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Sanità, Festività Soppresse: la Cassazione fa chiarezza. La retribuzione deve essere “piena” e inclusiva di tutte le indennità
Svolta per i professionisti del Servizio Sanitario Nazionale: le quattro giornate di festività soppresse sono considerate ferie a tutti gli effetti.
Una recente sentenza della Cassazione stabilisce che, nella base di calcolo della retribuzione feriale, incluse le festività soppresse, devono includersi tutte le voci variabili (nel caso di specie, indennità perequativa, compensativa, di turno e persino il ticket mensa) strettamente correlate alle modalità di svolgimento delle mansioni. “Il punto centrale – spiega a Quotidiano Sanità l’avvocato Francesco Del Rio di Consulcesi & Partners – riguarda l’estensione di queste forme di tutela, anche economiche, alle giornate di riposo riconosciute in sostituzione delle festività soppresse, disciplinate dalla Legge n. 937/1977 e dai contratti collettivi nazionali di lavoro”.
Per anni il trattamento economico delle cosiddette “festività soppresse” (le 4 giornate di riposo previste dalla Legge 937/77) è stato terreno di duro scontro tra amministrazioni locali e personale sanitario. Ora, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5051/26 pubblicata lo scorso 6 marzo, ha messo un punto fermo, definendo con precisione natura e criteri di calcolo della retribuzione in caso di fruizione, che di fatto riverberano i loro effetti anche sul relativo indennizzo laddove, a cessazione del rapporto, residui un arretrato di ferie non godute.
Non chiamateli più “semplici permessi”
Il primo grande chiarimento riguarda la natura giuridica di questi giorni. Non si tratta di permessi ordinari che “scadono” se non utilizzati, ma di veri e propri giorni di ferie. “Questa pronuncia è fondamentale perché equipara i 4 giorni legati alle festività soppresse ai periodi di ferie annuali retribuiti – commenta l’Avv. Del Rio del network C&P –. Di conseguenza, questi devono beneficiare delle medesime tutele legali e garanzie economiche previste per il riposo annuale retribuito, superando quegli orientamenti restrittivi che, da un lato, ne riducevano il compenso economico in caso di fruizione e, dall’altro, li escludevano dalla monetizzazione alla cessazione del rapporto”.
Il calcolo: cosa deve finire in busta paga?
La questione più scottante riguarda il quantum: quanto vale un giorno di festività soppressa? La Cassazione ha affermato che, per i principi di “omogeneizzazione” e di tutela del “nesso con le mansioni” il lavoratore in ferie non deve subire un trattamento economico peggiore rispetto a quando è concretamente in servizio.
Secondo la Suprema Corte, la base di calcolo della retribuzione (e quindi dell’indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione) deve includere oltre allo stipendio tabellare, anche le indennità di turno e quelle specifiche legate al tipologia di prestazione eseguita e, addirittura, il corrispettivo economico del buono pasto riconosciuto.
“In parole povere – spiega l’avvocato – il dipendente ha diritto a reclamare una somma che corrisponda esattamente a ciò che avrebbe guadagnato in una normale giornata di lavoro. Devono essere incluse tutte le voci retributive legate allo ‘status’ professionale e alle modalità di svolgimento delle mansioni, escludendosi soltanto i rimborsi per spese occasionali od accessorie”.
E in caso di mancato godimento?
Un altro passaggio chiave riguarda il calcolo dell’indennizzo in caso di mancata fruizione dei giorni di festività soppresse. Per prima cosa, occorre ricordare che l’indennità sostitutiva delle ferie non godute è dovuta alla cessazione del rapporto di lavoro, a meno che l’azienda non riesca ad assolvere al proprio onere probatorio. “L’azienda sanitaria non può limitarsi a dire che il dipendente non ha chiesto i giorni di riposo – avverte il legale –. È il datore di lavoro a dover dimostrare di aver informato correttamente e tempestivamente il lavoratore del residuo di ferie arretrate, invitandolo a prenderle e, nel contempo, avvisandolo che in caso contrario corre il rischio di perderle definitivamente. Senza questa prova, il diritto all’indennizzo resta intatto”.
Va de sé allora che, una volta annoverate fra i giorni di ferie annuali retribuiti, anche le festività soppresse dovranno soggiacere, qualora non godute dal lavoratore, ai medesimi principi applicativi ed alle stesse regole che presiedono il calcolo della relativa indennità, che pertanto, come previsto per le altre, dovrà ricomprendere tutte le voci strettamente connesse allo status del lavoratore, non potendosi limitare alla sola paga base, né prevedere decurtazioni illegittime.
Consigli operativi
Alla luce di questo orientamento ormai consolidato, si consiglia ai medici, infermieri e personale tecnico del SSN di verificare attentamente sia gli importi liquidati in busta paga durante i periodi di ferie (incluse le festività soppresse) effettivamente goduti, verificandone la coincidenza rispetto a quanto percepito durante l’ordinario servizio, sia l’eventuale riconoscimento dell’indennizzo sostitutivo qualora, cessato il rapporto per qualsiasi motivo, sia residuato un arretrato complessivo di giornate di riposo non fruiti.
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