Triennio Ecm 26-28, dalla Commissione nove delibere su bonus, esoneri e formazione per i pensionati

Triennio Ecm 26-28, dalla Commissione nove delibere su bonus, esoneri e formazione per i pensionati

Triennio Ecm 26-28, dalla Commissione nove delibere su bonus, esoneri e formazione per i pensionati

Dalla Commissione nazionale per la Formazione continua in Medicina nove delibere che chiariscono alcuni nodi rimasti irrisolti: dalla formazione per i pensionati e il recupero dei trienni passati, fino agli esoneri e bonus previsti nel triennio 2026-2028.

Con l’inizio del nuovo triennio formativo 2026-2028, la Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC) ha approvato nove delibere per sistemare alcune questioni rimaste da chiarire per professionisti sanitari e provider Ecm. Dagli esoneri previsti fino al recupero dei crediti per i pensionati, andiamo ad esaminarle.

Delibera 1/26: Obbligo formativo 2026-2028 e riduzioni

La delibera 1/26 conferma l’obbligo formativo 26-28 pari a 150 crediti formativi, al netto di decisioni della stessa Commissione su esoneri, esenzioni o riduzioni. Viene confermata, inoltre, la validità della delibera del 3 luglio 2025, che prevede la possibilità di recupero di crediti per i trienni passati (2014-2016, 2017-2019, 2020-2023) tramite il sistema dei “crediti compensativi”, ovvero crediti extra maturati nel triennio attuale che verranno spostati automaticamente dalla piattaforma Cogeaps ai trienni che risultino incompleti dopo la scadenza del 31 dicembre 2028. Invece, la possibilità di spostamento dei crediti manuale sul sistema Cogeaps – dal triennio 2023-2025 al triennio 2020-2022 – è consentita fino al 30 giugno 2029.

Il termine per l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua per il triennio 2023-2025 è invece prorogato al 31 dicembre 2028, dunque non rientra nel sistema di recupero con crediti compensativi.

Vengono confermate le riduzioni e i bonus previsti dalla CNFC così ripartiti:

  • 30 crediti per i professionisti che nel triennio 2023-2025 hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150.
  • 15 crediti per i professionisti che nel triennio 2023-2025 hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120.
  • 40 crediti per la costruzione del Dossier formativo individuale
  • 30 crediti per la costruzione del Dossier formativo di gruppo (non cumulabili con quelli ottenibili per la creazione del DF individuale)
  • 20 crediti per i professionisti che hanno soddisfatto il Dossier formativo individuale o di gruppo nel triennio 2023-2025.
  • Riduzione pari al numero di crediti effettivamente conseguiti (per un massimo di 10 crediti) per i professionisti che nel triennio 2023-2025 hanno conseguito crediti Ecm in materia di vaccini e strategie vaccinali.
  • 20 crediti per i professionisti che, alla data del 3 luglio 2025, risultavano già certificabili nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022.
  • 15 crediti per i professionisti, il cui obbligo formativo ha avuto inizio nel triennio 2017-2019, che, alla data del 3 luglio 2025, risultavano già certificabili nei trienni 2017-2019 e 2020-2022.

Delibera 2/26: le tematiche di interesse nazionale

Con la delibera 2/26 si elencano le tematiche di interesse nazionale per il triennio 2026-2028. I corsi che rientrano all’interno di queste tematiche prevedono 0.3 crediti in più per ogni ora svolta.

Per un approfondimento sulle tematiche si rimanda a questo articolo.

Delibera 4/26: criteri per assegnazione dei crediti alle attività Ecm

Con la delibera 4/26 si integra quanto previsto dalla delibera dell’08/6/2022 sui crediti da assegnare ai docenti, moderatori e tutor di corsi ecm. È previsto:

  • 1 credito per ogni 20 minuti di corso ai docenti;
  • 1 credito per sessione di moderazione ai moderatori di eventi RES e FAD, della durata minima di un’ora. Massimo 3 crediti per evento.
  • Per la formazione sul campo (FSC) si riconoscono i crediti anche al responsabile scientifico, come al punto 1.
  • In merito al cumulo dei crediti, non è ammessa la sommatoria per chi ricopra il ruolo di 2 responsabile scientifico e altri ruoli nello stesso evento.
  • Ammessa la sommatoria per le funzioni di docente, relatore, tutor e moderatore per chi ricopra più ruoli nella medesima edizione.

Delibera 5/26: processo di accreditamento per eventi Ecm

Si stabilisce, con la delibera 5/26, che la progettazione del singolo evento formativo venga affidata dal Comitato scientifico del provider ad almeno un Responsabile scientifico esperto, in ragione di titoli di studio, nell’area sanitaria di riferimento dell’evento formativo.

Il responsabile scientifico dell’evento deve sottoscrivere una dichiarazione sulla trasparenza di finanziamento e dei rapporti con soggetti portatori di interessi commerciali in ambito sanitario nei due anni precedenti l’evento formativo, nonché sull’indipendenza dei contenuti formativi da interessi commerciali.

Il Responsabile scientifico può coincidere con il Coordinatore o un componente del Comitato scientifico. Il Responsabile scientifico può anche essere docente/relatore/tutor dell’evento, ma non può ricoprire il ruolo di discente.

Delibera 6/26: la formazione di professionisti in Regioni e Province che prevedono il bilinguismo

Con la delibera 6/26 viene consentito, per eventi formativi svolti all’estero, e non organizzati da provider accreditati in Italia, che si tengano in lingua straniera. Allo stesso modo in Stati limitrofi a Regioni e Province autonome nelle quali lo Statuto prevede il bilinguismo, l’accreditamento di tali eventi come eventi regionali o provinciali da parte delle Regioni o Province autonome competenti.

Delibera 7/26: la formazione dei professionisti in pensione e il recupero dei trienni passati

La delibera 7/26 prevede che i professionisti sanitari collocati in quiescenza (quindi in pensione), pur beneficiando dell’esenzione dall’obbligo formativo da quando sono in pensione, possono partecipare alle attività formative Ecm.

Si dispone infatti che gli eventuali crediti formativi acquisiti a seguito della partecipazione a tali eventi vengano automaticamente utilizzati dal Cogeaps per il recupero di eventuali debiti formativi pregressi, quindi debiti che riguardano trienni (dal 2014 in poi) in cui i professionisti lavoravano ancora regolarmente e non beneficiavano quindi dell’esenzione dalla formazione obbligatoria.

Delibera 8/26: l’esonero da OTA

Si prevede, con la delibera 8/26, come possibilità di esonero disciplinata dal Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario, la frequenza dei corsi di formazione, il relativo aggiornamento e la preparazione agli audit degli Organismi Tecnicamente Accreditanti (OTA).

Ai professionisti sanitari che abbiano concluso con esito positivo il suddetto corso di formazione è attribuito un esonero di 1 (uno) credito Ecm ogni 3 ore di frequenza, dichiarata o autocertificata, nell’ambito del corso di formazione, al relativo aggiornamento ed alla preparazione agli audit degli auditor/valutatori nazionali degli Organismi Tecnicamente Accreditanti (OT?). Ogni professionista potrà autonomamente inserire l’esonero nel portale Cogeaps.

Delibera 9/26: l’esonero legato alla piattaforma MIA

Allo stesso modo, con la delibera 9/26, si prevede un esonero per la frequenza al percorso formativo lab collegato alla piattaforma MIA.

Ai professionisti sanitari che abbiano concluso con esito positivo il suddetto corso di formazione è attribuito un esonero di 1 (uno) credito ECM ogni 3 ore di frequenza, dichiarata o autocertificata, nell’ambito del programma di formazione MIA Lab collegato alla piattaforma MIA. Anche in questo caso si può inserire l’esonero autonomamente su Cogeaps.

Gloria Frezza

18 Marzo 2026

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