Ortottista: 70 anni di professione, ma ancora troppa confusione

Ortottista: 70 anni di professione, ma ancora troppa confusione

Ortottista: 70 anni di professione, ma ancora troppa confusione

Gentile direttore, la professione di Ortottista, lo scorso anno, ha spento la sua settantesima candelina. Settanta primavere, che hanno saputo dare a questa figura autorevolezza, solidità e una posizione chiara all’interno del nostro sistema salute. 

Gentile direttore,
la professione di Ortottista, lo scorso anno, ha spento la sua settantesima candelina. Settanta primavere, che hanno saputo dare a questa figura autorevolezza, solidità e una posizione chiara all’interno del nostro sistema salute. Eppure, ancora oggi, capita di imbattersi in dibattiti, in cui la figura dell’Ortottista venga citata in modo superficiale, a volte distorto, generando confusione tra operatori, istituzioni e cittadini.

Nel suo primo mandato la Commissione di albo nazionale degli Ortottisti della FNO TSRM e PSTRP – che ho l’onore di presiedere – ha redatto un Documento di posizionamento (https://www.tsrm-pstrp.org/wp-content/uploads/2022/12/Documento-posizionamento-FNO-TSRM-e-PSTRP-Ortottista-assistente-di-oftalmologia.pdf), al cui interno sono state raccolte le fonti normative di riferimento della professione di Ortottista. Uno strumento che chiarisce i confini normativi e include le evoluzioni legislative, superando lo stesso DM del 1994, che ne ha istituito il profilo professionale.

Dal 1999, il legislatore in vista di un’attualizzazione della norma, grazie alla legge n 42, ha deciso di abrogare il concetto di “mansione” per tutte le professioni sanitarie, sostituendolo con quello di “competenze professionali autonome e titolari”, per effetto della legge n 251 del 2000. Abbandonando, di fatto, i mansionari in favore di atti professionali, regolati da norme superiori.

L’Ortottista, dunque, operando in “autonomia e titolarità” previene i disturbi visivi con screening mirati ed è abilitato a eseguire tutti gli esami di oculistica – compresi quelli di rifrazione, utili a quantificare i difetti visivi (miopia, ipermetropia, astigmatismo e presbiopia) e a indicare il dispositivo più idoneo da indossare: lenti a tempiale, lenti a contatto, prismi e altro.

L’Ortottista si occupa in esclusiva della riabilitazione visiva (anche definita training ortottico o visual training). Lo ha chiarito il TAR, evidenziando l’“inesistenza” di figure professionali alternative alla “figura delloperatore di riabilitazione visiva, che non è altro che una diversa definizione dellortottista”.

Analogamente quando si discute di “optometria”, ovvero la misurazione della vista, occorre precisione. E si, perchè si tratta di un’attività core dell’Ortottista. La giurisprudenza afferma che tale esame può essere svolto da più operatori, non perchè priva di valore sanitario, ma perchè non costituisce, di per sè, una diagnosi clinica né una diagnosi ortottica, come chiarito dal nostro Codice deontologico fin dal 2012 (https://www.tsrm-pstrp.org/wp-content/uploads/2025/03/CD_OAO-def.pdf). Si tratta comunque di un test funzionale usato per valutare oggettivamente le capacità fisiche e la funzionalità di un sistema corporeo. Può essere effettuata da più professioni come il medico specialista in oftalmologia, il pediatra nei bilanci di salute dei bambini, il medico certificatore dell’idoneità alla patente ma anche dall’ottico, figura che rientra tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie. Grazie all’innovazione tecnologica la misurazione dell’acuità visiva può essere auto-somministrata. Ma ribadiamo che da sola non determina alcun intervento riabilitativo, di prevenzione o la definizione di una prescrizione, può indurre a identificare disfunzioni, orientare verso percorsi di cura ad hoc. Il comfort visivo, del resto, non può prescindere da un approccio integrato:

– la salute dell’occhio è competenza del Medico;

– la qualità e quantità della visione binoculare, l’equilibrio muscolare e le abilità visive sono competenza dell’Ortottista;

– la corretta realizzazione del dispositivo visivo rientra nelle competenze dell’ottico.

Le attività uniche e riservate di una professione sanitaria, non possono essere esercitate da altre professioni sanitarie e quindi ancor meno da chi non rappresenta una figura sanitaria. La normativa vigente (legge n. 43/2006, richiamata dalla legge n. 3/2018) stabilisce che l’istituzione di nuove professioni sanitarie non possa avvenire attraverso parcellizzazioni o sovrapposizioni con professioni sanitarie già esistenti e normate. Il campo proprio di attività e di responsabilità degli operatori sanitari di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base, nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.

In assenza di normativa possono essere utilizzati riferimenti giurisprudenziali ma per l’ortottista le norme non mancano. Il documento di posizionamento della Commissione di albo nazionale degli Ortottisti le ha raccolte, raggruppandole e spiegandole, al fine anche di chiarire espressioni che, usando sinonimi e confondendo i concetti, circolano inquinando l’informazione.

Alle Ortottiste e agli Ortottisti va il ringraziamento per il lavoro complesso che svolgono quotidianamente: continuate a dare visibilità al bello che mettete in campo. Dare corretta informazione significa dare dignità alle professioni sanitarie e maggiore tutela ai cittadini.

Lucia Intruglio
Presidente della Commissione di albo nazionale degli Ortottisti

16 Gennaio 2026

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