Un vero e proprio pacchetto sanità quello messo sul tavolo dalla maggioranza con gli emendamenti all’articolo 4 del decreto Pa in discussione in Commissione Bilancio alla Camera. Le proposte spaziano dal personale alle tariffe ospedaliere, passando per gli specializzandi, le Case di comunità, il privato accreditato e il rafforzamento della macchina amministrativa del Ministero della Salute.
Uno degli interventi economicamente più rilevanti riguarda le tariffe per le prestazioni ospedaliere per acuti, sia in regime di ricovero ordinario sia diurno. L’emendamento 4.58 propone, in attesa dell’adeguamento delle tariffe massime e comunque non oltre il 31 dicembre 2027, un incremento del 3,68% a decorrere dal 1° luglio 2026 delle tariffe fissate dal decreto del Ministero della Salute del 18 ottobre 2012. L’aumento potrà poi essere riassorbito in occasione del successivo aggiornamento sistematico delle tariffe, che dovrà essere disposto entro la fine del 2027.
Lo stesso emendamento interviene anche sul privato accreditato, prevedendo un ulteriore incremento di 3,9 punti percentuali dal 2026 del limite di spesa per l’acquisto di prestazioni ospedaliere per acuti e riabilitazione. L’onere viene quantificato in 480 milioni di euro l’anno a decorrere dal 2026, da finanziare utilizzando una quota dell’incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
Stabilizzazioni Covid fino al 2027
Un altro capitolo centrale riguarda il personale reclutato durante l’emergenza Covid. L’emendamento 4.58 propone di spostare dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 il termine per le stabilizzazioni previste dalla legge di Bilancio 2022, ampliando contemporaneamente la platea potenzialmente interessata.
Tra i rapporti utili entrerebbero infatti anche quelli instaurati attraverso contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale sanitario reclutato tramite elenchi o albi costituiti dalle Regioni, dalle Province autonome o da aziende ed enti del Ssn sulla base di avvisi pubblici. Nel calcolo dei periodi di servizio diventerebbero inoltre utilizzabili anche quelli svolti dai medici durante la scuola di specializzazione, purché in mansioni coerenti con il profilo professionale di destinazione, così come i periodi prestati in enti del Ssn diversi da quello che procede all’assunzione ma nell’ambito della stessa procedura di reclutamento regionale.
Per il personale proveniente dagli elenchi o dagli albi, la prova selettiva consisterebbe in un colloquio per verificare la coerenza tra l’esperienza maturata e il profilo di destinazione, concluso con un giudizio di idoneità o non idoneità.
Le assunzioni avverrebbero a domanda presso l’ente del Ssn nel quale il servizio è stato prevalentemente prestato, nel rispetto dei piani triennali dei fabbisogni, delle facoltà assunzionali e delle risorse disponibili. Alle Regioni spetterebbe definire entro 60 giorni i criteri di priorità, tenendo conto dell’anzianità maturata. La firma del contratto a tempo indeterminato comporterebbe la rinuncia alle azioni di riqualificazione del precedente rapporto di lavoro, restando comunque salvo il diritto alle eventuali differenze retributive e contributive. La norma non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Più possibilità di assunzione per gli specializzandi
Novità anche per i medici in formazione specialistica. L’emendamento 4.68 punta ad ampliare la possibilità di partecipare ai concorsi e di essere assunti con contratto subordinato a tempo determinato e part time anche agli specializzandi iscritti a scuole in discipline equipollenti o affini rispetto a quella oggetto della procedura, a condizione che vi sia coerenza tra l’attività assistenziale svolta e gli obiettivi formativi.
Le modalità dovranno essere definite negli accordi tra Regioni e università, salvaguardando la compatibilità con il percorso di specializzazione e la qualità della formazione. L’attività svolta nel rapporto di lavoro sarebbe inoltre riconosciuta a tutti gli effetti come attività formativa pratica utile al conseguimento del titolo di specializzazione. Anche in questo caso è prevista l’invarianza finanziaria.
Una misura collegata, contenuta nell’emendamento 4.83, estende, per quanto compatibili, le disposizioni sulle assunzioni degli specializzandi anche all’Inail. Per i medici in formazione assunti dall’Istituto, il trattamento economico e giuridico sarebbe disciplinato dal contratto collettivo dell’Area funzioni centrali.
Professionisti sanitari, via alle prestazioni extra nelle Case di comunità
Per sostenere l’attività delle Case di comunità, l’emendamento 4.81 propone una deroga alle incompatibilità previste dalla normativa vigente per gli operatori delle professioni sanitarie appartenenti al comparto sanità. Questi professionisti potrebbero quindi svolgere attività nelle Case di comunità al di fuori dell’orario di servizio, fermo restando il rispetto del riposo continuativo di almeno 11 ore ogni 24 ore previsto dal contratto collettivo nazionale.
Medici convenzionati, possibile permanenza fino a 74 anni
Novità anche per il personale medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. L’emendamento 4.84 interviene sulla norma che, per far fronte alle esigenze del Ssn e garantire i livelli essenziali di assistenza, consente alle aziende sanitarie, in assenza di personale medico convenzionato disponibile, di prorogare il rapporto con i professionisti che raggiungono il limite di età (72 anni).
La disciplina vigente consente alle aziende del Ssn, con il consenso degli interessati, di prolungare il rapporto fino a un anno oltre il raggiungimento del limite di età (quindi 73 anni), e comunque fino al 31 dicembre 2027 e non oltre l’entrata in vigore della riforma del settore.
L’emendamento della maggioranza propone di ampliare questa possibilità, sostituendo il limite di un anno con quello di due anni successivi al raggiungimento del limite di età (ovvero 74 anni). Restano ferme le altre condizioni previste dalla norma, a partire dall’assenza di un’offerta di personale medico convenzionato collocabile.
Reclutamento dei precari Ssn, procedure obbligatorie e proroga fino al 2028
Un intervento significativo arriva anche dall’emendamento 4.85, che modifica le procedure straordinarie di reclutamento introdotte nel 2026 per sostenere il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr, in particolare della Missione 6 Salute, contribuire alla riduzione delle liste d’attesa, garantire la continuità dei servizi sanitari e prevenire il contenzioso legato alla reiterazione dei rapporti di lavoro flessibile.
La modifica proposta dalla maggioranza sostituisce le parole “possono procedere” con “procedono”. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, dunque, non avrebbero più una semplice facoltà, ma sarebbero chiamati ad attivare le procedure di reclutamento previste dalla norma, sempre nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale e nel limite massimo del 30% dei posti complessivamente programmati nel triennio di riferimento.
Restano due i canali previsti. Il primo passa attraverso procedure concorsuali con una riserva fino al 50% dei posti disponibili per il personale che abbia maturato, entro il 31 dicembre 2025, almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi negli ultimi cinque anni, presso enti del Ssn con contratti di lavoro flessibile, comprese le collaborazioni coordinate e continuative.
Il secondo consente, entro il limite del 50% dei posti disponibili autorizzati, procedure selettive per titoli e colloquio rivolte al personale che abbia maturato, sempre entro il 31 dicembre 2025, almeno 24 mesi di servizio continuativo, purché reclutato a tempo determinato attraverso procedure concorsuali. Il colloquio è finalizzato a verificare la coerenza tra l’esperienza professionale maturata e il profilo di destinazione.
L’altra novità dell’emendamento riguarda la durata della misura: il termine entro il quale queste procedure eccezionali e temporanee possono essere attivate viene spostato dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2028.
Personale sanitario per naviganti e aviazione civile
Tra le proposte figura anche una modifica alla disciplina dei rapporti con il personale sanitario impegnato nell’assistenza al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile. L’emendamento 4.01 stabilisce che tali rapporti siano disciplinati da accordi collettivi nazionali recepiti con decreto ministeriale, in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 502 del 1992.
Più risorse agli uffici del Ministero della Salute
Infine, un emendamento punta a rafforzare gli uffici di diretta collaborazione del Ministero della Salute, anche in relazione agli adempimenti per la riduzione dei tempi delle liste d’attesa, alle emergenze sanitarie e al potenziamento della capacità amministrativa.
La proposta aumenta di 46.105,29 euro dal 2026 la dotazione destinata alle indennità sostitutive della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di diretta collaborazione e alla struttura tecnica di supporto dell’Organismo indipendente di valutazione. Per il personale non dirigenziale vengono invece stanziati 1.065.831 euro l’anno a decorrere dal 2026 per incrementare le indennità accessorie.
Prevista anche la possibilità di assegnare agli uffici di diretta collaborazione, al di fuori del contingente ordinario, fino a 20 esperti e consulenti a titolo gratuito. Le risorse necessarie verrebbero reperite attraverso una corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della Salute.