Il deblistering, ossia l’attività di riconfezionamento personalizzato dei farmaci a favore dei pazienti, successivo alla dispensazione, rientra tra le attività proprie del farmacista, poiché finalizzato a obiettivi di grande rilevanza pubblica. Queste le conclusioni del Consiglio di Stato che si è espresso con il parere vincolante (n. 00992/2025 del 2/09/2025) a seguito della richiesta di una farmacia piemontese
La farmacia piemontese aveva notificato all’Asl di riferimento (To5) l’intenzione di avviare il servizio, ma si era vista opporre un rifiuto, giustificato dalla mancanza di una normativa nazionale dettagliata e di disposizioni regionali specifiche. Anche la Regione e il ministero della Salute avevano ribadito che, senza regole precise, il deblistering non poteva considerarsi autorizzato se non in presenza di una disciplina regionale dedicata.
Il Consiglio di Stato ha invece accolto le ragioni della farmacia, chiarendo che l’ordinamento non contiene alcun divieto in materia, né subordina l’attività a preventiva autorizzazione. Al contrario, ha riconosciuto che il deblistering rientra tra le attività proprie del farmacista, poiché finalizzato a obiettivi di grande rilevanza pubblica quali il miglioramento dell’aderenza terapeutica, la riduzione degli errori di somministrazione e una più razionale gestione delle terapie nei pazienti cronici, anziani e politrattati. Peraltro, osservano i giudici, “con l’attività di deblistering la farmacia non compie alcuna attività di frazionamento del principio attivo, limitandosi a ‘spacchettare’ i farmaci dalle confezioni originali con i quali sono stati posti in commercio, inserendoli in blister personalizzati per ciascun paziente e nella quantità prevista per ciascun dosaggio dalla prescrizione del medico curante”.
L’attività è, dunque, stata assimilata alle preparazioni galeniche che, da sempre, si svolgono in farmacia senza autorizzazioni particolari, ma nel rispetto delle Norme di buona preparazione contenute nella Farmacopea ufficiale.
Inoltre, la decisione del Consiglio evidenzia che negare la possibilità di effettuare il deblistering genererebbe una forte disparità tra territori: alcune Regioni – come Lombardia, Veneto, Umbria ed Emilia-Romagna – hanno infatti già introdotto regole o avviato sperimentazioni, mai oggetto di contestazione da parte del Ministero o dell’Aifa. È stato dunque ribadito che, pur in assenza di una disciplina nazionale uniforme, “le farmacie possano legittimamente erogare il servizio, ispirandosi alle regole di prudenza contenute nelle linee guida già adottate in altre realtà regionali, in particolare quelle lombarde”. Pertanto, in attesa che il Ministero stabilisca standard di sicurezza uniformi a livello nazionale, è opportuno che ogni farmacia interessata al servizio predisponga protocolli interni conformi alla normativa regionale e, laddove questa non sia prevista, faccia riferimento a una delle procedure adottate in altre Regioni, oltre che alle linee guida di riconfezionamento Sifo e Sifap.