L’Autorità garante della concorrenza e del mercato accende un faro sul disegno di legge delega in materia di professioni sanitarie e responsabilità professionale. Il giudizio complessivo sull’impianto della riforma è positivo, soprattutto per le misure che puntano a valorizzare le competenze, ampliare le opportunità di accesso agli impieghi nel Servizio sanitario nazionale e rafforzare formazione specialistica e organizzazione del lavoro. Ma il messaggio inviato al Ministero della Salute è chiaro: la fase attuativa dovrà evitare nuove rigidità, vincoli corporativi o barriere all’accesso alle professioni sanitarie.
Nel parere pubblicato sul Bollettino n. 26 del 30 giugno 2026, l’Agcm ricorda che il Ddl nasce dalla constatazione delle difficoltà strutturali del Ssn: carenze di personale, distribuzione territoriale disomogenea dei professionisti, ridotta attrattività delle professioni sanitarie e incremento della migrazione verso il privato o verso altri ordinamenti. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la capacità del servizio pubblico di attrarre, formare e trattenere personale qualificato, garantendo ricambio generazionale e sostenibilità nel medio-lungo periodo.
L’Autorità valuta favorevolmente le norme che possono favorire la valorizzazione delle competenze professionali e l’ampliamento delle opportunità di accesso al Ssn. Tra queste vengono richiamati il potenziamento della formazione specialistica, la valorizzazione delle specializzazioni sanitarie anche per odontoiatri, chimici e biologi e, per queste ultime due categorie, l’estensione delle possibilità di accesso agli impieghi nel servizio sanitario. Positivo anche il giudizio sulle misure di semplificazione delle attività amministrative a carico del personale sanitario e sui meccanismi premiali collegati alla performance, anche per la riduzione delle liste d’attesa.
Le osservazioni più rilevanti riguardano però il rispetto del principio di proporzionalità. L’Agcm ricorda che eventuali restrizioni all’accesso o all’esercizio delle professioni regolamentate possono essere giustificate solo se non discriminatorie, fondate su motivi imperativi di interesse generale e proporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti.
Un primo punto riguarda la pianificazione del numero dei medici specializzandi. Il Ddl prevede lo sviluppo di una metodologia comune per raccordare fabbisogni sanitari, programmazione universitaria e disponibilità di personale medico specialistico. Per l’Antitrust si tratta di un’impostazione condivisibile, ma il testo non individua in modo puntuale né i criteri metodologici né i soggetti chiamati a concorrere alla determinazione dei fabbisogni. Il rischio, secondo l’Autorità, è che metodologie non aggiornate, frammentate o poco oggettive possano produrre rigidità programmatorie e ostacolare l’adeguamento dell’offerta professionale all’evoluzione dei bisogni sanitari.
Da qui la richiesta che la metodologia comune sia costruita su criteri tecnici oggettivi e verificabili, basati su dati epidemiologici, demografici, territoriali e organizzativi aggiornati, evitando che la programmazione venga condizionata in modo prevalente da interessi localistici o corporativi. I fabbisogni, sottolinea l’Agcm, dovrebbero poggiare su flussi informativi standardizzati, pubblici e replicabili, valorizzando le banche dati del Ministero della Salute, le basi informative Istat e gli indicatori elaborati a livello europeo e Ocse.
Altro capitolo sensibile è quello delle competenze professionali, della formazione continua e della certificazione. L’Autorità condivide l’obiettivo di aggiornare e rafforzare il sistema professionale sanitario, ma invita a evitare che l’attuazione della delega introduca ulteriori delimitazioni delle attività professionali non strettamente necessarie alla tutela della salute.
Il settore sanitario italiano, osserva l’Agcm, presenta già un elevato livello di segmentazione professionale e sconta ancora l’assenza di una chiara delimitazione delle attività riservate in via esclusiva alla professione medica e delle competenze concretamente esercitabili dalle altre professioni sanitarie. Per questo, i futuri interventi dovrebbero puntare a una più chiara individuazione delle attività riservate al medico, favorendo al tempo stesso una maggiore integrazione tra le diverse figure professionali, la riduzione delle sovrapposizioni e un miglioramento dell’efficienza complessiva del sistema.
Sul sistema nazionale di certificazione delle competenze, l’Antitrust chiede che non diventi una nuova fonte autonoma di attribuzione di competenze professionali. La certificazione dovrebbe invece limitarsi a riconoscere e rendere verificabili competenze già acquisite attraverso formazione, esperienza professionale e attività concretamente svolta. Inoltre, la definizione e la gestione del sistema, che la relazione tecnica affida ad Agenas, dovrebbero essere basate su criteri trasparenti, verificabili e interoperabili, con un assetto di governance chiaro.
Attenzione anche alla formazione manageriale e alla formazione continua in medicina. Per l’Agcm occorre evitare che organizzazione ed erogazione delle attività formative siano riservate in via esclusiva o prevalente a un numero ristretto di soggetti, come ordini professionali o organismi a essi collegati. Servono invece procedure trasparenti e non discriminatorie per l’accreditamento dei soggetti formatori, evitando assetti troppo centralizzati o restrizioni ingiustificate all’accesso al mercato della formazione professionale.
Un passaggio specifico riguarda poi gli Ordini professionali. Il Ddl prevede misure per valorizzarne il ruolo come organi sussidiari dello Stato, ma l’Autorità chiede di mantenere una netta distinzione tra funzioni pubblicistiche di regolazione e vigilanza sull’esercizio professionale e rappresentanza degli interessi della categoria.
Secondo l’Agcm, bisogna evitare che il ruolo degli Ordini venga ampliato ad ambiti come la programmazione dei fabbisogni, la formazione continua, la certificazione delle competenze e, più in generale, la regolazione dell’accesso alle professioni e alle specializzazioni sanitarie. Una simile attribuzione, avverte l’Autorità, potrebbe concentrare funzioni rappresentative e regolatorie in capo agli stessi soggetti, con possibili effetti restrittivi sulla concorrenza e sull’accesso al mercato.
Le competenze degli Ordini, conclude l’Antitrust, dovrebbero restare limitate a funzioni di supporto tecnico, deontologico e di garanzia pubblicistica, mentre le scelte su programmazione dei fabbisogni, politiche del lavoro e assetti organizzativi del Ssn devono rimanere in capo alle istituzioni competenti.
Infine, l’Autorità segnala un punto da chiarire sulla revisione della disciplina sanzionatoria prevista dal Ddl: non è chiaro se essa riguardi anche l’ambito disciplinare degli Ordini professionali. Se così fosse, le misure attuative dovranno rispettare i principi di necessità, proporzionalità e ragionevolezza, evitando restrizioni non giustificate all’esercizio dell’attività professionale e garantendo imparzialità e trasparenza.
Il parere si chiude con l’auspicio che il Ministero tenga conto delle osservazioni formulate, così da assicurare che il disegno di legge rispetti i principi di giustificazione e proporzionalità delle eventuali restrizioni introdotte.