Siamo davvero alla frutta. La lettura della nota di accompagnamento allo Schema di Protocollo d’Intesa, finalizzato al riconoscimento esistenziale delle Aziende Ospedaliero-Universitarie (AOU), a oltre un quarto di secolo dalla mancata attuazione del d.lgs. 517/1999, solleva anzitutto un dubbio eminentemente politico: che si stia preparando l’ennesimo errore attribuibile alla ministra Bernini, forse funzionale a tentare una sua sostituzione, magari indicando come alternativa figure preposte a soluzioni palesemente improbabili.
La nota e lo schema, frutto dell’improbo lavoro del Gruppo istituito con decreto ministeriale n. 607 dell’8 agosto 2025, contengono affermazioni di estrema gravità. Il loro impianto appare viziato da una scarsa consapevolezza delle regole fondamentali dell’ordinamento giuridico e, soprattutto, risulta in palese contraddizione con le soluzioni cui lo stesso organismo dichiara di voler pervenire.
Le audizioni svolte, pur numerose, articolate e in taluni casi pregevoli, non sono state sufficienti a produrre un apporto realmente qualificato, capace di ricondurre a legalità un sistema che da decenni tollera prassi apertamente illegittime. Ne deriva una situazione paradossale: ventisette presunte AOU operano nel Servizio sanitario nazionale come se fossero dotate di titolo e legittimazione, promettendo pubblicamente ciò che giuridicamente non possono garantire.
Una vera e propria navigazione senza patente nelle acque agitate del SSN. Tale assetto compromette seriamente la collaborazione tra il sistema sanitario e quello universitario, trasformando una relazione storicamente utile e feconda in una fonte di vere e proprie mostruosità giuridiche. In non pochi casi, queste si traducono in gravi difetti erogativi e retributivi, tali da attirare l’attenzione non solo del giudice amministrativo, ma anche di quello penale. Particolarmente significativa è l’affermazione contenuta nella nota, che assume i contorni di un vero e proprio atto confessorio.
Vi si legge infatti che: «Dall’insieme delle analisi documentali e delle audizioni emerge un quadro ampiamente convergente. A oltre venticinque anni dall’adozione del d.lgs. 517/1999, il modello delle AOU, concepito come sperimentale e transitorio, non ha mai raggiunto una configurazione stabile e soprattutto unitaria». Con tale affermazione, il Gruppo di lavoro finisce per attestare l’esistenza di illiceità ormai consolidate. In primo luogo, riconosce implicitamente la falsità formale della denominazione di ventisette presunte AOU, ponendo lo stesso MUR nella difficoltà di continuare a tollerarnee l’esistenza e il funzionamento. In secondo luogo, arriva a censurare indirettamente il MUR per aver recentemente co-adottato, insieme al Ministro della salute e al Sottosegretario delegato alla Presidenza del Consiglio, Mantovani, il DPCM istitutivo dell’AOU “Policlinico Tor Vergata”. In terzo luogo, smentisce se stesso dimostrando che una cosiddetta “configurazione stabile” di AOU esiste ed è operativa almeno dal 31 gennaio 2013, con riferimento all’AOU “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona – Scuola Medica Salernitana”.
A ciò si aggiunge una evidente confusione concettuale e terminologica tra AOU integrate con il SSN e Aziende Ospedaliere integrate con le Università, che non sono affatto la stessa cosa. Si tratta di istituzioni diverse per natura, funzione e finalità: le prime deputate congiuntamente a didattica, ricerca e assistenza; le seconde esclusivamente all’assistenza ospedaliera.
Ne consegue l’inopportunità di una generalizzazione indistinta della cosiddetta “questione del personale”, che lo stesso Gruppo di lavoro riconosce essere caratterizzata da una conflittualità interna tale da costituire «un ostacolo strutturale alla costruzione di un autentico modello clinico-accademico fondato sul merito e sull’integrazione delle competenze assistenziali, scientifiche e didattiche».
Tutte queste criticità risultano, peraltro, già chiaramente delineate nel Parere dell’Avvocatura dello Stato reso al MUR il 20 giugno scorso. Un parere di cui si dichiara l’esistenza, ma che appare essere stato richiesto in modo improprio e, soprattutto, senza una reale comprensione del suo contenuto e delle sue conclusioni. Tra tutte, quella decisiva: la piena e attuale applicabilità del d.lgs. 517/1999.
Ettore Jorio