Videosorveglianza per contrasto reati. “Si elimini riferimento a strutture sanitarie. No a verifiche psico-attitudinali per infermieri”. Il parere della Affari Sociali

Videosorveglianza per contrasto reati. “Si elimini riferimento a strutture sanitarie. No a verifiche psico-attitudinali per infermieri”. Il parere della Affari Sociali

Videosorveglianza per contrasto reati. “Si elimini riferimento a strutture sanitarie. No a verifiche psico-attitudinali per infermieri”. Il parere della Affari Sociali
La videosorveglianza venga attuata solo nelle strutture socio-sanitarie pubbliche e private, purché avvenga nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e con l'assenso delle persone interessate. Chiesta, inoltre, la soppressione ad ogni riferimento alla formazione, dato che i professionisti sanitari sono già soggetti alla formazione continua. IL PARERE

Parere favorevole con osservazioni, da parte della commissione Affari Sociali della Camera, al ddl recante misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili.
 
I deputati della XII commissione hanno segnalati diverse criticità presenti nel testo che punta ad a contrastare tali reati tramite l'applicazione di sistemi di videosorveglianza all'interno delle strutture. Nel parere viene chiesto innanzitutto di eliminare ogni riferimento alle strutture sanitarie, data la loro peculiarità, a livello normativo e organizzativo, che le rende del tutto estranee alle tematiche oggetto del provvedimento. Si chiede quindi che le disposizioni sulla videosorveglianza presenti nel provvedimento si applichino solo alle strutture socio-sanitarie pubbliche e private, purché tali sistemi siano disciplinati da un apposito decreto ministeriale che escluda espressamente la possibilità di installare webcam nelle strutture socio-sanitarie, e che preveda che l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza sia consentito solo nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
 
Nel parere si chiede, inoltre, che la videosorveglianza in stanze individuali o piccole unità dove risiedono gli utenti delle strutture socio-sanitarie sia obbligatoriamente condizionata all'assenso delle persone interessate o, in caso di incapacità di queste ultime, dei loro legali rappresentanti.
 
Quanto al personale operante in queste strutture, si chiede di sopprimere ogni riferimento alla verifica del possesso di adeguati requisiti di idoneità psico-attitudinale da parte degli operatori socio-sanitari, degli infermieri e degli altri soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta, in quanto "verrebbe a crearsi un'incongruenza ingiustificabile, anche con riguardo al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, tra le predette categorie di lavoratori e gli altri soggetti che, pur operando nel medesimo settore, svolgono mansioni diverse".
 
Infine, si chiede di eliminare ogni riferimento alla formazione, considerato che per i professionisti sanitari esiste già il sistema di formazione continua obbligatori.
 
Di seguito le osservazioni della commissione Affari Sociali:
1) sia soppresso, ovunque ricorra nel testo, il riferimento alle strutture sanitarie, stante la loro peculiarità, a livello normativo e organizzativo, che le rende del tutto estranee alle tematiche oggetto del provvedimento in titolo;
 
2) all'articolo 1, si preveda che le disposizioni recate dal provvedimento in esame si applichino alle strutture socio-sanitarie pubbliche e private;
 
3) all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sia soppresso il riferimento alla verifica del possesso di adeguati requisiti di idoneità psico-attitudinale da parte degli operatori socio-sanitari, degli infermieri e degli altri soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta presso le strutture socio-sanitarie, all'atto dell'assunzione e durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in quanto verrebbe a crearsi un'incongruenza ingiustificabile, anche con riguardo al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, tra le predette categorie di lavoratori e gli altri soggetti che, pur operando nel medesimo settore, svolgono mansioni diverse;
 
4) all'articolo 2, comma 1, lettera c), sia soppresso il riferimento alla formazione ivi prevista, considerato che per i professionisti sanitari esiste già il sistema di formazione continua obbligatoria, nell'ambito della quale possono essere senz'altro individuate eventuali nuove e specifiche esigenze formative;
 
5) all'articolo 3, sia riformulato il comma 1, prevedendo che l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso sia disciplinato attraverso un apposito decreto ministeriale di natura non regolamentare, che escluda espressamente la possibilità di installare webcam nelle strutture socio-sanitarie, disciplini le modalità degli accordi da stipulare con le organizzazioni sindacali e preveda che l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza sia consentito solo nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 24 febbraio 2009, n. 18;
 
6) all'articolo 3, si preveda che l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza in stanze individuali o piccole unità ove risiedono gli utenti delle strutture socio-sanitarie sia obbligatoriamente condizionato all'assenso delle persone interessate o, in caso di incapacità di queste ultime, dei loro legali rappresentanti;
 
e con la seguente osservazione:
si introduca una disposizione volta a promuovere il progressivo ampliamento degli orari di accesso alle strutture socio-sanitarie, in modo tale che la prevenzione e il contrasto dei reati nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili si realizzi attraverso il controllo sociale e il maggior coinvolgimento dei familiari dei soggetti che si trovano in una condizione di vulnerabilità per età o per condizione personale.

12 Ottobre 2016

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