Liste d’attesa, il Tar boccia l’overbooking. Accolto il ricorso della Uil Fpl Medici in Lombardia

Liste d’attesa, il Tar boccia l’overbooking. Accolto il ricorso della Uil Fpl Medici in Lombardia

Liste d’attesa, il Tar boccia l’overbooking. Accolto il ricorso della Uil Fpl Medici in Lombardia
Annullata la delibera regionale. Per i giudici viola l'art. 8 del D.lgs. 502/1992, che demanda alla contrattazione collettiva nazionale la disciplina del lavoro del personale medico. Tra gli aspetti evidenziati anche il fatto che l’overbooking, nel caso in cui le visite aggiuntive rispetto agli slot disponibili non vadano deserte, possa determinare “una congestione delle visite, con rischio di incidere sulla qualità del servizio reso”. LA SENTENZA

La Uil Fpl Medici Specialisti Ambulatoriali celebra una storica vittoria al Tar per la Lombardia, con l’annullamento dell’allegato 3 della delibera regionale n. XII/511 del 26 giugno 2023, che prevedeva l’introduzione dell’overbooking nelle agende dei medici specialisti ambulatoriali. Il Tar ha riconosciuto le ragioni della Uil Medici Medici Specialisti Ambulatoriali, sancendo l’illegittimità dell’allegato 3 della delibera che violava le norme nazionali e la contrattazione collettiva.

Il sindacato aveva presentato ricorso contro la delibera regionale che introduceva il sistema dell’overbooking per il contenimento dei tempi di attesa, prevendendo la prenotazione di un numero di visite superiore a quello effettivamente disponibile, per fronteggiare il fenomeno del no show, ossia la mancata presentazione agli appuntamenti prenotati.

Il Tar Lombardia, nella sentenza pubblicata il 18/06/2024, ha accolto il ricorso della Uil Fpl Medici Specialisti Ambulatoriali evidenziando come la essa vada a violare l’art. 8 del D.lgs. 502/1992, che demanda alla contrattazione collettiva nazionale la disciplina del lavoro del personale medico. Inoltre, la delibera era in contrasto con l’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la specialistica ambulatoriale, che stabilisce le modalità di organizzazione del lavoro e il numero massimo di visite orarie.

Tra gli aspetti evidenziati dai giudici, si legge in un passaggio della sentenza, il fatto che nel caso in cui le visite aggiuntive rispetto agli slot disponibili non vadano deserte, si possa determinare “una congestione delle visite, con rischio di incidere sulla qualità del servizio reso, o un prolungamento dell’insieme delle stesse oltre l’orario ordinario dello specialista”.

Inoltre “è irrilevante che l’overbooking possa costituire una efficace strategia di ridimensionamento delle liste d’attesa, perché ciò non consentirebbe comunque alla Regione Lombardia di introdurlo unilateralmente”.

Dunque, sottolinea il sindacato in una nota, “l’annullamento della delibera comporta significativi benefici sia per i medici che per i pazienti. Per i medici tutela delle condizioni di lavoro, garantendo un numero adeguato di visite, rispettando i tempi necessari per ogni paziente, e la sicurezza e serenità professionale, evitando il sovraccarico di lavoro e il conseguente stress, migliorando l’ambiente lavorativo. Per l’Utenza tutela la qualità delle prestazioni, permettendogli di beneficiare di visite mediche approfondite e di alta qualità, nonché la trasparenza e affidabilità, perché la rimozione dell’overbooking elimina potenziali disservizi e incrementa la fiducia nel sistema sanitario”.

“Questa vittoria rappresenta un importante passo avanti per la tutela dei diritti dei medici e per la qualità delle prestazioni sanitarie offerte ai cittadini. La decisione del TAR conferma la necessità di rispettare la contrattazione collettiva e di evitare interventi unilaterali che possano compromettere il servizio sanitario”, commenta il responsabile regionale del Terminale Associativo UILFPL Specialisti Medici Ambulatoriali.

La Uil Fpl Specialisti Medici Ambulatoriali conferma il suo impegno “a vigilare affinché le normative vengano rispettate e i diritti dei lavoratori siano tutelati, promuovendo al contempo iniziative volte a migliorare l’efficienza e l’efficacia del sistema sanitario regionale, sempre nel rispetto delle norme e della contrattazione collettiva”.

24 Giugno 2024

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