Sigarette con filtro. La Corte Ue: “I test vanno resi accessibili, ma la fondazione anti-tabacco non ha ragione”

Sigarette con filtro. La Corte Ue: “I test vanno resi accessibili, ma la fondazione anti-tabacco non ha ragione”

Sigarette con filtro. La Corte Ue: “I test vanno resi accessibili, ma la fondazione anti-tabacco non ha ragione”

Nella causa C-155/24, i giudici di Lussemburgo chiariscono i diritti di accesso alle norme tecniche internazionali. Ma la fondazione anti-tabacco non può chiedere il ritiro dei prodotti dal mercato.

Se una direttiva dell’Unione europea fissa dei limiti massimi di sostanze nocive nelle sigarette, e per calcolarli rinvia a metodi di misurazione previsti da norme internazionali (ISO), i cittadini e le associazioni che intendono vigilare sul rispetto di quei limiti devono poter consultare liberamente quelle stesse norme. Anche se non sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza depositata oggi nella causa C-155/24, che vede contrapposte l’Autorità olandese per il controllo dei prodotti alimentari (NVWA) e una fondazione impegnata nella prevenzione del tabagismo tra i giovani.

La decisione arriva al termine di un lungo contenzioso iniziato nei Paesi Bassi. Nel 2018, la Fondazione olandese per la prevenzione del tabagismo giovanile aveva chiesto alla NVWA di ritirare dal mercato le sigarette con filtro, sostenendo che non rispettavano i livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio previsti dalla direttiva europea 2014/40/Ue. Il problema, spiega la Corte nella sua sentenza, è che la direttiva fissa quei limiti ma, per la loro misurazione, rinvia a metodi descritti in norme tecniche internazionali (ISO) che non sono mai state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Nella sentenza odierna, la Corte di giustizia chiarisce innanzitutto un principio di fondo: nel rispetto dello Stato di diritto, le persone – e in particolare quelle che, come la fondazione ricorrente, agiscono per obiettivi di tutela della salute umana – devono poter verificare se le sigarette immesse sul mercato rispettino i livelli di emissione fissati dalla direttiva. E, per farlo, devono poter accedere ai metodi di misurazione prescritti dalle norme ISO cui la direttiva stessa rinvia. L’accesso, precisa la Corte, deve essere “libero”, vale a dire “generale, effettivo, gratuito e non discriminatorio”.

Tuttavia, la Corte accerta che, nel caso specifico, tutte le parti del procedimento hanno avuto effettivamente accesso al contenuto della versione ufficiale e autentica delle norme ISO richiamate dalla direttiva. Di conseguenza, la fondazione non può ora invocare metodi di misurazione alternativi rispetto a quelli previsti da quelle stesse norme, solo perché non sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione.

In pratica, spiegano i giudici di Lussemburgo, il principio di trasparenza e accessibilità delle fonti del diritto è stato rispettato. Le norme ISO, pur non essendo apparse sulla Gazzetta ufficiale, erano comunque consultabili. E la fondazione ne ha avuto conoscenza. Pertanto, non le è consentito pretendere di utilizzare altri criteri di misurazione per contestare la conformità delle sigarette. La fondazione, dunque, non potrà far valere metodi di misurazione diversi da quelli ISO per chiedere il ritiro dei prodotti dal mercato.

23 Aprile 2026

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