Decreto semplificazioni. Regole più snelle per la ristrutturazione degli ospedali con i progetti del Pnrr

Decreto semplificazioni. Regole più snelle per la ristrutturazione degli ospedali con i progetti del Pnrr

Decreto semplificazioni. Regole più snelle per la ristrutturazione degli ospedali con i progetti del Pnrr
È quanto indicato nella bozza del Dl semplificazioni che prevede che il permesso di costruire possa essere rilasciato in deroga alla disciplina urbanistica ed alle disposizioni di legge statali e regionali in materia di localizzazione delle opere pubbliche. Ricordiamo che nel Pnrr sono stanziati 1,6 mld per ristrutturare 116 ospedali. LA BOZZA

“Per i programmi di edilizia sanitaria indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della salute e riconducibili alle ipotesi di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il permesso di costruire può essere rilasciato in deroga alla disciplina urbanistica ed alle disposizioni di legge statali e regionali in materia di localizzazione delle opere pubbliche”. È quanto si legge nella bozza del Dl Semplificazioni che quindi tenta di snellire l’iter burocratico per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria previsti dal Pnrr.
 
Nel Recovery ricordiamo c’è un investimento di 1,63 mld che mira a delineare un percorso di miglioramento strutturale nel campo della sicurezza di 116 edifici ospedalieri, adeguandoli alle vigenti norme in materia di costruzioni in area sismica. Un miliardo proverrà dai fondi già stanziati per l’edilizia ospedaliera ex art. 20 legge 67/88.
 
Sempre nella bozza poi si legge che “i medesimi programmi, ove riconducibili alle ipotesi di cui all’articolo 22 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, fermo restando il rispetto delle disposizioni, nazionali o regionali, igienico sanitarie, antisismiche, di prevenzione incendi e di statica degli edifici, di tutela del paesaggio, di quelle sui vincoli idrogeologici nonché di quelle sul risparmio energetico”.
 
Inoltre, sempre per la realizzazione delle opere di edilizia sanitaria si prevede la possibilità di utilizzare “gli istituti della programmazione negoziata di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché la disciplina del contratto istituzionale di sviluppo di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e all’articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123”.
 
 
L.F.

L.F.

25 Maggio 2021

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