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Comma 566 e codice penale. Maneggiare con cura

di Luca Benci

18 MAR - Gentile direttore,
rispondo alla risentita replica del dottor Genna e la dottoressa Crea dell’Osservatorio di Napoli i quali confermano nella lettera di risposta la loro scarsa conoscenza del diritto argomentando da “tifosi” la questione delle competenze innovate dal comma 566 della legge di Stabilità 2015.
 
Avevo espresso un complessivo giudizio di superficialità dei loro commenti e sulla confusione operata sui vari piani affrontati con particolare riferimento alle innovazioni che apporta e può apportare nell’ordinamento giuridico il “comma 566”.
La prima delle innovazioni è immediatamente operativa ed è relativa al dimagrimento del concetto di atto medico che, nella forma esclusiva, è limitato “agli atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi e cura” e non a tutti gli atti sanitari (ma non era così neanche nella normativa previgente). La seconda innovazione è demandata all’atto normativo della Conferenza Stato Regioni, non “come sostengo io” ma come sostiene la legge.
 
Il “comma 566” diventa integratore del precetto penale e costituisce uno dei pilastri normativi dell’abilitazione dell’esercizio delle professioni sanitarie.
Il reato di esercizio abusivo della professione, rispetto alla professione medica, è stato contestato in questi decenni agli “abusivi”  sprovvisti di qualunque titolo professionale e quasi mai ai professionisti sanitari come anche i riferimenti giurisprudenziali citati da Crea e Genna dimostrano.
 
A Crea e Genna non interessa l’analisi delle innovazioni e le conseguenze del loro impatto: utilizzano impropriamente il codice penale – che dimostrano di conoscere poco – per affermare un loro giudizio precostituito (da “tifosi”, appunto) sulla centralità della professione medica rispetto ad altre professionalità la cui crescita, a loro dire, metterebbe in pericolo la salute dei pazienti.
 
Giudizio di natura politico professionale che a me non interessa confutare essendomi limitato al puro atto giuridico che oggi distingue tra attività sanitaria e attività medica.
Crea e Genna mi consigliano di leggere l’ormai antico parere del Comitato nazionale di bioetica del 1992 sul consenso informato. Non ricambierò la pedanteria di allegare link di letteratura giuridica e medico legale più recente del parere del Comitato di Bioetica né della giurisprudenza di questi ultimi ventitre anni.
 
Ho soltanto affermato che il pacifico dato che l’informazione al paziente e l’acquisizione del consenso deve essere presente per tutto il trattamento (es. il medico prescrive un trattamento antiblastico ma poi è l’infermiere che somministra e deve verificare il permanere del consenso) e il fatto che la maggior pare dei consensi venga, del tutto legittimamente, espresso nella pura forma verbale. Questo è un dato di realtà e non anacronistico: avviene tutti i giorni.
 
A fronte della pluralità di atti compiuti su un paziente ricoverato solo una piccolissima parte di atti viene sottoposta all’acquisizione di un consenso espresso in forma scritta. Non a caso, in questi anni, si è più volte censurato l’eccesso di modulistica, paventando il rischio della “burocratizzazione” del rapporto con il paziente. Mi sembra un dato talmente lapalissiano che mi ha stupito che sia stato contestato. Anche il codice di deontologia medica limita l’acquisizione del consenso in forma scritta “ai soli casi previsti dall’ordinamento” (art. 35) che sono, in realtà, pochissimi.
 
Confermo che il dibattito sulle competenze debba avvenire cercando di confrontarsi sui dati di fatto e in modo maturo dal mondo professionale.
 
Brandire impropriamente come un’arma il codice penale per paventare chissà quali conseguenze non aiuta il dibattito sui necessari nuovi modus operandi ma solo a difendere il proprio perimetro di azione.
 
Luca Benci
Giurista

18 marzo 2015
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