Pronto lo schema di decreto per l’aggiornamento della remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera e di lungodegenza post acuzie. Il documento, elaborato dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dovrà essere esaminato della Conferenza Stato Regioni. L’impatto finanziario complessivo è stimato in 349,6 milioni di euro annui, con un incremento medio del 14,7 per cento rispetto alle tariffe vigenti. Risorse che trovano copertura nella legge di bilancio 2025, che all’articolo 1, comma 300, ha stanziato 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 specificamente destinati ai DRG post acuzie.
Prima di entrare nel merito delle singole disposizioni, vale la pena capire il quadro da cui si parte. Il sistema attuale si basa su tariffe giornaliere definite per categoria diagnostica maggiore – le cosiddette MDC – senza distinzioni per le unità operative dove la prestazione viene erogata né per i ricoveri diurni, con un valore soglia oltre il quale scatta un abbattimento tariffario del 40 per cento. Una struttura rigida e ormai datata, che non riflette più i costi reali di produzione delle prestazioni riabilitative, cresciuti sensibilmente nel corso degli anni per effetto dell’innovazione tecnologica, dell’aumento del costo del personale e della progressiva complessità della casistica trattata.
Il dato più significativo che emerge dalla relazione illustrativa allegata al decreto è che nel 2024 le strutture di riabilitazione hanno erogato complessivamente 389.802 ricoveri per oltre 9,9 milioni di giornate di degenza, con una remunerazione teorica complessiva di circa 2,37 miliardi di euro. A questi numeri il decreto risponde con un aggiornamento che porta la remunerazione complessiva a circa 2,72 miliardi.
Articolo 1 (Finalità e ambito di applicazione)
Il primo articolo del decreto definisce il perimetro dell’intervento: le nuove tariffe si applicano alle prestazioni di riabilitazione ospedaliera e di lungodegenza erogate in post acuzie, e valgono come tariffe massime di riferimento per tutte le regioni e le province autonome, nonché come tariffe di riferimento per la compensazione della mobilità interregionale. Un punto rilevante quest’ultimo, considerando che la mobilità interregionale per la riabilitazione è significativa: il 15,6 per cento dei ricoveri ordinari di riabilitazione avviene in una regione diversa da quella di residenza del paziente, segnale di una persistente disomogeneità nell’offerta territoriale.
Articolo 2 (Aggiornamento delle tariffe per le prestazioni di riabilitazione ospedaliera e di lungodegenza erogate in post acuzie)
È il cuore del provvedimento. Le nuove tariffe giornaliere massime per la riabilitazione ospedaliera vengono aggiornate mantenendo l’articolazione per categorie diagnostiche maggiori già prevista dal decreto del 2012, ma con valori significativamente più elevati.
Per la disciplina di recupero e riabilitazione funzionale – codice 56, che da sola rappresenta quasi l’89 per cento delle giornate di ricovero – le nuove tariffe per ricovero ordinario entro soglia sono le seguenti: MDC 1 – malattie e disturbi del sistema nervoso – passa da 272,70 a 330 euro per giornata, con un incremento del 21 per cento; MDC 4 – apparato respiratorio – da 231 a 263 euro; MDC 5 – apparato cardiocircolatorio – da 251 a 286 euro; MDC 8 – sistema muscolo-scheletrico, la categoria più numerosa con il 40 per cento dei casi – da 247 a 262 euro; le restanti MDC passano da 202 a 230 euro.
La scelta di riconoscere un incremento più marcato alla MDC 1 rispetto alle altre non è casuale: la relazione metodologica chiarisce che questa decisione riflette sia i dati di costo emersi dalla rilevazione campionaria condotta su strutture di Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, sia le indicazioni provenienti dall’analisi dei tariffari regionali, che già attribuivano alla neurologia riabilitativa un peso maggiore rispetto alle altre categorie diagnostiche.
Per le tariffe relative alle casistiche più complesse, il decreto introduce aggiornamenti significativi. I ricoveri di pazienti affetti da grave cerebrolesione acquisita – gestiti nelle unità con codice 75 – vengono remunerati con una tariffa giornaliera di 500 euro, senza abbattimento per superamento della soglia. I pazienti mielolesi con gravità di lesione A, B, C secondo la classificazione Asia – nelle unità con codice 28 – vengono remunerati a 545 euro per giornata, anch’essi senza abbattimento. I valori precedenti erano di 470 euro per entrambe le categorie. Per la lungodegenza post acuzie la tariffa giornaliera ordinaria passa da 154 a 190 euro, con un incremento del 23,4 per cento. Per i pazienti in stato vegetativo o di minima coscienza la tariffa sale da 262 a 320 euro.
Vengono mantenuti i parametri di abbattimento tariffario già vigenti: il 40 per cento oltre i valori soglia per i ricoveri ordinari – 60 giorni per MDC 1 e lungodegenza, 40 giorni per MDC 8, 30 giorni per le restanti MDC – e il 20 per cento per i ricoveri diurni rispetto alla corrispondente tariffa ordinaria.
Articolo 3 (Criteri generali per l’adozione dei tariffari regionali)
Il terzo articolo disciplina il margine di autonomia riconosciuto alle regioni. Le regioni e le province autonome possono adottare propri tariffari ricorrendo agli stessi criteri utilizzati per la determinazione delle tariffe nazionali, nel rispetto dei vincoli di bilancio. Gli importi regionali superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali, con la possibilità di deroga prevista per le regioni che abbiano verificato il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario sanitario. Viene inoltre prevista esplicitamente la facoltà per le regioni di adottare tariffe ridotte rispetto a quelle del decreto, qualora ciò sia utile per promuovere l’appropriatezza delle prestazioni e i processi di deospedalizzazione.
Articolo 4 (Disposizioni transitorie e finali)
Le nuove tariffe entreranno in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto si applica anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia.
L’impatto regione per regione
La relazione tecnica allegata al decreto offre una fotografia dettagliata della distribuzione dell’impatto finanziario tra le diverse realtà regionali. L’incremento complessivo stimato di 349,6 milioni di euro si distribuisce in modo non uniforme, riflettendo le differenze nella capacità produttiva regionale. La Lombardia registra l’impatto più elevato – 76 milioni complessivi – seguita dal Lazio con 43,4 milioni e dall’Emilia-Romagna con 40,3 milioni. Tra le regioni meridionali, la Campania totalizza un impatto di 23,7 milioni, la Sicilia di 22,3 milioni e la Puglia di 14,9 milioni.
Vale la pena sottolineare che circa il 70 per cento dell’impatto complessivo – 244,5 milioni – riguarda le strutture private accreditate, mentre i restanti 105,1 milioni interessano il settore pubblico. Una proporzione che riflette la composizione dell’offerta riabilitativa nazionale, in cui il privato accreditato eroga circa l’80 per cento delle giornate di degenza complessive.
La metodologia: da dove vengono le nuove tariffe
Il percorso che ha portato alla definizione delle nuove tariffe merita una menzione specifica, perché rappresenta un elemento di novità metodologica rispetto al passato. Il Ministero della Salute ha avviato nel 2025 una rilevazione campionaria dei costi effettivi delle strutture di riabilitazione nelle cinque regioni più rappresentative – Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Lazio e Sicilia – che insieme coprono oltre il 60 per cento delle giornate di degenza nazionali. Hanno risposto 44 aziende pubbliche e 62 strutture private accreditate lombarde, 15 aziende pubbliche emiliano-romagnole e 11 venete, per un totale di circa 2,28 milioni di giornate di degenza analizzate – pari al 23 per cento del totale nazionale.
Dall’analisi è emerso un costo medio pieno per giornata di degenza in recupero e riabilitazione funzionale di 289,59 euro, contro una tariffa media ponderata vigente di 254,40 euro: uno scarto del 13,8 per cento, che costituisce la base dell’incremento applicato alle singole MDC.
Il nodo irrisolto: la sperimentazione del decreto 2021
Il decreto contiene una clausola che merita attenzione. Nelle premesse del testo, il Ministero chiarisce esplicitamente il perimetro dell’intervento: il provvedimento si limita ad aggiornare i valori tariffari nell’ambito della struttura classificatoria già definita nel 2012, rimandando a un successivo decreto ministeriale iso-risorse la revisione più profonda del sistema, quella che dovrà recepire i tre livelli di complessità introdotti dal decreto del 5 agosto 2021 per la disciplina con codice 56.
Quel decreto aveva suddiviso la riabilitazione intensiva in tre sottocategorie – alta complessità (56a), minore complessità (56b) ed estensiva (56c) – ciascuna caratterizzata da diverso fabbisogno assistenziale, diverso utilizzo di attrezzature e farmaci e diversa durata appropriata del ricovero. Una distinzione clinicamente rilevante che avrebbe dovuto riflettersi in una differenziazione delle tariffe. Per poter applicare questa classificazione era però necessario avviare una sperimentazione basata su nuovi flussi informativi – la scheda di dimissione ospedaliera riabilitativa, la cosiddetta SDOr – che è stata avviata il 1° gennaio 2024 ma che alla data del presente decreto non risulta ancora conclusa.
Il decreto attuale è dunque un aggiornamento dei valori monetari nell’ambito del sistema esistente, non la riforma strutturale del modello di classificazione e remunerazione che rimane in cantiere. In altri termini: le tariffe aumentano, ma la logica con cui vengono calcolate – uguale per tutti i pazienti della stessa categoria diagnostica indipendentemente dalla complessità clinica – rimane quella del 2012. Una distinzione importante per chi si aspettava un cambiamento più radicale, e un impegno formale del Ministero a completare quel percorso una volta conclusa la sperimentazione in corso.