Abruzzo. Consulta: “Illegittima la riprogrammazione del bilancio”

Abruzzo. Consulta: “Illegittima la riprogrammazione del bilancio”

Abruzzo. Consulta: “Illegittima la riprogrammazione del bilancio”
Trasferendo sul trasporto risorse destinate al pagamento dei debiti sanitari e prevedendo per altre voci stanziamenti privi di copertura o superiori a quanto previsto, la legge regionale n.2/2013 viola i principi costituzionali di stabilità di bilancio. La sentenza.

Trasferendo sul trasporto risorse destinate al pagamento dei debiti sanitari e prevedendo per altre voci stanziamenti privi di copertura o superiori a quanto previsto, la legge regionale n.2/2013 viola i principi costituzionali di stabilità di bilancio.

La Corte Costituzionale boccia la Regione Abruzzo dichiarando illegittima la legge regionale n. 2 del 2010 su “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo”. La legge era stata impugnata dal Consiglio dei Ministri per queste ragioni:

– destina al finanziamento delle spese relative al servizio di trasporto pubblico gli importi iscritti in bilancio per il rimborso dell’anticipazione di liquidità finalizzata al pagamento dei debiti sanitari di cui all’art. 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)». “In tal modo – secondo il Governo – , sebbene la Regione non abbia concretamente utilizzato le somme anticipate dallo Stato – e, dunque non sia sorto a carico della Regione un corrispondente obbligo di rimborso – essa avrebbe violato il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica – di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. – espresso dall’art. 2, comma 98, della legge n. 191 del 2009 nonché l’art. 81, quarto comma, Cost., impropriamente sottraendo risorse al settore sanitario nonostante non sia stata puntualmente definita la situazione del debito pregresso che ancora inciderebbe sullo stato del patrimonio e sulla corretta gestione della liquidità delle aziende sanitarie”.

–    prevede un contributo di euro 26.400,00 a favore del Consorzio di ricerca applicata alle biotecnologie (CRAB), ponendo il relativo onere a carico del capitolo 101584, U.P.B. 07.01.004, del bilancio regionale 2013, privo di stanziamento

–    quantifica in euro 300.000,00 gli oneri derivanti dall’applicazione della disposizione, li pone a carico del capitolo 281602, U.P.B. 05.01.007, del bilancio regionale 2013, il cui stanziamento per l’esercizio in considerazione ammonta ad euro 100.000,00 e dunque sarebbe insufficiente a garantire la copertura finanziaria

–     Prevede un contributo di euro 45.000,00 in favore dell’Associazione On The Road Onlus di Pescara, ma non indicherebbe il capitolo di bilancio su cui l’onere dovrebbe gravare

–    quantifica in euro 50.000,00 l’onere rappresentato dal contributo straordinario per la gestione forestale sostenibile e lo porrebbe a carico del capitolo 111416, U.P.B. 07.01.002, del bilancio regionale 2013, privo di stanziamento.

Secondo il Consiglio dei Ministri, in pratica, le citate disposizioni contrasterebbero con l’art. 81, quarto comma, della Costituzione, “in quanto difetterebbero di copertura finanziaria”, e, conseguentemente, contrasterebbero con i principi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica previsti dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

“Questa Corte – si legge nella sentenza della Consulta – ha già avuto modo di affermare, proprio nei confronti della Regione Abruzzo, che ‘il principio di tutela degli equilibri di bilancio contenuto nell’art. 81, quarto comma, Cost. impedisce di estrapolare dalle risultanze degli esercizi precedenti singole partite ai fini della loro applicazione al bilancio successivo’ (sentenza n. 192 del 2012). In quella sede è stato precisato che questa regola è ‘posta a presidio della sana gestione finanziaria, dal momento che la sottrazione di componenti attive [quali le economie di spesa] dall’aggregato complessivo il quale determina il risultato di amministrazione’ rende incerto e mutevole il risultato stesso, con ciò pregiudicando intrinsecamente la stabilità del bilancio”.

E secondo l’analisi della Consulta, “il combinato delle disposizioni impugnate con i pertinenti stanziamenti di bilancio, assenti o incapienti, determina il difetto di copertura finanziaria e la conseguente illegittimità delle stesse per contrasto con l’art. 81, quarto comma, Cost”.

Per questo la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità degli articoli 7, comma 4, 16, 27 e 28 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, nonché “la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2013, promossa, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso”.
 

18 Ottobre 2013

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