La Regione siciliana può fissare tariffe per le prestazioni di specialistica ambulatoriale superiori ai massimali nazionali, purché utilizzi risorse proprie non previamente vincolate ad altre destinazioni. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 26 del 2026, depositata il 9 marzo, con cui ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le questioni di legittimità sollevate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri contro l’articolo 6 della legge regionale siciliana n. 26 del 10 giugno 2025.
La norma impugnata aveva autorizzato, per l’esercizio finanziario 2025, uno stanziamento di 15 milioni di euro a carico del bilancio regionale — iscritto alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 2 — con l’obiettivo dichiarato di garantire l’equità di accesso alle prestazioni e assicurare la congruità economica di alcune tariffe ridotte dal nuovo nomenclatore nazionale, adottato con decreto ministeriale del 25 novembre 2024. In Sicilia la situazione era particolarmente critica: in medicina di laboratorio l’81% della produzione ambulatoriale è in capo a soggetti privati, e il 90% delle prestazioni di fisiokinesiterapia è erogato da privati. La riduzione delle tariffe nazionali rischiava di rendere insostenibile la continuità dell’offerta, con il conseguente allungamento dei tempi di attesa.
Il governo aveva impugnato la norma davanti alla Consulta, contestando la violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica, e dell’articolo 81 in materia di copertura finanziaria. Secondo la difesa statale, la Sicilia — sottoposta a piano di rientro dal disavanzo sanitario — avrebbe dovuto sottoporre preventivamente la propria programmazione al Tavolo di monitoraggio e ottenerne la valutazione positiva prima di applicare tariffe superiori a quelle nazionali.
La Corte ha respinto questa ricostruzione, chiarendo un punto normativo di rilievo. L’articolo 15, comma 17, del decreto-legge n. 95 del 2012 — nella formulazione aggiornata dalla legge di bilancio 2025 — stabilisce come regola generale che gli importi tariffari regionali superiori ai massimali nazionali restano a carico dei bilanci regionali. La procedura derogatoria con obbligo di passaggio ai Tavoli tecnici si attiva solo quando la Regione intende avvalersi della deroga prevista dal secondo periodo dello stesso comma, non come condizione necessaria per qualsiasi aumento tariffario.
Nel caso siciliano, le risorse stanziate provenivano da entrate proprie regionali — in prevalenza da imposta di registro e tasse automobilistiche — e non dal Fondo sanitario regionale, né erano soggette ai vincoli del piano di rientro. Per questo motivo, secondo la Corte, la norma rientra nella regola generale e non richiede il preventivo vaglio ministeriale contestato dal governo.
La Consulta ha inoltre riconosciuto che la disposizione si colloca nel perimetro della competenza legislativa concorrente della Regione in materia di tutela della salute: non introduce prestazioni aggiuntive rispetto ai Lea statali, ma interviene sulla misura della remunerazione di prestazioni già incluse nei livelli essenziali, al fine di garantirne l’effettiva erogazione sul territorio.
Due delle tre censure sollevate dal governo sono state dichiarate inammissibili per difetto di motivazione. La contestazione relativa all’articolo 81 della Costituzione sulla copertura finanziaria era formulata in modo generico, senza contestare la specifica copertura indicata nell’articolo 13 della stessa legge regionale. Analoga sorte è toccata alla censura di eccedenza dalle competenze statutarie, giudicata meramente accennata e priva di sviluppo argomentativo.
La sentenza fissa un principio destinato ad avere ricadute oltre il caso siciliano: una regione — anche se sottoposta a piano di rientro — può legittimamente aumentare le tariffe per prestazioni già incluse nei Lea, senza dover passare per la procedura derogatoria ministeriale, a condizione che utilizzi esclusivamente risorse proprie autonome non gravanti sul Fondo sanitario e non altrimenti vincolate. In questo quadro, il piano di rientro non costituisce un limite assoluto, ma opera sui fondi sanitari nazionali, lasciando spazio all’autonomia finanziaria regionale sulle risorse proprie.