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Ticket specialistica. Ecco la rimodulazione lombarda


04 GEN - Non una cifra fissa di 10 euro a prestazione specialistica ambulatoriale, ma una cifra variabile da 0 a 30 euro proporzionale al valore delle prestazioni contenute nelle ricette in base al nomenclatore tariffario regionale. È così che si applicherà in Lombardia il ticket previsto dalla manovra economica del Governo sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale, come previsto dalla delibera adottata  il 20 luglio dalla Giunta Regionale.
“Il risultato è che nel 63% dei casi i cittadini lombardi si troveranno a pagare un ticket inferiore a quello stabilito a livello nazionale”, sostiene la Regione ricordando che, peraltro, il 70% dei cittadini lombardi sono esenti dal ticket per la specialistica ambulatoriale.
 
Queste le fasce di valore delle ricette con la corrispondente quota di compartecipazione per i cittadini non esenti
 

Fascia valore ricetta euro     
Quota in euro fissa per ricetta non esente ricetta non esente

01 - fino 5    

0

02 - da 5,01 a 10               

1,50

03 - da 10,01 a 15               

3,00

04 - da 15,01 a 20               

4,50

05 - da 20,01 a 25               

6,00

06 - da 25,01 a 30           

7,50

07 - da 30,01 a 36               

9,00

08 - da 36,01 a 41             

10,80

09 - da 41,01 a 46             

12,30

10 - da 46,01 a 51             

13,80

11 - da 51,01 a 56             

15,30

12 - da 56,01 a 65             

16,80

13 - da 65,01 a 76             

19,50

14 - da 76,01 a 85             

22,80

15 - da 85,01 a 100           

25,50

16 - oltre 100                  

30,00






Sono invece esenti da ticket: 



 
Sono inoltre escluse dal ticket le seguenti prestazioni finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori di cui all'art. 85 della Legge 388/2000:




In relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 4 e 5 del D.lgs 124/98, sono escluse dal ticket le prestazioni erogate a fronte di particolari condizioni di interesse sociale:



 
Lavoratori all’estero
Dall’anno 2003, i redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed altri Paesi limitrofi, sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 8.000,00 euro, ai sensi dell’art. 2, comma 11, della legge 27/12/2002 n. 289.

Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l’intero ammontare del reddito prodotto all’estero, compresa quindi la quota esente, all’ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.

04 gennaio 2012
© Riproduzione riservata
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