Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Venerdì 29 MARZO 2024
Lavoro e Professioni
segui quotidianosanita.it

Risarcimento specializzandi. Per la Cassazione vanno rimborsati tutti i corsi a partire dal 1° gennaio 1983


Individuate tre categorie di specializzandi: quelli che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982, i quali non hanno diritto ad alcuna remunerazione; quelli che hanno iniziato la specializzazione nel corso dell'anno 1982, che hanno diritto alla remunerazione a partire dal 1°gennaio 1983 e quelli che hanno iniziato la specializzazione dopo il 1° gennaio 1983, che hanno diritto alla remunerazione per l'intera durata del corso. LA SENTENZA.

27 FEB - Il risarcimento per i corsi dei medici specializzandi dell'anno 1982-83 scatta soltanto per quelli iniziati dal 1° gennaio 1983. Lo ha stabilito la terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza 5509 del 26 febbraio.

Il fatto
Un medico, assieme ad altri colleghi che poi hanno abbandonato il riscorso per separazione processuale, ha chiamato in giudizio la  Presidenza  del Consiglio  dei Ministri, sottolineando di aver conseguito  la specializzazione post universitaria in chirurgia, riconosciuta dalla normativa Ue, seguendo il relativo corso dal 1982 e l'ottenimento del diploma il 28 ottobre 1987. Chiedeva la condanna  della  controparte  al pagamento di una somma equivalente alla remunerazione  non percepita per il periodo di frequenza  della  scuola  di  specializzazione,  come prevista dal Dlgs 8 agosto 1991 n.  257,  “in  tardiva  e  incompleta  attuazione delle direttive CEE n. 75/362, 75/363, 82/76, e  infine  93/16,  ovvero,  in subordine, della stessa somma a titolorisarcitorio”.
Il Tribunale rigettava la domanda per  prescrizione, decisione confermata dalla Corte di Appello che  negava la fondatezza del ricorso rilevando che  nessun obbligo risarcitorio poteva  spettare  a  chi  aveva  iniziato  corsi  di specializzazione anteriori  a quelli per gli anni accademici 1983-1984, ossia anteriormente al 31 dicembre 1982, termine ultimo per il recepimento nazionale della normativa dell'Unione Europea.
 
La sentenza

Secondo la Corte di Cassazione, però, il motivo di ricorso è fondato: la (allora) Comunità Europea nel 1975 “volle dettare norme uniformi per ‘agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico’, e lo fece con due direttive coeve: la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ambedue del 16.6.1975”.

La prima secondo la Cassazione stabilì l'obbligo per gli Stati membri di riconoscere l'efficacia giuridica dei diplomi rilasciati dagli altri Stati membri per l'esercizio della professione di medico.

La seconda dettò i requisiti minimi necessari perché il riconoscimento potesse avvenire, tra cui la durata minima  del corso di laurea e la frequentazione a tempo pieno di una ‘formazione specializzata’.

L'una e l'altra direttiva vennero modificate qualche anno dopo dalla Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio1982 che aggiunse alla Direttiva 75/363/CEE un "Allegato", contenente le "caratteristiche  della  formazione  a  tempo  pieno  (...) dei medicispecialisti" specificando all’art. 1, comma terzo, ultimo periodo, il principio per cui la formazione professionale "forma oggetto di una adeguata rimunerazione".

“Ne consegue – spiega la sentenza - che ‘qualsiasi formazione a tempo pieno come medico specialista iniziata nel corso dell'anno 1982 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata’, così come  stabilito  dalla  Corte  di  giustizia dell'Unione Europea, con sentenza 24 gennaio 2018”.
La stessa sentenza ha precisato che per chi ha iniziato i  corsi di specializzazione durante il 1982, la remunerazione adeguata deve essere corrisposta per il periodo di formazione  a  partire  dal  1° gennaio  1983 fino alla conclusione, “dal momento che prima di tale data gli Stati  membri  avevano la facoltà di dare o non dare attuazione alla direttiva”.

La Corte di Giustizia – spiega la Cassazione -  ha distinto tre categorie di specializzandi:
- quelli che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore  della  direttiva  82 del  1976), i quali  non  hanno  diritto ad alcuna remunerazione;
- quelli che hanno iniziato la specializzazione nel corso dell'anno 1982, i quali hanno diritto alla remunerazione a partire dal 1°gennaio 1983;
- quelli che hanno iniziato la specializzazione dopo il 1° gennaio 1983,i quali hanno diritto alla  remunerazione  per  l'intera  durata  del corso.
 
La Cassazione conclude che con riferimento ai corsi di specializzazione legati all'anno accademico 1982-1983,  se  secondo l'ordinamento   dell'università  fossero iniziati  prima del 1° gennaio 1983,  “la  mancata  conformazione  primadi quella data non ha determinato alcun inadempimento e non può dar luogo ad alcun risarcimento. Il risarcimento spetterà dunque solo per il periodo decorrente dal 1° gennaio 1983 perché l'inadempimento statuale si è verificato solo da quella data. Ne deriva che l'importo annuo riconoscibile a titolo risarcitorio secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte andrà riconosciuto solo proporzionalmente alla durata del corso situatasi dal 1° gennaio1983”.

Nei casi in cui, invece, la durata del  primo  anno  (espressione  che  non vuol dire anno solare) del corso sia iniziata a partire  o  dopo  quella  data,  “l'importo competerà al contrario per intero, perché tutta la relativa durata  si è svolta quando lo Stato erainadempiente”.
Quindi la Cassazione accoglie il ricorso, cassa  la  sentenza impugnata,  rinviandola  alla  Corte  di appello “che, in altra composizione , provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità”.

27 febbraio 2019
© Riproduzione riservata

Allegati:

spacer La sentenza

Altri articoli in Lavoro e Professioni

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma

Sede operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
commerciale@qsedizioni.it
    Joint Venture
  • SICS srl
  • Edizioni
    Health Communication
    srl
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy