Farmacie. Tar Sardegna: “No a sedi in soprannumero anche se istituite con concorso straordinario”. E condanna Comune a fare revisione 

Farmacie. Tar Sardegna: “No a sedi in soprannumero anche se istituite con concorso straordinario”. E condanna Comune a fare revisione 

Farmacie. Tar Sardegna: “No a sedi in soprannumero anche se istituite con concorso straordinario”. E condanna Comune a fare revisione 
Accolto il ricorso di tre farmacisti dell’isola che richiedevano la soppressione della nuova sede farmaceutica, istituita nel 2012 ed inserita nel concorso straordinario ma non ancora attiva, per la mancata sussistenza del requisito del quorum demografico. Per i giudici il bando con cui era stata istituita la nuova sede “è suscettibile di modificazioni”. LA SENTENZA

Non costituisce una “scelta del Comune provvedere alla revisione periodica biennale. L’Amministrazione locale è tenuta a provvedere alla (nuova) determinazione delle sedi farmaceutiche congrua e aggiornata, a cadenza biennale, in base ai dati ISTAT del 31.12 dell’anno precedente, disponendo, per l’effetto nuove istituzioni o soppressioni di sede”. È quanto ha stabilito il Tar della Sardegna in una sentenza di primo grado accogliendo il ricorso presentato da tre farmacisti del Comune de La Maddalena che richiedevano la soppressione della nuova sede farmaceutica – istituita nel 2012 ed inserita nel concorso straordinario ma non ancora attiva – per la mancata sussistenza del requisito del quorum demografico di cui all’art. 1 della L. n. 475/1968.
 
I giudici hanno condannato l’amministrazione comunale ad adottare il provvedimento di revisione delle sedi farmaceutiche sulla base del suindicato D.L. n. 1/2012 e dei dati ISTAT della popolazione, riservando altresì “la nomina di un commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia dell’amministrazione”.
 
Nello specifico il Tar ha sostenuto che il bando del 2013, con cui era stato indetto il concorso straordinario e che contiene la nuova sede istituita dal Comune, “è suscettibile di modificazioni a seguito delle decisioni comunali assunte e che si debbono assumere” e che non possono essere assegnate le sedi divenute “soprannumerarie fra l’emanazione della lex specialis e l’approvazione della graduatoria definitiva” per il venir meno del rapporto minimo fra numero di sedi ed abitanti”.
 
Ribadito poi il principio secondo il quale ciascun titolare di farmacia è titolare di un interesse legittimo volto alla corretta determinazione del numero degli esercizi farmaceutici in ambito comunale e, richiamando l’orientamento giurisprudenziale consolidato, ha riconosciuto la loro legittimazione ad impugnare, non solo l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche ma anche “il mancato esercizio del potere-dovere di ridurre il numero delle sedi farmaceutiche, qualora vi siano i presupposti per provvedere in tal senso”.

13 Gennaio 2016

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