Psicologi. Aumento delle terapie on line e dell’utilizzo dei social, bene ma attenzione

Psicologi. Aumento delle terapie on line e dell’utilizzo dei social, bene ma attenzione

Psicologi. Aumento delle terapie on line e dell’utilizzo dei social, bene ma attenzione

Gentile direttore,
viviamo in un’epoca in cui l’utilizzo dei dispositivi elettronici ha esponenzialmente fatto crescere la domanda di terapie e consulenze on line tra gli psicologi, probabilmente complice in questo anche la passata pandemia.

Come ogni strumento, anche l’online e i social, possono acquisire valenza positiva o negativa.

Le buone prassi della professione sono già ben chiarite e chiare a tutte le psicologhe e gli psicologi sia da un punto di vista etico che deontologico.

La professione della psicologa e dello psicologo vede come proprio faro nell’agire quotidiano il codice deontologico appena revisionato; questo delinea le buone prassi a cui tutte le psicologhe e gli psicologi italiani devono attenersi in ogni contesto, anche online.

Ricordo, tra gli altri articoli del codice deontologico i seguenti:

Art 11 – Segreto professionale

“La psicologa e lo psicologo sono strettamente tenuti al segreto professionale.

Pertanto, non rivelano notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del loro rapporto professionale, né informano circa le prestazioni professionali programmate o effettuate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste…”

Art. 32 -Dignità professionale e decoro:

“Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresentano pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, la psicologa e lo psicologo sono tenuti ad uniformare la propria condotta ai principi della dignità professionale e del decoro.”

Art.39 – Presentazione professionale:

“La psicologa e lo psicologo presentano in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza.

Riconoscono quale loro dovere quello di aiutare la comunità, le clienti e i clienti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte. “

Al codice, e anche prima di questo, si aggiunge la legge istitutiva della professione dello psicologo (n.56 -18 febbraio 1989) nel primo comma dell’art. 26 recita:

“All’iscritto nell’albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell’esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, a seconda della gravità del fatto, può essere inflitta da parte del consiglio regionale o provinciale dell’ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) avvertimento
b) censura
c) sospensione dell’esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;
d) radiazione. “

Art. 40– Pubblicità professionale:

“La psicologa e lo psicologo, indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, non assumono pubblicamente comportamenti scorretti e finalizzati al procacciamento della clientela.

In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto viene verificato, ove necessario, dai competenti Consigli dell’Ordine.

Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione.

La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica. “

Art. 8- Tutela della professione e contrasto all’esercizio abusivo

“La psicologa e lo psicologo contrastano l’esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56 e segnalano al Consiglio dell’Ordine i presunti casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui vengono a conoscenza.

Parimenti, utilizzano il loro titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti e non avallano con esso attività ingannevoli od abusive.”

Inoltre, ricordo che è compito dei consigli territoriali, anche in seguito a segnalazione, valutare ed eventualmente sanzionare condotte che violano il suddetto codice e costituisce reato l’abuso della professione e come tale va segnalato alle autorità competenti.

Si evidenzia inoltre che esiste un albo professionale a cui poter fare riferimento per verificare l’iscrizione dei professionisti che possono esercitare la professione.

La commissione e il Cnop hanno chiaro interesse ed intenzione di occuparsi, come già in realtà si è cominciato a fare, di ciò che riguarda la presenza online di psicologhe e psicologi e la tutela della professione al fine di salvaguardare la categoria professionale e la comunità dei cittadini. ”

Dott.ssa Alessandra Ruberto
Coordinatrice Nazionale Commissione Deontologia del CNOP

Alessandra Ruberto

23 Maggio 2024

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