio promosso dall’ANTEL n. 6948/2011, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata del TAR Sardegna n. 557 del 2011 con la quale il Giudice di primo grado aveva affermato che la laurea in Biologia costituisce un titolo di studio superiore nello stesso campo in cui opera il Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico e, quindi, di presunto carattere “assorbente”, nel senso che le materie dell’uno ricomprenderebbero le materie dell’altro, con un altrettanto asserito “maggior livello di approfondimento”.
Il Consiglio di Stato, ha dichiarato “improcedibile” il ricorso di primo grado proposto dall’ANTEL, per ragioni di mera forma (connesse alla pubblicazione della graduatoria definitiva, avverso cui non è stato presentato un nuovo ricorso al TAR), ma lo stesso Consiglio di Stato, nell’annullare la sentenza del TAR Sardegna, ha enunciato principi fondamentali e favorevoli alla tesi sostenuta dall’ANTEL a tutela dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico.
 
Dunque, seppure con una cosiddetta “pronuncia in rito”, che non giunge ad annullare a ritroso tutti gli atti della procedura concorsuale contestata, la sentenza fornisce a tutti gli attori del Sistema Salute i principi del corretto agire nella materia concorsuale che riguarda i Tecnici di Laboratorio.
 
Infatti, il Consiglio di Stato ha dato atto di quanto emerso nel corso dell’istruttoria del giudizio: “Il Ministero della Istruzione ha trasmesso il 30 gennaio 2013 la relazione in adempimento della ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 05789/2012, premettendo che la richiesta è pervenuta all’ufficio solo in data 23 gennaio 2013 e precisando che la competenza relativa alla normativa concorsuale nel comparto sanitario spetta al Ministero della salute, che tiene conto di eventuali provvedimenti di equipollenza di competenza del Ministero dell’istruzione di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica. Al riguardo si osserva che “l’equipollenza o l’equiparazione ha sempre riguardato titoli universitari dello stesso livello; si è sempre esclusa, pertanto, l’interpretazione in base alla quale un titolo di livello superiore possa essere ritenuto assorbente rispetto ad altro titolo di livello inferiore”. Si conclude nel senso che non può sostituirsi una laurea in biologia né di primo né di secondo livello al titolo specifico ai fini dell’esercizio della professione di tecnico di laboratorio biomedico. Il laureato triennale in Scienze biologiche può accedere all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Biologo Junior, mentre con le lauree specialistiche o magistrali così come con il Diploma di laurea del vecchio ordinamento, è consentita, previo superamento dell’esame di Stato, l’iscrizione all’Albo dei biologi.” 
 
Conseguentemente, al di là della controversia sulla singola procedura e sulla individuazione dei vincitori del concorso “isolano” all’origine del giudizio, è stato acquisito davanti al Supremo Giudice Amministrativo l’indirizzo - di fonte ministeriale appositamente interpellata dal Consiglio di Stato - sulla peculiarità della Professione del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico e sull’inesistenza di pretese “equipollenze” o “assorbenze con altri titoli. Ciò proprio sulla scorta del parere reso dai Ministeri dell’Università e della Salute, pubblicato nella sentenza qui in commento.
 

21 giugno 2013
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