Riforma accesso Medicina. Prende corpo il semestre filtro. Iscrizione libera, punteggi degli esami e doppia carriera universitaria. Ecco cosa prevede il nuovo decreto del Mur

Riforma accesso Medicina. Prende corpo il semestre filtro. Iscrizione libera, punteggi degli esami e doppia carriera universitaria. Ecco cosa prevede il nuovo decreto del Mur

Riforma accesso Medicina. Prende corpo il semestre filtro. Iscrizione libera, punteggi degli esami e doppia carriera universitaria. Ecco cosa prevede il nuovo decreto del Mur
Il Decreto Ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025 attua la riforma del sistema di accesso. A partire dall’anno accademico 2025/2026 l’iscrizione sarà libera, ma subordinata al superamento di tre esami fondamentali nel cosiddetto “semestre filtro”, articolato su scala nazionale e integrato da un’iscrizione parallela a un corso affine. Il sistema introduce criteri di valutazione uniformi, graduatorie nazionali e percorsi alternativi per chi non supera gli esami. IL DECRETO

Prende corpo la riforma dell’accesso alle Facoltà di Medicina. Il Decreto Ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025, firmato dalla Ministra Anna Maria Bernini, rappresenta l’attuazione concreta del D.lgs. 71/2025 e della legge delega 26/2025, che hanno riformato le modalità di accesso ai corsi di area medica e veterinaria introducendo un modello misto tra accesso libero e selezione meritocratica, attraverso il cosiddetto semestre filtro.

Il decreto disciplina lo status degli studenti e spiega che dovranno iscriversi entro luglio indicando la sede del semestre filtro, almeno 10 preferenze per la prosecuzione nei corsi principali e almeno 10 sedi per eventuale prosecuzione nei corsi affini. Le materie del semestre filtro saranno: Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia. Gli esami si svolgeranno in contemporanea nazionale, con due appelli per ciascuna materia e ogni esame prevederà 31 domande e 45 minuti per ciascuna prova.

Per accedere alla graduatoria di merito si dovrà ottenere un punteggio non inferiore a 18/30 in tutti gli esami. Sarà possibile iscriversi fino a tre volte al semestre filtro, anche non consecutivamente.

Ecco più nel dettaglio cosa prevede il decreto.

Articolo 1 (Disposizioni generali)
Introduce il semestre filtro per i corsi LM-41 (Medicina e Chirurgia), LM-46 (Odontoiatria) e LM-42 (Medicina Veterinaria). L’accesso è libero per studenti UE, extra-UE equiparati e non equiparati residenti all’estero. L’iscrizione è doppia, anche a un “corso affine” (art. 8), e il provvedimento non si applica ai corsi in lingua inglese o alle università non statali (per ora).

Articolo 2 (Accesso al semestre filtro)
Gli studenti si iscrivono entro luglio tramite il portale ministeriale, indicando:
– la sede del semestre filtro;
almeno 10 preferenze per la prosecuzione nei corsi principali;
almeno 10 sedi per eventuale prosecuzione nei corsi affini.

L’iscrizione avviene in deroga al divieto di doppia iscrizione sancito dal DM 930/2022.

Articolo 3 (Status dello studente)
Chi si iscrive al semestre filtro è considerato “studente contemporaneamente iscritto” sia al corso principale che a quello affine, ma l’obbligo di frequenza non si applica al corso affine.

L’iscrizione al primo semestre di uno dei corsi di studio affini è gratuita e non comporta per lo studente il rispetto degli obblighi di frequenza eventualmente previsti dai regolamenti di Ateneo.

Articolo 4 (Il semestre filtro)
Si svolge dal 1° settembre al 30 novembre e comprende tre insegnamenti da 6 CFU ciascuno:
– Chimica e propedeutica biochimica
– Fisica
– Biologia

Il Ministero nominerà due commissioni (una per i syllabus, una per gli esami). Entrambe le commissioni sono articolate in sottocommissioni, ciascuna
delle quali è composta da professori individuati per gli insegnamenti di propria afferenza. Le commissioni sono composte da professori universitari di ruolo o in quiescenza e rimangono in carica per due anni, rinnovabili una volta. I componenti della commissione incaricata di formulare le domande per le prove d’esame non possono svolgere attività didattica nel semestre filtro e assicurano il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente. Gli atenei gestiscono la didattica e la frequenza è obbligatoria.

Articolo 5 (Esami)
Tutti gli esami si tengono in contemporanea nazionale, con due appelli per ciascuna materia. Ogni esame prevede:
– 31 domande (15 a risposta multipla, 16 a completamento)
– 45 minuti per ciascuna prova
Specifiche garanzie sono previste per studenti con disabilità e DSA.

Articolo 6 (Valutazione)
Il punteggio segue il sistema: +1 per risposta esatta; 0 per omessa; -0,25 per errata. Il massimo punteggio cumulabile è 93 punti. Si può rinunciare al voto per ripetere l’esame nello stesso anno o in caso di nuova iscrizione.

Articolo 7 (Graduatorie)
Solo gli studenti che hanno ottenuto in ciascun esame un punteggio non inferiore a diciotto su trenta (18/30) accedono alla graduatoria di merito ai fini della prosecuzione degli studi. Chi non vi rientra può:
– accedere al secondo semestre del corso affine (con riconoscimento dei CFU)
– iscriversi ad altro corso (con riconoscimento eventualmente parziale)

I criteri di assegnazione delle sedi saranno definiti da successivo decreto.

Articolo 8 (Corsi affini)
Sono considerati corsi affini:
– L-2 Biotecnologie
– L-13 Scienze biologiche
– LM-13 Farmacia
– L-38 Scienze zootecniche
– Alcuni corsi delle professioni sanitarie (con rapporto iscritti/posti < 0,9)
In tali corsi, gli studenti non selezionati potranno essere ammessi anche in sovrannumero, fino al 20% dei posti disponibili.

Articolo 9 (Nuova iscrizione)
È possibile iscriversi fino a tre volte al semestre filtro, anche non consecutivamente.

Articolo 10 (Studenti già iscritti)
Chi è già iscritto a un corso medico o affine, anche in atenei non statali, dovrà iscriversi al semestre filtro per poter accedere ai nuovi corsi, salvo dimostrare di aver già frequentato gli insegnamenti previsti.

Articolo 11 (Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016)
Viene prevista un’informativa privacy conforme al GDPR.

Articolo 12 (Norme finali e transitorie)
Si stabilisce l’adeguamento dei piani di studio da parte degli atenei per l’a.a. 2025/2026 (solo corsi principali) e dal 2026/2027 anche per i corsi affini.

Giovanni Rodriquez

Giovanni Rodriquez

05 Giugno 2025

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