Intramoenia. Illegittimi il prelievo del 10% e l’esclusione dei trattamenti oncologici. Tar Lazio boccia norme Marrazzo-Polverini

Intramoenia. Illegittimi il prelievo del 10% e l’esclusione dei trattamenti oncologici. Tar Lazio boccia norme Marrazzo-Polverini

Intramoenia. Illegittimi il prelievo del 10% e l’esclusione dei trattamenti oncologici. Tar Lazio boccia norme Marrazzo-Polverini
Il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso dell’Anaao Assomed contro la norma attuata dalle Giunte Marrazzo e Polverini che prevedeva un prelievo forzoso a favore della Regione sulle prestazioni in libera professione. È stata inoltre ritenuta illegittima l’esclusione dall'intramoenia delle terapie e dei trattamenti oncologici. La sentenza del Tar Lazio.

Il TAR Lazio con sentenza 09254/2013 ha accolto il ricorso presentato dall'Anaao Assomed contro il prelievo, a favore della Regione, del 10% della tariffa per prestazioni intramoenia stabilito dalla giunta Marrazzo nel 2008 e mantenuto nelle linee guida sulla libera professione del luglio 2012 dalla giunta Polverini.
 
Il Tar ha accolto il ricorso “sul rilievo che la quota di incremento tariffario del 10% debba essere destinata al ristoro delle spese di gestione sostenute, per la attività intramuraria, dalle Aziende”. Dalla documentazione presentata dalla Regione invece non è risultato provato che lo scarto tra ricavi e costi fosse percentualmente proprio del 10%.
 
Sempre nel merito, il Tar ha poi accolto il ricorso nella parte in cui veniva richiesto l’annullamento del decreto n. 114 del 2012 relativamente alla previsione di escludere dalle prestazioni eseguibili in regime libero professionale intramoenia i “trattamenti di terapia oncologica”. Il Tar ha infatti ritenuto l’esclusione di una siffatta prestazione “ del tutto irragionevole”, dal momento che colpisce patologie che con palese evidenza più delle altre richiedono trattamenti ripetuti nel tempo, che coinvolgono sanitari con diverse specializzazioni e nei cui confronti il paziente normalmente instaura un rapporto particolare di fiducia. In ogni caso, il Tar ha ritenuto che la predetta esclusione avrebbe dovuto essere motivata con l’indicazioni delle ragioni tecniche che l’avevano resa necessaria.

05 Novembre 2013

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