La sanità è uno dei capitoli della manovra su cui la maggioranza ha concentrato la propria azione emendativa, presentando un pacchetto di emendamenti segnalati in commissione Bilancio al Senato.
Le proposte di modifica spaziano dal rifinanziamento del Fondo sanitario nazionale alla revisione delle indennità, fino a nuove misure su assistenza domiciliare, Drg, farmaci e formazione dei medici.
Il primo intervento riguarda l’aumento delle risorse per il Ssn: 2,65 miliardi in più nel 2026 e oltre 3 miliardi dal 2027, accompagnati da ulteriori stanziamenti dedicati a obesità, patologie oculistiche, reumatologiche e demenze. Un blocco consistente è dedicato al personale, con incrementi fuori contratto delle indennità medico-sanitarie per oltre un miliardo complessivo dal 2026, e nuove agevolazioni fiscali sullo straordinario nelle strutture private accreditate.
Ampio spazio è riservato anche alla riorganizzazione dei servizi: potenziamento dell’assistenza domiciliare per i non autosufficienti, attivazione di nuovi DRG per le dimissioni protette, revisione delle procedure di acquisto dei farmaci equivalenti e accreditamento obbligatorio per le farmacie che offrono nuovi servizi sanitari. Non mancano misure settoriali — dal sostegno alla Ant alla creazione di nuovi fondi per celiachia e ludopatie — e una riforma di sistema che ridisegna il percorso formativo della Medicina generale, portandolo a quattro anni con borsa equiparata alle scuole di specializzazione.
Un insieme eterogeneo di interventi, dunque, che cerca di integrare risorse aggiuntive, correzioni tecniche e nuovi programmi. Vediamoli di seguito più nel dettaglio.
63.18. Si propone di incrementare non di 2,4 ma di 2.650 milioni di euro il finanziamento del Fondo sanitario nel 2026 e di 3.079 a decorrere dal 2027. Si punta inoltre ad incrementare il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti dello 0,50%.
Per la copertura viene prevista una riduzione di 429 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 per il Fondo per interventi strutturali di politica economica.
63.59. Si dettaglia che una quota non inferiore al 5% dei 100 milioni di euro annui è destinata alla ricerca pubblica di base da svolgersi presso l’Istituto Superiore di Sanità per ridurre l’impatto economico delle demenze sul Ssn.
64.9 (testo 2). Si prevede l’implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie oculari cronico degenerative, in particola[1]re della maculopatia degenerativa miopica e senile, nel limite complessivo di euro 700.000 per l’anno 2026, di euro 800.000 per l’anno 2027 e di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.
E l’implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie reumatologiche, in particolare della fibromialgia, del lupus eritematoso sistemico, della sclerosi sistemica e dell’artrite reumatoide di recente insorgenza, nel limite complessivo di euro 700.000 per l’anno 2026, di euro 800.000 per l’anno 2027 e di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.
64.0.35. Per garantire la continuità del programma nazionale per la prevenzione e la cura dell’obesità la dotazione del Fondo è incrementata di 5 milioni per l’anno 2026, 10 milioni per l’anno 2027, 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028. Le risorse del Fondo sono vincolate a garantire una tempestiva presa in carico dei pazienti e un accesso equo e uniforme su tutto il territorio nazionale alle terapie medicinali in favore dei soggetti meno abbienti ed economicamente più fragili affetti da obesità grave.
64.0.40 (testo 2). Al fine di sostenere le attività nell’assistenza medico-specialistica gratuita a domicilio dei malati di tumore, è assegnata alla ANT Franco Pannuti ETS un contributo pari a 500.000 euro annui per gli anni 2026, 2027 e 2028.
64.0.60. Le regioni presentano, entro il 30 gennaio di ciascun anno, un piano di potenziamento dell’assistenza sociosanitaria domiciliare al fine di raggiungere, entro l’anno 2028, un servizio di assistenza senza interruzione al 90 per cento della popolazione affetta da gravi malattie neurodegenerative che le rendono integralmente non autosufficienti. Il monitoraggio dell’attuazione del piano è affidato all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che lo realizza a cadenza semestrale. La presentazione del piano e la relativa attuazione costituiscono adempimento regionale ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Ssn a carico dello Stato.
66.0.46. Il “Fondo per il sostegno ai proprietari di animali d’affezione nel pagamento di visite veterinarie, operazioni chirurgiche veterinarie, oltreché nell’acquisto di farmaci veterinari”, è incrementato di 750.000 euro per l’anno 2026, ed è disposto per il medesimo Fondo uno stanziamento pari a 1.000.000 euro per l’anno 2027 e di 1.000.000 euro per l’anno 2028.
67.1. 550. Viene incrementata a 550 milioni di euro la spesa per i DRG post acuzie e a 800 milioni di euro quella per DRG per acuti.
Dal 2028 le risorse sono incrementate annualmente secondo l’indice Istat delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
67.9. A decorrere dal 1° gennaio 2027, si provvede all’individuazione e all’attivazione di DRG specifici per la gestione delle di[1]missioni protette domiciliari rivolte ai pazienti cronici e complessi, inclusi gli anziani, sia nella fase pre-ricovero che nel periodo successivo alla dimis[1]sione ospedaliera, assicurando che i presidi medici prescritti nella presa in carico domiciliare abbiano gli stessi standard tecnologici e qualitativi di quelli ospedalieri.
Al fine di garantire l’omogeneità sul territorio nazionale dei percorsi di dimissione protetta, il Ministro della salute entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge emana, previa intesa in sede Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la gestione efficiente ed efficace delle dimissioni protette. Le linee guida individuano le modalità con cui i reparti ospedalieri attivano direttamente le dimissioni protette, sia nella fase pre-ricovero che post-dimissioni.
Le organizzazioni pubbliche e private accreditate per la presa in carico domiciliare concorrono alla valutazione del livello di intensità e all’individuazione delle attività del piano assistenziale individuale in stretta sinergia con i prescrittori e con le unità di valutazione multidisciplinare dei distretti di competenza, oltre che a garantire l’integrazione e il coordinamento dei servizi e delle terapie erogate al domicilio.
68.2. Si torna a chiedere che le farmacie, per poter offrire i nuovi servizi, debbano essere autorizzate e accreditate come avviene per tutte le altre strutture sanitarie, in modo da garantire standard di qualità, sicurezza e formazione del personale.
69.1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, gli importi lordi dell’indennità di specificità medico veterinaria di cui al periodo precedente, sono incrementati per un valore complessivo di 407 milioni di euro annui da erogarsi al di fuori della contrattazione collettiva.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, gli importi lordi dell’indennità di specificità infermieristica sono incrementati per un valore complessivo di 475 milioni di euro annui da erogarsi al di fuori della contrattazione collettiva.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, gli importi lordi dell’indennità di specificità sanitaria sono incrementati per un valore complessivo di 23,5 milioni di euro annui da erogarsi al di fuori della contrattazione collettiva.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, gli importi lordi dell’indennità di tutela del malato e per la promozione della salute sono incrementati per un valore complessivo di 208 milioni di euro annui da erogarsi al di fuori della contrattazione collettiva.
Le misure già in vigore per le prestazioni aggiuntive si applicheranno anche agli specialisti ambulatoriali interni e ai dirigenti sanitari non medici.
69.18. L’incremento della spesa per le prestazioni aggiuntivi viene esteso anche agli specialisti ambulatoriali interni.
69.0.10. L’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali comunali e regionali con aliquota pari al 5 per cento si applica anche ai compensi per lavoro straordinario di cui all’articolo 59 del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate all’Aiop e all’Aris e di cui all’articolo 52 del contratto 48 collettivo nazionale di lavoro vigente per il personale dipendente delle Rsa e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali associate all’Aiop, erogati agli infermieri dipendenti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate.
69.0.25. L’esercente la professione sanitaria che, nell’esercizio dell’attività svolta all’interno di una struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, cagiona un danno al paziente risponde in via principale del proprio operato a titolo di responsabilità contrattuale ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile.
La struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, risponde in via sussidiaria ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile, esclusivamente nei casi in cui: a) non abbia assicurato un’adeguata organizzazione del servizio sanitario e assistenziale, conforme ai requisiti previsti dalle normative sanitarie vigenti; b) non abbia fornito al personale sanitario, e in primo luogo ai medici, gli strumenti, dispositivi e attrezzature idonei allo svolgimento delle attività; c) non sia in possesso delle autorizzazioni sanitarie all’esercizio dell’attività rilasciate dagli enti preposti.
Resta ferma la possibilità per la struttura sanitaria o sociosanitaria che abbia risarcito il sanno in via sussidiaria di esercitare l’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria.
71.0.3. Il Governo entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di Bilancio dovrà adottare e uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a. denominare il percorso formativo “Corso di formazione specialistica in Medicina generale”; b. stabilire una durata quadriennale del Corso di formazione specialistica in medicina generale, ai fini del conseguimento di 240 Crediti Formativi Universitari complessivi, promuovendo nei moduli didattici la prevenzione, la gestione delle patologie croniche, la continuità assistenziale tra ospedale e territorio, la gestione dell’emergenza e l’integrazione funzionale del medico di medicina generale con i servizi socio-sanitari territoriali; c. prevedere l’instaurazione di un rapporto di lavoro secondo quanto previsto dall’Acn della Medicina Generale sin dal primo anno di formazione; d. prevedere che una quota non superiore al cinque per cento delle attività pratiche del percorso formativo specialistico in Medicina Generale, sia svolto in attività di insegnamento, presso Istituti di istruzione secondaria superiore ad indirizzo biomedico, nell’ambito di programmi didattici predisposti dal Direttore del Corso.
A decorrere dall’anno 2026, il compenso annuo lordo corrisposto a ciascuno studente in formazione specialistica in Medicina generale è equiparato alla borsa prevista per le scuole di specializzazione medica.
72.6. Si punta a destinare l’incremento delle risorse per le cure palliative in via prioritaria alle persone affette da patologie neurologiche gravi.
77.0.1. Al fine di finanziare futuri interventi normativi in materia di prevenzione, formazione, informazione e cura della celiachia, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
78.19. Al fine di garantire la sostenibilità della spesa per l’acquisto di farmaci non biologici a brevetto scaduto e nel contempo garantire un miglior livello di controllo della continuità delle forniture, e per i quali siano introdotti sul mercato i relativi farmaci equivalenti, si applicano le seguenti disposizioni: a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo. A tal fine le centrali regionali d’acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio attivo (ATC di V livello), i medesimi dosaggio e via di somministrazione; b) al fine di garantire la sostenibilità della spesa e nel contempo limitare il rischio di discontinuità o interruzione delle forniture, sono stabilite per i primi tre farmaci nella graduatoria dell’accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le seguenti quote di suddivisione del fabbisogno oggetto della procedura pubblica di acquisto: 1) 55 per cento al primo operatore classificato nella graduatoria dell’accordo quadro; 2) 30 per cento al secondo operatore classificato nella graduatoria dell’accordo quadro; 3) 15 per cento al terzo operatore classificato nella graduatoria dell’accordo quadro; c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco non biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l’ente appaltante, entro sessanta giorni dal momento dell’immissione in commercio di uno o più farmaci equivalenti contenenti il medesimo principio attivo, e verificata la reale disponibilità di prodotto nel mercato italiano, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento, ricorrendo alle modalità di cui alle lettere a) e b) del presente comma nel caso i cui i medicinali a base del medesimo principio attivo siano più di tre; d) in caso di successivo ingresso in commercio di ulteriori farmaci non biologici a base del medesimo principio attivo, il nuovo confronto concorrenziale è riaperto alla scadenza del precedente contratto di cui alla lettera c), nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b); e) l’ente appaltante è tenuto ad erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.
78.20. Qui si offre un’interpretazione di quanto previsto dalla legge 207/2024, al comma 324 dell’articolo 1. Il trasferimento delle quote di spettanza dalle aziende farmaceutiche ai grossisti lascia ferme le quote minime spettanti ai farmacisti e non determina alcuna variazione del prezzo ex-factory dei medicinali.
Il trasferimento delle quote di spettanza dalle aziende farmaceutiche ai grossisti si applica a tutti i farmaci appartenenti alla classe dei farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche, sia coperti da brevetto che equivalenti e distribuiti dalle farmacie in regime convenzionale.
Il trasferimento delle quote di spettanza dalle aziende farmaceutiche ai grossisti lascia impregiudicata la quota dell’8 per cento, contendibile tra farmacisti e grossisti.
80.7. Propone entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’istituzione del Tavolo permanente sul payback sui dispositivi.
84.0.1. Con riferimento agli esiti della valutazione, relativa all’anno 2026, delle performance dell’assistenza sanitaria di cui al comma 303, è vincolata una quota pari allo 0,50 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2027. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni sono definite le modalità di riparto tra le regioni delle risorse di cui al presente comma.
91.0.2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituto, con uno stanziamento annuale di 150 milioni di euro, a partire dalla data di entrata della presente legge il “Fondo per il contrasto delle ludopatie” al fine di finanziare tutte quelle attività necessarie per diffondere la consapevolezza del gioco responsabile e contrastare fenomeni ludopatici che possono nuocere all’individuo e alla sua famiglia.
G.R.