L’analisi del ddl sulla legalizzazione della cannabis articolo per articolo
Viene inoltre consentita la coltivazione di cannabis in forma associata, in misura proporzionata al numero degli associati. A tale fine il responsabile legale invia una comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente allegando alla stessa la copia di un documento di identità valido, la copia dell'atto costitutivo e dello statuto, che deve espressamente indicare, oltre alla coltivazione della cannabis come attività esclusiva, l'assenza di fini di lucro e il luogo in cui si intende realizzarla nonché l'elenco degli associati, che devono essere maggiorenni e residenti in Italia e in numero non superiore a cinquanta, e la composizione degli organi direttivi, di cui non possono far parte coloro che abbiano riportato condanne definitive per i reati di associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
L’articolo 2 in materia di detenzione personale di cannabis, stabilisce che è consentita ai maggiorenni la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati in misura non superiore a cinque grammi lordi. Il limite di cui al periodo precedente è aumentato a quindici grammi lordi per la detenzione in privato domicilio. È altresì consentita la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati in quantità maggiori previa prescrizione medica. Nella prescrizione il medico deve indicare: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta
L’articolo 3 spiega che non è punibile la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi di cannabis e dei prodotti da essa derivati destinati al consumo personale, salvo che il destinatario sia persona minore o manifestamente inferma di mente. La punibilità è comunque esclusa qualora la cessione avvenga tra persone minori.
Quanto agli illeciti amministrativi, all’articolo 4 sancisce che chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, coltiva, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze in violazione dei limiti e delle modalità previste, è sottoposto, se persona maggiorenne, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000, in proporzione alla gravità della violazione commessa.
In base all’articolo 5 la coltivazione della cannabis, la preparazione dei prodotti da essa derivati e la loro vendita sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica. Restano escluse la coltivazione per uso personale di piante di cannabis di sesso femminile nel limite di cinque nonché la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo personale. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare all'interno del territorio nazionale la coltivazione della cannabis e la preparazione dei prodotti da essa derivati, e la vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti da essa derivati a persone maggiorenni, in esercizi commerciali destinati esclusivamente a tale attività.
Il Ministro della salute, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge dovrà disciplinare la tipologia e la qualità dei prodotti derivati dalla cannabis ammessi alla vendita al pubblico, e le modalità di confezionamento dei prodotti per garantire un'effettiva trasparenza delle informazioni circa il livello del principio attivo.
L’articolo 6 affronta il tema della coltivazione della cannabis per la produzione farmaceutica e semplificazione del regime di produzione, prescrizione, distribuzione e dispensazione dei farmaci contenenti prodotti derivati dalla cannabis.
L’articolo 7 spiega che i proventi derivanti per lo Stato dalla legalizzazione del mercato della cannabis sono destinati per il 5% del totale annuo al finanziamento dei progetti del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Inoltre, i proventi delle sanzioni amministrative relative alla violazione dei limiti e delle modalità previste per la coltivazione/detenzione di cannabis, sono interamente destinati ad interventi informativi, educativi, preventivi, curativi e riabilitativi, realizzati dalle istituzioni scolastiche e sanitarie e rivolti a consumatori di droghe e tossicodipendenti.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge, sulla base di quanto previsto dall’articolo 8 dovrà presentare entro il 31 ottobre di ciascun anno una relazione alle Camere sullo stato di attuazione della legge e sui suoi effetti.
Sulla base dell’articolo 9, le pene irrogate con sentenza di condanna definitiva prima della data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 25 febbraio 2014, per i reati previsti dal Testo unico sulle sostanze stupefacenti e psicotrope, sono ridotte di due terzi.
Infine, l’articolo 10 disciplina le tempistiche per l’entrata in vigore delle diverse norme previste dalla legge.
27 Maggio 2016
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