Nomine direttori Dipartimento. Consulta boccia legge delle Marche

Nomine direttori Dipartimento. Consulta boccia legge delle Marche

Nomine direttori Dipartimento. Consulta boccia legge delle Marche
Acccolto il ricorso del Governo che aveva impugnato la normativa regionale che stabiliva che i direttori di dipartimento possano essere nominati tra i semplici dirigenti delle professioni sanitarie al contrartio di quanto previsto dalla 502/92 che prevede che i direttori di dipartimento debbano essere individuati dal direttore generale nell’ambito dei dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate del dipartimento. LA SENTENZA

I Direttori di Dipartimento devono essere individuati dal direttore generale nell’ambito dei dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate del dipartimento. È quanto ha ribadito la Corte Costituzionale che ha dicharato l’illegittimità della legge regionale delle Marche 9 luglio 2020, n. 30 laddove si prevedeva che i direttori di dipartimento potevano essere nominati tra i semplici dirigenti delle professioni sanitarie. Una legge che per il Governo era in contrasto con la Legge 502/92.
 
Per la Corte “alla discrezionalità politica che, in ogni caso, contraddistingue la nomina del direttore generale si affiancano, infatti, i vincoli posti dalla disciplina statale nella scelta dei direttori di dipartimento; questi ultimi, infatti, non possono essere individuati nell’ambito generico dei dirigenti sanitari, ma tra i più qualificati direttori delle strutture complesse aggregate nel dipartimento stesso. La normativa statale, imponendo al direttore generale di selezionare il direttore di dipartimento fra i dirigenti aventi tali incarichi, pone un chiaro ed inderogabile limite al potere discrezionale di nomina spettante all’organo apicale, fissando alcuni specifici requisiti che hanno l’evidente scopo di assicurare la competenza, la professionalità e la specifica esperienza del soggetto chiamato alla guida del dipartimento”.
 
In questa prospettiva, emerge chiaramente che “i criteri posti dall’art. 17-bis, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 costituiscono espressione di un principio fondamentale della legislazione statale, vincolante la legislazione regionale di dettaglio in materia di «tutela della salute», volto a disciplinare in modo uniforme, a livello nazionale, la procedura di nomina dei direttori di dipartimento delle aziende sanitarie”.

30 Luglio 2021

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