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Esiste l’infermieristica legale e forense?

di Luca Benci

Il protocollo firmato da Fnopi, Csm e Cnf in applicazione delle legge Gelli in materia di perizie e consulenze tecniche d’ufficio appare coerente con le finalità, lo spirito e la lettera della legge stessa e difficilmente si può concordare con chi ne ha sottolineato il carattere regressivo con un giudizio che appare, francamente sproporzionato, per un protocollo che formalizza, per la prima volta, la consulenza tecnica e la perizia infermieristica.

07 OTT - Un tassello della legge Gelli, tra le varie inapplicazioni, è stato messo. A maggio scorso è stato stipulato un accordo tra la Federazione degli ordini dei medici, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio superiore della magistratura. Ricordiamo che l’articolo 15 della legge 24/17 ha stabilito un regime speciale per le consulenze tecniche d’ufficio e le perizie per i procedimenti giudiziari di responsabilità sanitaria.

Nei procedimenti civili e penali l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia da parte dell’autorità giudiziaria – e solo dell’autorità giudiziaria – deve essere affidato a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti della disciplina che “abbiano specifica e pratica conoscenza del procedimento” e che devono essere scelti tra gli iscritti agli albi.

Inoltre si stabilisce che in sede di revisione degli albi – di questi specifici albi circondariali e non degli albi degli ordini per intendersi - deve esse inserita “oltre a quella medico legale”, “un’idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche, riferite a tutte le professioni sanitarie”.

Le novità sostanziali sono diverse: l’obbligo per i giudici e i pubblici ministeri di attingere all’albo, l’obbligo di formare un collegio, l’obbligo di attingere a professionalità specifiche delle professioni sanitarie – diverse da quella medica – per i procedimenti in cui sono coinvolte le professioni stesse.
Il protocollo del maggio scorso si pone come una sorta di accordo quadro a cui possono poi aderire gli altri ordini delle professioni sanitarie. A settembre ha aderito la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche introducendo una serie di peculiarità indispensabili.

Con tale accordo si stabilisce che gli albi circondariali dovranno prevedere, proprio ai sensi della legge Gelli, “una sezione riservata agli esercenti la professione infermieristica”.

L’accordo, decisamente analitico, stabilisce alcuni criteri che servono per stabilire il requisito di legge da sempre: il consulente tecnico e il perito devono documentare, all’atto dell’iscrizione, la loro “speciale competenza”. Il protocollo, nell’assenza totale di una fonte giuridica che individui la “speciale competenza” si pone come guida per la sua determinazione.

L’articolo III – così in numeri romani nel testo originario – è rubricato proprio “valutazione della speciale competenza degli infermieri” che, dopo avere specificato che la competenza “si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina”, individua gli elementi di valutazione suddividendoli in primari e secondari.

Tra i primari ritroviamo la laurea magistrale in scienze infermieristiche e un’anzianità di servizio non inferiore a dieci anni.

Particolare rilievo inoltre sarà dato al percorso di esperienza e curriculare svolto in sei aree cliniche ampie che sono l’area delle cure primarie e dei servizi territoriali, l’area intensiva e dell’emergenza sanitaria, l’area medica, l’area chirurgica, l’area neonatologica e pediatria e, infine, l’area della salute mentale e delle dipendenze.
 
Il mancato riconoscimento del master forense: esiste l’infermieristica legale?
E’ nata una polemica in ordine al mancato riconoscimento del master di primo livello, variamente denominato dai vari atenei, di infermieristica legale e forense, come requisito sufficiente anche in mancanza della laurea magistrale per l’iscrizione agli albi circondariali, e si è registrata anche una dura presa di posizione da parte della ex presidente della Federazione IPASVI nonché senatrice della scorsa legislatura Annalisa Silvestro che parla apertamente di accordo regressivo proprio in merito al mancato riconoscimento del master.

Prima di inoltrarsi nel dibattito vi è da domandarsi in primo luogo se esista l’infermieristica legale e forense – quanto meno nel nostro Paese – e se questa corrisponda alle determinazioni a livello giudiziario richieste dalla legge Gelli. Non vi sono dubbi di come sia realmente complesso definire in generale una disciplina, ancora di più risulta più difficile farlo su una disciplina nascente o neofita. Non risulta infatti semplice neanche definire la medicina legale. I manuali della disciplina più famosi, spesso, evitano la definizione. 
 
Nel dizionario di medicina legale e scienze affini (Giusti G, Cedam, 2004) la disciplina in questione viene definita come quella ”branca della medicina che analizza fatti biologici da cui possono derivare conseguenze giuridiche (medicina forense) - e che a livello di dottrina, coopera ad adeguare le norme alla realtà biologica (medicina giuridica)”.

Se provvediamo a sostituire a questa definizione la medicina all’infermieristica, con i dovuti adattamenti, il risultato potrebbe essere similare? La risposta sembra essere negativa, quanto meno sull’esistenza dell’infermieristica forense come disciplina omologa alla medicina forense.
Non potendo l’infermiere forense fare diagnosi nosografica, valutare il danno alla persona, provvedere all’accertamento delle cause di morte e, ultimo ma non ultimo, stabilire i nessi di causa fondamentali nei processi di responsabilità professionale, non sembra di poter sostenere l’esistenza di una disciplina infermieristica forense.

Più facile sostenere la similitudine con la medicina giuridica e potremmo definire l’infermieristica giuridica come la branca dell’infermieristica che concorre all’elaborazione del diritto, nella più generale branca dell’infermieristica clinica. Se volessimo allargare, nella similitudine a un altro campo della medicina legale e, in particolare, a quella che Paolo Benciolini definì la “medicina legale clinica” (Rivista italiana di medicinale legale, 2005) potremmo, a buon diritto, individuare l’infermieristica legale clinica definendola come quella disciplina di affiancamento all’infermieristica clinica “al letto del paziente” che si occupa delle problematiche giuridiche, deontologiche e bioetiche dell’esercizio clinico come il consenso informato letto in chiave professionale, l’applicazione delle norme sulla riservatezza nell’operatività, l’ampiezza delle norme sull’obiezione di coscienza, la documentazione sanitaria, alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico e a tutte le questioni a valenza giuridica che insorgono nella quotidianità clinica.

Questa lettura si pone in linea anche con i progetti della Federazione Ipasvi dei primi anni duemila laddove il percorso del master in questione, non senza contraddizioni in quanto prevedeva anche la “consulenza tecnica-peritale”, veniva denominato “metodologia e analisi della responsabilità professionale” e non infermieristica legale e forense.

Inoltre probabilmente non ha aiutato il fatto che questi master siano ormai conseguibili, prevalentemente se non esclusivamente, con modalità online e non più residenziale, indice di minore prestigio e autorevolezza.

Difficile riconoscere quindi la piena esistenza di una disciplina similare alla medicina legale in ambito infermieristico quanto meno, come abbiamo visto, relativa alla parte forense. La bibliografia, a quanto sembra di ravvisare a una prima ricerca, conferma questa tesi vista la totale assenza di una manualistica editata, quanto meno in Italia.
 
Consulenti tecnici d’ufficio e i periti infermieri dopo la legge Gelli
L’innovazione dell’articolo 15 della legge 24/17 – quella che prevede la presenza di un infermiere come consulente tecnico d’ufficio o come perito - può essere definita, senza timore di sembrare enfatica, epocale.

E’ una innovazioni di giustizia, consente un migliore e più serio approccio alle problematiche della responsabilità professionale e consente a chi accusa e a chi giudica – ricordiamo che queste regole non valgono per le consulenze tecniche di parte – di avvalersi, anche, delle figure di riferimento che maggiormente conoscono le questioni disciplinari. Opera una decisa frattura all’impostazione medico-centrica che era usuale, anche quando, non erano coinvolti medici.

Le consulenze tecniche d’ufficio e le perizie sono oggi, in virtù del disposto della legge Gelli, sempre collegiali. Quando coinvolgono un infermiere devono vedere la presenza, come abbiamo già visto, oltre alla competenza medico-legale – fissa e insostituibile secondo la legge – di una professionalità infermieristica.

E’ evidente che essa non possa essere una sorta di doppione di quella medico-legale ma debba integrare le conoscenze di cui lo specialista in medicina-legale, inevitabilmente, non è portatore. La competenza richiesta è, di conseguenza, in via generale quella clinica.

Il medico legale non è sostituibile con un “infermiere legale”, non solo perché la legge Gelli non lo prevede, ma anche per il duplice motivo della minor formazione e per l’esecuzione di attività prettamente mediche “quali l’esecuzione dell’autopsia o comunque la ricostruzione della causa di morte, valutazioni non affidabili a chi non ha avuto adeguata formazione in materia” (Rodriguez D, Consulenti tecnici d’ufficio e periti nei giudizi di responsabilità sanitaria, p. 218, in Benci L et al, Sicurezza delle cure e responsabilità professionale, Quotidiano sanità edizioni, 2017; anche precedentemente lo stesso autore, in tempi non sospetti, aveva esplicitato il suo pensiero in pubblicazioni del 2004 – con Aprile A, Medicina legale per infermieri, Carocci, pp. 202-203 - e del 2010 – con autori vari in Elementi di medicina legale, Monduzzi), oltre alle considerazioni precedentemente suesposte.

Per paradossale che possa sembrare la competenza clinica è proprio quella che ha, quindi, il reale risvolto forense con il precipuo compito di analizzare la congruità della condotta posta in essere dal professionista nel caso di specie.

In questa ottica il protocollo firmato ha deciso di privilegiare il possesso della laurea magistrale in scienze infermieristiche come requisito di iscrizione agli albi circondariali. La scelta è caduta sul massimo titolo di qualificazione professionale. Non c’è dubbio che tale scelta possa essere discutibile vista l’indeterminatezza e la difformità dei piani di studio e degli obiettivi di questo corso di laurea – Forma dirigenti? Forma metodologi? Forma formatori? Forma clinici? Forma ricercatori? – ma risulta, nel quadro complessivo, verosimilmente la strada obbligata.
 
La formulazione utilizzata dalla legge – “discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie” – risulta non semplicemente applicabile alla professione infermieristica e a tutte le professioni e comunque difforme dalla tradizione medica. Per tutte le professioni del comparto, specialista è chi ha un master di primo livello “per le funzioni specialistiche”, mentre per i medici l’acquisizione della qualifica è un decisamente più lungo corso di specialità post laurea magistrale.

Il possesso di master forense è un elemento arricchente il curriculum del laureato magistrale che si iscrive all’albo circondariale, non però l’elemento costitutivo. Integra e arricchisce il curriculum come “elemento di valutazione secondario” esattamente come il possesso di master clinici su cui, per altro, non si è posta la giusta attenzione nel dibattito.

Laurea magistrale come prerequisito e numerosi altri tra requisiti di carattere esperenziale e curriculare sono indicati per l’iscrizione all’albo circondariale.
I dieci anni di esperienza richiesti – il doppio di quelli richiesti per i medici – trovano probabilmente una loro ragione proprio nell’assenza di una specializzazione paragonabile a quella medica ed è lo stesso tempo di anzianità richiesto, tra l’altro per i medici di medicina generale (anche loro sprovvisti di una vera specializzazione) nell’accordo quadro.
 
Le opportunità per gli infermieri con il master in infermieristica legale e forense
La professionalità acquisita con questo percorso è senza dubbio spendibile, come abbiamo sopra visto, nell’ambito dell’infermieristica giuridica e nell’infermieristica clinico-legale secondo le accezioni che abbiamo descritto.

Il protocollo recentemente firmato non riconosce invece, dunque, il master forense – in assenza, ovviamente del possesso anche della laurea magistrale - come requisito per accedere agli albi in qualità di perito e di consulente tecnico d’ufficio, ma rimane all’interno di qualsivoglia procedimento giudiziario, intatta la possibilità di farsi nominare consulente tecnico di parte.

L’infermiere con master in infermieristica legale e forense è dunque escluso solo per le collaborazioni con l’autorità giudiziaria. Nell’esercizio del diritto di difesa delle parti possono essere chiamate le professionalità che maggiormente si ritengono utili alle ipotesi difensive senza attingere ad alcun albo.
Per altro, una mano a chi vuole evidenziare pubblicamente le proprie capacità, viene oggi fornita dalla recentissima modifica della legge sulla privacy.
 
L’articolo 61 del D. Lgs 196/2003 così come modificato dal D. Lgs 101/2018, stabilisce che l’ordine professionale può “a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse”, integrare i dati ordinari dell’albo professionale ”con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale” e inoltre “a richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari”.

Chi ha un master forense quindi può chiedere al proprio ordine che sia menzionata nell’albo – stiamo riferendoci in questo caso all’albo professionale non all’albo circondariale dei periti e dei consulenti - la propria qualificazione accademica post laurea con la disponibilità ad accettare incarichi, come ad esempio, le consulenze tecniche di parte.

Gli albi professionali vengono per la prima volta integrati con dati, titoli e disponibilità a richiesta del professionista.
Resta invero il rischio di una sorta di pregiudizio psicologico per un magistrato che si trova il proprio consulente tecnico d’ufficio o il proprio perito dotato della massima qualificazione di studio – la laurea magistrale – che si contrappone a una difesa che si avvale di consulenti con titoli inferiori proprio alla massima qualificazione professionale prevista.
 
Conclusioni
Il protocollo firmato da FNOPI, CSM E CNF in applicazione delle legge Gelli in materia di perizie e consulenze tecniche d’ufficio appare coerente con le finalità, lo spirito e la lettera della legge stessa e difficilmente si può concordare con chi ne ha sottolineato il carattere regressivo con un giudizio che appare, francamente sproporzionato, per un protocollo che formalizza, per la prima volta, la consulenza tecnica e la perizia infermieristica.
 
Luca Benci
Giurista 


07 ottobre 2018
© Riproduzione riservata

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