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Cannabis terapeutica. Anche la Liguria approva legge per sua distribuzione


Dopo la Toscana, è la seconda regione ad approvare una norma sulla distribuzione di farmaci a base di cannabinoidi per scopi terapeutici. La legge, proposta da Fds-Sel e approvata all’unanimità, propone l’inserimento di questi medicinali nel servizio regionale per renderli accessibili ai pazienti.

01 AGO - Dopo la Toscana, anche la Liguria ha approvato una legge per l’erogazione dei farmaci a base di cannabinoidi per scopi terapeutici. La norma, proposta da Fds-Sel e approvata all’unanimità in Consiglio regionale, stabilisce l’inserimento di questi farmaci nel servizio regionale rendendoli accessibili ai pazienti. Anche la Regione Veneto si è avviata su questa strada, pochi giorni fa, infatti, aveva approvato un disegno di legge per consentire la distribuzione gratuita negli ospedali e nelle farmacie di farmaci e preparati galenici a base di cannabinoidi.

Nel dettaglio la legge stabilisce che la Regione detti “le disposizioni organizzative relative all’utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche da parte degli operatori e delle strutture del servizio sanitario regionale, salvaguardando l’autonomia e la responsabilità del medico nella scelta terapeutica e dell’evidenza scientifica”. Secondo il provvedimento i derivati della Cannabis, sotto forma di specialità medicinali o di preparati galenici magistrali, possono essere prescritti dal medico specialista in anestesia e rianimazione, oncologia e neurologia. Questi farmaci sono a carico del servizio sanitario regionale e sono prescritti dai medici di medicina generale solo in seguito a una indicazione terapeutica formulata dai medici specialisti cui lo specialista stabilisce la durata del piano terapeutico e la sua ripetibilità.

Il provvedimento stabilisce poi che l’inizio del trattamento può avvenire in ospedale o in strutture a esso assimilabili, compresi day-hospital e ambulatori. I farmaci sono acquistati dalla farmacia ospedaliera a carico del servizio sanitario regionale, anche nel caso del prolungamento della cura dopo la dimissione del paziente. Le strutture di ricovero ospedaliero accreditato devono assistere i medici nella reperibilità dei farmaci.

In ambito domiciliare, in caso di cura realizzata con queste modalità ma utilizzando farmaci esteri importati, il farmacista del servizio pubblico consegna direttamente i farmaci importati al medico o al paziente, dietro pagamento del solo prezzo di costo richiesto dal produttore e delle spese accessorie riportate nella fattura estera. Nel caso di preparazioni galeniche magistrali per un utilizzo extra-ospedaliero, fornite da farmacie private su presentazione di prescrizione del medico specialista, la spesa per la terapia è a carico del paziente, quando è prescritta su ricettario bianco. La spesa resta a carico del servizio sanitario regionale solo qualora il medico che fa la prescrizione sia alle dipendenze del servizio pubblico e utilizzi il ricettario del servizio sanitario regionale per la prescrizione magistrale.  

Nel caso di inizio del trattamento in ambito ospedaliero o assimilato, il paziente in condizione di cronicità può proseguire il trattamento domiciliare senza spese presentando alla farmacia ospedaliera ogni mese una nuova ricetta, o ogni tre mesi se utilizza farmaci importati, redatta da uno dei medici ospedalieri che lo hanno in cura. Nel caso di trattamento avviato in ambito domiciliare, la terapia inizia o continua presentando ogni tre mesi la prescrizione redatta dal medico di medicina generale, su indicazione dello specialista, alla farmacia della Asl del territorio di residenza del paziente. Il rinnovo della prescrizione, infine, è in ogni caso subordinato ad una valutazione positiva di efficacia e sicurezza da parte del medico che la prescrive, valutata la variabilità individuale dell’efficacia terapeutica.
 

01 agosto 2012
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