Il Ddl Gelli e quei numeri a vanvera

Il Ddl Gelli e quei numeri a vanvera

Il Ddl Gelli e quei numeri a vanvera

Gentile direttore,
come sa, sono un loggionista del ddl sulla responsabilità medica, ed in quanto tale non posso omettere di fischiare esibizioni stonate come l’ultimo intervento di Gelli riportato sulle pagine di Quotidiano Sanità pochi giorni or sono.
Intendiamoci: dal mio osservatorio permanente sul sistema giudiziario in slow motion – che non fa distinzioni tra un bimbo cerebroleso a causa di ritardato cesareo ed una causa tra due società amministrate da prestanomi – una legge volta ad abbreviare i termini per l’accertamento delle responsabilità in ambito sanitario, non potrebbe che vedermi entusiasta.
 
Ho aderito immediatamente, esortando e litigando con colleghi e medici recalcitranti, la petizione di QS sulla rapida approvazione del disegno di legge, giacché indispensabile.
Ma leggere che “con questa legge sarà possibile risparmiare 13 miliardi di euro di esami inutili e 300 mila contenziosi legali e dare tempi certi e rapidi per l’indennizzo ai cittadini danneggiati”, frase che Gelli avrebbe pronunciato alla Leopolda, mi fa cadere le braccia.
Scott Adams, autore di un famoso fumetto anni ’80 faceva dire al protagonista “ 63 statistiche su 100 sono inventate, compresa questa”.
 
Ecco, il ricorso a dati statistici incontrollabili – ed a proclami roboanti in genere –  è esattamente ciò di cui, in questo momento, possiamo fare a meno: innervosisce il confronto ed attenua le speranze.
Il disegno di legge così concepito – responsabilità limitata/annullata del singolo medico e valutazione delle responsabilità deferite ai CTU con l’introduzione del procedimento ex art 696 bis obbligatorio – è marchiato da limiti oggettivi che il legislatore non ha voluto o saputo superare.
 
Pensare che un medico escluso dal contenzioso possa far risparmiare allo stato miliardi di euro – giacché più oculato nel prescrivere indagini diagnostiche – e che un consulente possa dirimere con una stretta di mano contenziosi tecnicamente complessi e dalle conseguenze economiche imponenti è un solipsismo destinato all’insuccesso.
 
Al di là della difficile distinzione tra un atto di medicina difensiva ed uno di medicina salvifica nel quadro della medicina consapevole (e vorrei che Gelli mi illustrasse gli esami inutili che hanno determinato un buco di 13 miliardiI), dal mio punto di vista la vera questione appena lambita dal ddl  è quella del CTU che, nell’ambito del procedimento ex art 696 bis cpc, fungerebbe da tecnico/concliatore.
 
Ricordiamo come a mente dell’art. 8 del ddl 2224  – più o meno al netto delle modifiche in commissione XII Senato – “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.”.
 
Il procedimento in esame affida al CTU il compito di valutare l’an ed il quantum di qualsiasi contenzioso collegato a questioni mediche obbligandolo ad esperire poi un tentativo di conciliazione.
 
A mio modo di vedere, non coinvolgere obbligatoriamente in un procedimento, potenzialmente straordinario sotto il profilo deflattivo, avvocati, consulenti e liquidatori con ampia facoltà di transigere, lasciando invece ai medici un compito conciliativo per loro innaturale, rischia di duplicare il contenzioso, giacchè per ogni 696 bis fallito ci sarà un nuovo ricorso giudiziale volto ad ottenere, come nel passato, una pronuncia giudiziale.
 
Se non si mette mano seriamente – novellandolo –  al procedimento ex art 696 bis il cittadino non sarà mai veramente tutelato, ed i 300 mila contenziosi legali diverranno 642 mila.
Numeri buttati la. Da fumetto, appunto.
 
Francesco Lauri
Presidente Osservatorio sanità

21 Dicembre 2016

© Riproduzione riservata

Piano nazionale per l’economia sociale: la funzione sociale non dipende dalla forma giuridica ma dal servizio reso
Piano nazionale per l’economia sociale: la funzione sociale non dipende dalla forma giuridica ma dal servizio reso

Gentile Direttore,il Piano nazionale per l'economia sociale rappresenta un passaggio importante. Lo è sul piano culturale prima ancora che normativo, perché riconosce il valore di un'economia capace di produrre non...

La programmazione delle Case e degli Ospedali di Comunità: evitiamo il “fai da te” delle Regioni
La programmazione delle Case e degli Ospedali di Comunità: evitiamo il “fai da te” delle Regioni

Gentile Direttore, in questi giorni c’è un ampio dibattito sul significato da dare ai numeri sulle strutture del PNRR, Case della Comunità e Ospedali di Comunità, effettivamente aperte in tempo...

The Nursing Forum: tredici società scientifiche firmano il Position Paper per una nuova fase della professione infermieristica
The Nursing Forum: tredici società scientifiche firmano il Position Paper per una nuova fase della professione infermieristica

Gentile Direttore,La pubblicazione del decreto ministeriale che ha istituito i nuovi percorsi di Laurea Magistrale a indirizzo clinico rappresenta uno dei passaggi più significativi nel recente sviluppo della professione infermieristica....

Che cosa definisce un atto medico scientifico?
Che cosa definisce un atto medico scientifico?

Gentile direttore,la medicina moderna si fonda su un principio metodologico fondamentale: gli interventi clinici devono essere sostenuti dalle migliori evidenze disponibili, tali da consentire di stabilire un rapporto plausibile tra...