Odontoiatria e società di capitali. Tra emendamenti e polemiche ecco lo stato dell’arte
In sostanza il primo emendamento prevede che le società di capitali operanti nel settore odontoiatrico, siano composte, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voti, da professionisti iscritti all’Albo degli odontoiatri. La misura già vale per le società dei professionisti mentre, ad oggi, per le società di capitali non c’è alcun limite.
La seconda proposta emendativa invece prevede un aumento delle pene per l’esercizio abusivo della professione.
Questo, dunque, lo scenario, entro cui in queste ultime settimane si stanno confrontando le associazioni dei dentisti, con l’Andi in prima fila che è favorevole agli emendamenti da lei stessa proposti e le società di capitali, che nei giorni scorsi hanno anche pubblicato un messaggio a pagamento sui principali quotidiani italiani, e che vedono invece negli emendamenti al disegno di legge una limitazione della concorrenza.
L.F.
Questi i testi dei due emendamenti proposti da alcuni parlamentari al testo del Ddl Concorrenza:
Art.46, dopo il comma 2 aggiungere:
“I soci di società operanti nel settore odontoiatrico, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voti, devono essere iscritti all’Albo degli odontoiatri. Non è concessa alcuna autorizzazione per l’esercizio in strutture odontoiatriche interessate a sanitari non in possesso dei titoli abilitanti all’esercizio della professione odontoiatrica di cui alla legge 24 luglio 1085, n. 409 ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il Direttore sanitario o un suo delegato non sia iscritto all’Albo degli odontoiatri”.
Art.47-bis
1. Allo scopo di consentire ai liberi professionisti l’esercizio dell’attività professionale nell’ambito di una più ampia tutela e di una più efficace concorrenza, al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:
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b) all’articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
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c) all’articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
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16 Febbraio 2016
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