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Farmaceutica territoriale. Tar Lazio boccia ripiano Aifa per sfondamento tetto di spesa

di Luciano Fassari

Dopo la sentenza dello scorso anno in cui è stato stroncato il metodo per il ripiano dell’ospedaliera, i giudici rilevano problemi anche sulla territoriale per l'anno 2013. Le farmacie “si trovano a dovere ripianare lo sforamento in base ad una quota di spettanza calcolata su dati non precisi, per non dire proprio aleatori”. Annullatti i provvedimenti. LA SENTENZA

13 GEN - Il “profilo di illegittimità che ha inficiato la determinazione dello sfondamento del tetto di spesa e del ripiano dovuto dalle aziende farmaceutiche (aspetto su cui già il Tar si era pronunciato lo scorso anno in cui con sentenza aveva bocciato il metodo Aifa di calcolo del ripiano degli sfondamenti dei tetti della farmaceutica ospedaliera) non può che avere le sue ricadute negli stessi termini anche sulla filiera distributiva delle farmacie che a causa delle modalità in base alle quali sono stati formati i dati sulla base dei quali sono stati calcolati sforamento e ripiano, proprio perché sono tenute anch’esse ai sensi dell’art. 5, comma 3 del d.l. n. 159/2007 a contribuire al ripiano si trovano a dovere ripianare lo sforamento in base ad una quota di spettanza calcolata su dati non precisi, per non dire proprio aleatori”. È quanto scrive il Tar del Lazio in una sentenza in cui ha accolto in parte il ricorso presentato da Federfarma e ha annullato i provvedimenti di determinazione della spesa farmaceutica territoriale per l’anno 2013 e, soprattutto, l a determina Aifa sul ‘Ripiano dello sfondamento del tetto dell’11,35% della spesa farmaceutica territoriale del 2013’.
 
Ma per i giudici  non è un problema di incostituzionalità delle norme (tra le doglianze manifestate da Federfarma) che “non sono tacciabili di illegittimità costituzionale, quanto piuttosto è l’applicazione effettuata dall’Amministrazione che non pare rispondere a quanto da esse stabilito, nonostante le contrarie argomentazioni offerte dalla difesa dell’AIFA che, nel momento in cui osserva che il valore del ripiano di competenza della filiera distributiva rappresenta una quota parte del ripiano totale, senza nulla specificare in ordine ai dati della voce “distribuzione diretta e per conto” sui quali esso si è anche basato, non fanno che confermare indirettamente le osservazioni del Collegio al riguardo, con conseguente accoglimento delle censure trattate ed assorbimento di quelle non trattate in vista della riedizione del potere da parte dell’Amministrazione”.
 
Luciano Fassari

13 gennaio 2016
© Riproduzione riservata

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