Gentile direttore,
negli ultimi anni il sistema sanitario ha attraversato trasformazioni profonde: nuovi bisogni, nuovi modelli organizzativi, nuove responsabilità distribuite tra professioni diverse. In questo scenario, la dirigenza delle professioni sanitarie è diventata un punto di snodo sempre più rilevante, spesso chiamata a garantire continuità, integrazione e coerenza nei percorsi assistenziali. Eppure, quando si passa dal piano operativo a quello contrattuale, questa funzione non trova ancora un riconoscimento pienamente coerente.
La discussione sul nuovo CCNL dell’Area Sanità, rende evidente questa distanza. Le bozze circolate negli ultimi giorni introducono alcuni aggiornamenti, ma mantengono un impianto che continua a distinguere in modo marcato tra le diverse dirigenze, senza riflettere appieno l’evoluzione delle responsabilità esercitate nelle aziende.
Un esempio significativo è l’indennità di specificità sanitaria, prevista per la dirigenza medica e veterinaria ma non per la dirigenza delle professioni sanitarie. Non si tratta solo di una questione economica: è un indicatore del modo in cui il sistema riconosce — o non riconosce — il contributo di una figura che, nei fatti, governa processi trasversali essenziali.
Anche la parte fissa della retribuzione rimane disallineata rispetto alle altre dirigenze dell’Area, e la struttura degli incarichi non appare ancora pienamente adeguata a rappresentare la complessità delle funzioni svolte. La formazione obbligatoria, inoltre, non è ancora orientata alle competenze manageriali necessarie per presidiare ruoli che richiedono una visione d’insieme dell’organizzazione.
Questi elementi non sono tecnicismi contrattuali: sono il riflesso di un impianto che continua a collocare la dirigenza delle professioni sanitarie in una posizione intermedia, nonostante nelle aziende svolga funzioni che nessun’altra dirigenza presidia in modo sistematico. Coordinamento dei percorsi, integrazione tra servizi, gestione delle interdipendenze, qualità operativa: sono attività che richiedono una responsabilità dirigenziale piena, non accessoria.
Per questo parlare di “specificità” rischia di essere riduttivo. Se la specificità resta un concetto astratto, non accompagnato da un riconoscimento contrattuale coerente, finisce per diventare un limite. Il tema non è identitario, ma organizzativo: riguarda la capacità del sistema di dotarsi di figure che sappiano colmare i divari tra strategia e operatività, leggere l’azienda nella sua interezza, governare processi che attraversano più servizi e più professioni.
Non si può chiedere integrazione se il contratto mantiene frammentazione. Non si può chiedere omogeneità organizzativa se le condizioni economiche e normative restano disallineate. Non si può chiedere leadership se non si riconosce la funzione che la rende possibile.
Per questo la discussione non può essere confinata all’interno delle professioni sanitarie. È necessario un confronto più ampio, che coinvolga Università, Regioni, Stato, Ordini, Federazioni e parti sociali. Il nodo non è “dare qualcosa in più” a una categoria, ma rendere coerente il sistema nel suo complesso.
Proposte operative per un CCNL più coerente
Le osservazioni emerse nel confronto con le bozze ARAN mostrano che alcuni interventi sono pienamente collocabili all’interno della cornice contrattuale, mentre altri richiedono un coordinamento con livelli istituzionali diversi. Per questo le proposte che seguono sono formulate in modo aderente alle competenze del CCNL e alle possibilità reali della negoziazione.
1. Introduzione di un’indennità specifica per la dirigenza delle professioni sanitarie Il CCNL può prevedere un’indennità dedicata, analoga a quelle già presenti per altre dirigenze dell’Area Sanità. Si tratta di uno strumento contrattualmente legittimo, che consentirebbe di riconoscere la natura dirigenziale delle responsabilità esercitate nei processi assistenziali e organizzativi.
2. Riallineamento della parte fissa della retribuzione La parte fissa è definita per area contrattuale e può essere armonizzata senza modifiche normative. Un riallineamento progressivo, coerente con le funzioni esercitate, contribuirebbe a ridurre la disomogeneità interna all’Area Sanità.
3. Rafforzamento del profilo funzionale e delle responsabilità trasversali Il CCNL può descrivere in modo più preciso il ruolo della dirigenza delle professioni sanitarie nei processi di integrazione, qualità, continuità assistenziale e governo dei percorsi. Un riconoscimento formale di queste funzioni renderebbe più chiara la collocazione organizzativa e faciliterebbe l’attribuzione degli incarichi.
4. Revisione della struttura degli incarichi Pur nel rispetto dell’impianto generale dell’Area Sanità, il CCNL può intervenire sulla tipologia e sulla graduazione degli incarichi, rendendoli più coerenti con le responsabilità effettivamente esercitate. Non si tratta di replicare modelli di altre dirigenze, ma di assicurare una struttura interna più funzionale e omogenea.
5. Definizione di un quadro di riferimento per la formazione manageriale Il CCNL non può imporre percorsi universitari o regionali, ma può indicare ambiti formativi obbligatori e competenze attese per l’accesso e lo sviluppo professionale. Questo consentirebbe alle Regioni e alle Università di costruire percorsi coerenti con le esigenze del sistema.
6. Partecipazione ai processi aziendali di programmazione Il contratto può prevedere la presenza della dirigenza delle professioni sanitarie negli organismi interni di programmazione e valutazione, lasciando alle Regioni la definizione dei tavoli istituzionali. È un intervento compatibile con il perimetro contrattuale e utile a garantire coerenza nelle scelte organizzative.
Nota metodologica: CCNL e governance
Alcuni aspetti del riconoscimento della dirigenza delle professioni sanitarie sono pienamente contrattuali (indennità, parte fissa, incarichi, profilo funzionale). Altri, invece, appartengono alla governance del sistema e richiedono il coinvolgimento di soggetti esterni al tavolo ARAN:
- Università, per l’adeguamento dei percorsi formativi;
- Regioni, per la definizione dei modelli organizzativi e dei tavoli di programmazione;
- Stato, per eventuali interventi normativi di sistema;
- Ordini e Federazioni, per la rappresentanza professionale.
A questo quadro si aggiunge un ulteriore elemento, spesso sottovalutato ma decisivo: la legge 502/92, che ancora oggi definisce l’architettura organizzativa del SSN, non contempla la figura del dirigente delle professioni sanitarie. Le leggi 251/2000 e 43/2006 ne hanno riconosciuto ruolo e requisiti, ma senza intervenire sulla legge quadro. Il risultato è un riconoscimento incompleto: la figura esiste, ma non è collocata nel modello di governance che dovrebbe valorizzarla. Una revisione della 502/92 — ormai necessaria — permetterebbe di colmare questo gap e di allineare il sistema normativo alle responsabilità che le aziende già attribuiscono alla dirigenza delle professioni sanitarie.
Distinguere questi livelli non significa rinunciare a una visione complessiva, ma evitare di attribuire al CCNL responsabilità che non gli competono. Un contratto coerente può creare le condizioni per un riconoscimento pieno; la governance deve completare il quadro.
Gruppo C. Actus TSLB