Italicum. Consulta boccia il ballottaggio. Salvo il premio di maggioranza. E per la Corte la “legge può essere applicata subito”

Italicum. Consulta boccia il ballottaggio. Salvo il premio di maggioranza. E per la Corte la “legge può essere applicata subito”

Italicum. Consulta boccia il ballottaggio. Salvo il premio di maggioranza. E per la Corte la “legge può essere applicata subito”
Inoltre, i capilista eletti in più collegi non potranno più optare ma si vedranno assegnato il collegio con il sorteggio. Questa la decisione della Consulta con la quale, spiega la Corte, si ha ora una legge elettorale "suscettibile di immediata applicazione". Si potrebbe, dunque, votare subito con quello che resta dell'Italicum, ossia una legge elettorale che, di fatto, diviene un sistema proporzionale con un premio di maggioranza che andrebbe al partito che supera il 40% dei voti.

No al ballottaggio, resta il premio di maggioranza per il partito che supera il 40% dei voti, i capilista eletti in più collegi non potranno più optare ma si vedranno assegnato il collegio con il sorteggio. E' questa la decisione della Corte Costituzionale sull'Italicum. I giudici hanno aggiunto che con questa sentenza  "la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione". Si potrebbe, dunque, votare subito con quello che resta dell'Italicum, ossia una legge elettorale che, di fatto, diviene un sistema proporzionale con un premio di maggioranza difficile da raggiungere.
 
Di seguito il comunicato stampa diramato dalla Consulta
"Oggi, 25 gennaio 2017, la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale della legge elettorale n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate da cinque diversi Tribunali ordinari.

La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità proposte dall’Avvocatura generale dello Stato. Ha inoltre ritenuto inammissibile la richiesta delle parti di sollevare di fronte a se stessa la questione sulla costituzionalità del procedimento di formazione della legge elettorale, ed è quindi passata all’esame delle singole questioni sollevate dai giudici.

Nel merito, ha rigettato la questione di costituzionalità relativa alla previsione del premio di maggioranza al primo turno, sollevata dal Tribunale di Genova, e ha invece accolto le questioni, sollevate dai Tribunali di Torino, Perugia, Trieste e Genova, relative al turno di ballottaggio, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che lo prevedono.

Ha inoltre accolto la questione, sollevata dagli stessi Tribunali, relativa alla disposizione che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d’elezione. A seguito di questa dichiarazione di incostituzionalità, sopravvive comunque, allo stato, il criterio residuale del sorteggio previsto dall’ultimo periodo, non censurato nelle ordinanze di rimessione, dell’art. 85 del d.p.r n. 361 del 1957.
Ha dichiarato inammissibili o non fondate tutte le altre questioni.

All’esito della sentenza, la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione".
 

25 Gennaio 2017

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