La riforma costituzionale separa la salute dalla sicurezza sul lavoro

La riforma costituzionale separa la salute dalla sicurezza sul lavoro

La riforma costituzionale separa la salute dalla sicurezza sul lavoro

Gentile Direttore,
il nuovo articolo 117 della Costituzione ai sensi dell'art.31-comma 1 della legge Renzi-Boschi votata il 18 aprile 2016 in via definitiva  dalla Camera dei Deputati ridefinisce la potestà legislativa esercitata dallo Stato e dalle Regioni e stabilisce che lo Stato ha legislazione esclusiva, tra le varie materie, anche, al punto o), su “tutela e sicurezza del lavoro” , mentre,  al punto m), stabilisce la medesima potestà esclusiva di legislazione da parte dello Stato  su “disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare”; al secondo comma stabilisce, poi, che spetta alle Regioni la potestà legislativa, tra le altre,  in materia di “programmazione e gestione dei servizi sanitari e sociali” senza citare la sicurezza sul lavoro. Si tenga conto che nel precedente testo dell'art.117 la “tutela e la sicurezza del lavoro” era materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, legislazione concorrente che ora viene del tutto abolita.
 
Mi pare che, in questo modo, subisca una forte accelerazione il percorso iniziato da tempo dai governi di centro-destra, con precise responsabilità del Ministro del Lavoro Sacconi che ha sempre auspicato che fosse ricondotta sotto la piena ed esclusiva competenza dello Stato e, quindi, del suo ministero, la materia della sicurezza del lavoro separandola dalla salute in genere e, quindi, anche dalla salute sui luoghi di lavoro.
 
Si tratta di una scelta aberrante dal punto di vista culturale, scientifico, storico e costituzionale.
Dal punto di vista culturale, innanzitutto, in quanto prefigura una scissione della persona del lavoratore in due momenti distinti e separati, come se le problematiche della sua salute si potessero in qualche modo affrontare disgiuntamente dalle problematiche della sua integrità psico-fisica: una sorta di lavoratore dimezzato che soltanto dopo aver subito un danno di natura infortunistica a causa del lavoro passerebbe, per le cure e la riabilitazione, sotto le competenze del Servizio Sanitario Nazionale.
 
Dal punto di vista scientifico disponiamo di una vasta bibliografia di studi, ricerche, indicazioni, linee guida e buone prassi tecnico-operative che vanno in direzione esattamente opposta a  quella indicata da questa scelta aberrante.
 
Ma lo è anche dal punto di vista storico. Reintrodurre la separatezza proposta  nell'art.117 della legge Renzi-Boschi votata in via definitiva dalla Camera dei Deputati nell'aprile scorso vorrebbe dire riportare la materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a prima della legge 833 del 1978.
 
Dal punto di vista del diritto costituzionale, infine, nell'ipotesi malaugurata che questa norma venisse confermata nel prossimo referendum del 4 dicembre,  si creerebbe un vulnus con la  prima parte della stessa nostra Costituzione che all'articolo 32 recita “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività” e all'art.41 – non casualmente – “L'iniziativa economica privata è libera.
 
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Il messaggio lasciato dai padri costituenti è chiaro e non deve essere stravolto non solo nei singoli contenuti, ma anche nell'ordine preciso e  illuminante con il quale ci viene trasmesso.
 
Aldo Fedi
Medico del lavoro. Direttore Dipartimento di Prevenzione Azienda USl n.4 Prato

Aldo Fedi

19 Ottobre 2016

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