L’Aula della Camera si appresta a varare il testo del decreto Milleproroghe, così come modificato durante l’esame in Commissione Bilancio. Il testo interviene su diversi fronti: dalla responsabilità penale dei medici al reclutamento del personale, dalla digitalizzazione delle ricette alla gestione delle emergenze.
Tra le norme più rilevanti, spicca la proroga fino al 31 dicembre 2026 dello “scudo penale”, che limita la responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie ai soli casi di colpa grave in situazioni di carenza di organico. Sul fronte del personale, viene estesa al 2026 la possibilità per ospedali e Asl di trattenere in servizio i medici fino a 72 anni e di riassumere i sanitari andati in pensione. Misure che si affiancano alla proroga delle deroghe sulle incompatibilità per infermieri, ostetriche e tecnici, valida fino al 2027.
Sul versante digitale, diventa permanente la ricetta medica dematerializzata, mentre slitta al 31 dicembre 2028 il termine per l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua relativo al triennio 2023-2025. Il provvedimento stanzia inoltre 45 milioni per il 2026 e 9 per il 2027 per l’assistenza sanitaria agli sfollati ucraini.
Ecco cosa prevede più nel dettaglio l’articolo 5 in tema di misure sanitarie.
Articolo 5 (Proroga di termini nelle materie di competenza del Ministero della Salute)
Comma 1
Il decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali per individuare i criteri per la individuazione delle priorità di accesso ai PUA (Punti unici di accesso, presso le Case della Comunità), la composizione e le modalità di funzionamento delle UVM (unità di valutazione multidisciplinare), lo strumento della valutazione multidimensionale unificata omogeneo a livello nazionale e basato sulle linee guida del sistema nazionale, informatizzato e scientificamente validato per l’accertamento della non autosufficienza e per la definizione del PAI (Piano assistenza individuale), dovrà essere adottato entro trenta mesi e non più diciotto, come inizialmente previsto dalla legge dal decreto legislativo 29/2024.
Il decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali per introdurre in maniera graduale la valutazione multidimensionale unificata, definendo le modalità ed i territori coinvolti per una prima sperimentazione di 12 mesi, slitta di un anno e dovrà essere adottato entro il 30 novembre 2026. Allo stesso modo, la sperimentazione non verrà più avviata a partire dal prossimo primo gennaio, bensì dal 1° gennaio 2027 mentre per il restante territorio nazionale si dovrà attendere il 1° gennaio 2028.
Comma 2
I veterinari autorizzati potranno svolgere le attività per l’attuazione delle disposizioni concernenti gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di sanità animale, previsti dal Dlgs 136/2022, fino al 31 dicembre 2026.
Comma 3
I laureati in Medicina abilitati potranno proseguire l’attività di raccolta di sangue e di emocomponenti fino al 31 dicembre 2027.
Si proroga fino al 31 dicembre 2026 lo scudo penale, per limitare la responsabilità penale degli esercenti di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale ai soli casi di colpa grave.
Comma 4
Fino al 31 dicembre 2027 verranno considerati i requisiti anagrafici per l’ammissione ai concorsi per il profilo professionale di dirigente chimico.
Comma 5
Il limite anagrafico dei 68 anni per l’accesso nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Ssn; e per l’accesso negli elenchi regionali per la nomina a direttore amministrativo, direttore sanitario e direttore dei servizi sociosanitari; viene esteso fino al 31 dicembre 2026.
Comma 6
Vengono estesi fino al 31 dicembre 2026 gli attuali requisiti di partecipazione ai concorsi del personale medico per l’accesso alla dirigenza medica del Ssn per Medicina d’emergenza-urgenza. Questi prevedono che il personale medico, che, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2024, abbia maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi, è ammesso a partecipare ai concorsi.
Viene estesa al 31 dicembre 2026 anche la norma che consente al personale operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del Ssn, in possesso dei requisiti di pensionamento anticipato, di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale.
Comma 7
Non si applicano le incompatibilità per le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione fino al 31 dicembre 2027.
Comma 8
Per rafforzare i servizi sanitari regionali e recuperare le liste d’attesa, verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, gli enti del Ssn potranno continuare anche per tutto il 2026 a conferire incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, anche mediante proroga.
Comma 8-bis
L’operatività del Fondo istituito per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, è prorogata anche per il 2026 con una dotazione di 10 milioni di euro.
Comma 8-ter
Agli oneri derivanti dall’articolo 8-bis si provvede mediante corrispondente riduzione di autorizzazione di spesa per il fondo per danneggiati da trasfusioni e vaccinazioni.
Comma 9
La disciplina riguardante il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, continuerà ad applicarsi fino al 31 dicembre 2026.
Comma 9-bis
Il termine per l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua per il triennio 2023-2025 è prorogato al 31 dicembre 2028. Il triennio formativo 2026-2028 e il relativo obbligo di formazione continua hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2026.
Comma 10
Al decreto legislativo (26/2014) relativamente ai divieti di utilizzo del modello animale viene abrogata la parte in cui si vietavano le procedure per le ricerche sugli xenotrapianti e per le ricerche sulle sostanze d’abuso.
Un animale già usato in una o più procedure può essere riutilizzato in altre procedure solo se la procedura successiva è classificata come “lieve” o “non risveglio”. Questa misura si applica dal 1° gennaio 2026.
Comma10-bis
La possibilità di conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale medico, veterinario, sanitario e sociosanitario in quiescenza è prorogata a tutto il 20276.
Comma 10-ter
Si chiede di prorogare fino al 31 dicembre 2026 la possibilità per ospedali e Asl di trattenere o riassumere medici e sanitari già in pensione.
L’emendamento, composto dai commi 10-bis e 10-ter, interviene su due fronti. Il primo (10-bis) proroga di un anno la facoltà per Regioni e Province Autonome di conferire incarichi semestrali di lavoro autonomo a dirigenti medici, veterinari, sanitari e operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, anche se non più iscritti agli albi professionali. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.
Il cuore della norma è però il comma 10-ter, che estende al 2026 due strumenti emergenziali. Da un lato, consente alle Aziende sanitarie e al Ministero della Salute di trattenere in servizio, su loro richiesta, i dirigenti medici e sanitari dipendenti che abbiano superato il limite di età (65 anni). La deroga permette di spostare questo tetto fino al compimento del 72° anno di età.
Dall’altro, viene riconfermata la possibilità per le stesse amministrazioni di riammettere in servizio, sempre su istanza degli interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, il personale sanitario andato in pensione a partire dal 1° settembre 2023. I professionisti che aderiscono dovranno optare tra il mantenere il trattamento pensionistico già in godimento o percepire la retribuzione prevista per il nuovo incarico.
Tuttavia, la proroga presenta un’importante esclusione. Rispetto alla normativa precedente, le modifiche apportate sopprimono esplicitamente i riferimenti ai docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia. Ciò significa che la facoltà di trattenimento o riammissione non sarà estesa a questa categoria di professionisti, rimanendo quindi limitata ai soli dipendenti del Ssn e del Ministero della Salute.
Comma 10-quater
Si proroga al 2026 l’adeguamento degli standard organizzativi e di personale della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale ai processi di incremento dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate.
Comma 10-quinquies
Si rende permanente la ricetta medica dematerializzata.
Comma 10-sexies
L’efficacia delle disposizioni in materia di assistenza sanitaria agli sfollati dall’Ucraina è prorogata fino al 31 dicembre 2026. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un
Comma 10-septies
In materia di verifica dei costi sostenuti per l’accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale nell’ambito dell’attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina. il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dei dati resi disponibili dal Ministero dell’interno e dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei dati aggregati delle prestazioni anche risultanti nel Sistema tessera sanitaria del Ministero dell’economia e delle finanze, provvedono alla verifica dei costi effettivamente sostenuti per l’accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, per far fronte ai quali sono stati riconosciuti i contributi forfetari.
Comma 10-octies
Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 10–sexies, pari a 45 milioni di euro per l’anno 2026 e a 9 milioni di euro per l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Comma 10-novies
Riguardo il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, si spiega che questi potrà operare per un periodo di dodici mesi, prorogabile o rinnovabile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, per un ulteriore periodo fino a trentasei mesi. Viene dunque cancellata la parte in cui l’incarico risultava essere rinnovabile per una sola volta. Il compenso di 30 mila euro annui potrà essere corrisposto anche nel 2027. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
Comma 10-decies
Agli oneri pari a 30.000 euro per l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente del Ministero della Salute.