L’integrazione tra Servizio sanitario e Università non passa necessariamente attraverso l’istituzione di un’Azienda ospedaliero-universitaria (AOU). Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 904 del 3 febbraio 2026 (presidente Rosanna De Nictolis, estensore Angelo Roberto Cerroni), chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del modello lombardo, che realizza il raccordo tra attività assistenziale e didattica all’interno delle Aziende socio-sanitarie territoriali (ASST) e degli IRCCS pubblici, senza ricorrere alla tipologia organizzativa dell’AOU.
Una pronuncia destinata a fare giurisprudenza, che ridisegna i confini del rapporto tra Regioni e Università e apre scenari inediti sul fronte della formazione medica e della qualificazione dei primari.
IL MODELLO LOMBARDO SOTTO ESAME
La vicenda trae origine dalla contestazione dell’assetto organizzativo voluto dalla Regione Lombardia, che non prevede l’istituzione di AOU quali enti tipici del Servizio sanitario regionale. Al loro posto, il sistema lombardo disciplina i rapporti di integrazione attraverso protocolli d’intesa tra Regione e Università, con lo svolgimento delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca all’interno delle ASST.
Un modello che i ricorrenti ritenevano in contrasto con il quadro normativo nazionale delineato dal d.lgs. 517/1999 e con la ripartizione costituzionale delle competenze legislative.
LA DECISIONE: LEGITTIMA L’INTEGRAZIONE FUNZIONALE
Il Consiglio di Stato ha invece riconosciuto la piena legittimità del sistema lombardo, affermando un principio destinato a fare scuola: l’integrazione tra attività assistenziale e universitaria non richiede necessariamente l’istituzione di un ente autonomo come l’AOU, potendo essere realizzata attraverso una legge regionale che assicuri comunque l’effettivo coordinamento delle funzioni.
La pronuncia valorizza la competenza regionale in materia di organizzazione sanitaria, ritenendo che la scelta del modello istituzionale rientri nella discrezionalità legislativa delle Regioni. Dalla motivazione emerge con chiarezza la coesistenza di due distinti paradigmi di integrazione:
– un modello istituzionale, fondato sull’AOU quale ente tipico disciplinato dal d.lgs. 517/1999 e istituito mediante DPCM, caratterizzato da integrazione organica e strutturale;
– un modello funzionale, nel quale l’integrazione è realizzata all’interno di aziende sanitarie regionali attraverso strumenti convenzionali e protocolli d’intesa, senza creazione di un soggetto giuridico autonomo.
IL NODO DELLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA
Particolarmente rilevante è il passaggio in cui il giudice ribadisce la netta distinzione tra:
– organizzazione dei servizi sanitari, materia di competenza regionale concorrente;
– norme generali sull’istruzione universitaria, riservate alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. n), della Costituzione.
Ne deriva che la Regione può disciplinare le modalità organizzative dell’integrazione, ma non può incidere sullo status della formazione universitaria né sulle regole fondamentali del sistema formativo, che richiedono un intervento statale di coordinamento.
I PROFILI CRITICI: IL RUOLO DEI “PRIMARI” ACCADEMICI
La sentenza, tuttavia, non chiude tutte le questioni. Secondo l’analisi del professor Ettore Jorio, la pronuncia presenta una “grande perplessità” laddove non tiene nel dovuto conto l’incisione sulle norme generali dell’istruzione universitaria.
Il punto critico riguarda la possibilità, prevista dal modello lombardo, di nominare direttori di Unità operativa complessa (UOC) di provenienza esclusivamente universitaria, senza che gli stessi abbiano l’onere di fornire prova dei titoli comprovanti l’esperienza ospedaliera e la buona pratica pluriennale maturata in corsia o in sala operatoria.
“L’aver concepito come conforme all’ordinamento nazionale la nomina di primari accademici senza i requisiti concorsuali ordinariamente pretesi per la dirigenza ospedaliera – scrive Jorio – stride con le garanzie poste dalle leggi statali a tutela dell’utenza soggetta a prestazioni sanitarie ospedaliere”. Un rilievo che, secondo il commentatore, avrebbe meritato un’interrogazione formale alla Corte costituzionale.
IL RISCHIO: TANTE “CULTURE MEDICHE” QUANTE LE REGIONI
La conseguenza paventata è quella di un preoccupante rischio di frammentazione: “Si corre il verosimile rischio di acquisire tante, troppe culture di pratica medica, tanto da generare qualche preoccupazione sull’esito qualitativo di lauree in medicina e chirurgia e specializzazioni. Si dà la stura a generare sistemi universitari regionali”.
Un monito che richiama l’attenzione sulla necessità di una cornice statale che disciplini in modo uniforme l’esercizio delle funzioni formative all’interno di strutture non AOU, per evitare che l’autonomia regionale si traduca in disomogeneità qualitative.
LE CONSEGUENZE PER IL SISTEMA
La sentenza conferma che le ASST lombarde restano aziende sanitarie regionali, non assimilabili alle AOU quanto a prerogative ordinamentali, risultando piuttosto riconducibili al modello delle aziende ospedaliere integrate con l’università (AOI) di cui all’art. 4 del d.lgs. 502/1992.
L’integrazione universitaria assume quindi natura funzionale e convenzionale, fondata su protocolli e accordi, senza trasformarsi in integrazione istituzionale.
LE PROSPETTIVE: VERSO UN PLURALISMO DEI MODELLI
La decisione apre interrogativi di rilievo sistematico: il rischio di frammentazione territoriale dei modelli di integrazione; la necessità di una cornice statale uniforme per le funzioni formative in strutture non AOU; il coordinamento tra governance aziendale e status del personale universitario; il possibile ridimensionamento del ruolo del d.lgs. 517/1999 quale modello di riferimento.
La pronuncia potrebbe essere letta come un segnale di apertura verso una maggiore differenziazione regionale, coerente con le dinamiche dell’autonomia differenziata, pur nel rispetto dei limiti costituzionali.
CONCLUSIONI
La sentenza n. 904/2026 non introduce formalmente un nuovo modello, ma legittima in modo esplicito il pluralismo degli assetti di integrazione tra Servizio sanitario regionale e Università, affermando che l’AOU non costituisce l’unica modalità organizzativa possibile.
Il principio che ne emerge è quello della separazione tra livello organizzativo sanitario, rimesso alle Regioni, e disciplina della formazione universitaria, riservata allo Stato, in un equilibrio che consente soluzioni differenziate purché sia garantita l’unità del sistema formativo.
Una decisione destinata a incidere sul dibattito dottrinale e sulle future scelte legislative, in attesa di vedere come verrà gestito il nodo – tutt’altro che secondario – della qualificazione dei primari universitari e della garanzia di uniformità formativa sul territorio nazionale.