Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Biologi, dopo l’annullamento delle elezioni dell’Ordine avuto con la sentenza del Consiglio di Stato 3426 del 28 luglio 2016, non può operare, non può decidere, non può deliberare. Tantomeno può fissare la data di nuove elezioni visto che la sentenza stabiliva l’esigenza della nomina di un commissario straordinario, ancora non eseguita.
Il Consiglio di Stato ha così accolto il ricorso contro l’inadempimento della prima sentenza e con l’ulteriore sentenza 2884/2017 ha respinto ogni istanza di regolarità avanzata dal Consiglio dell’Ordine che aveva anche eccepito sugli effetti della prima decisione dei giudici.
Quindi, con la sentenza pubblicata oggi, Il Consiglio di Stato ha dichiarato la nullità di tutti gli atti adottati dal Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Biologi dopo la precedente sentenza del 2016 con la quale gli stessi giudici avevano già annullato le precedenti elezioni dell'Ordine. E tra questi è stata specificamente annullata anche la delibera del 7 giugno scorso del presidente Ermanno Calcatelli, di indizione delle nuove elezioni.
Il Consiglio di Stato ha poi disposto nella sentenza che il ministro della Giustizia nomini, entro 10 giorni dalla comunicazione e/o notificazione della sentenza stessa, un Commissario straordinario, ai sensi degli articoli 20 e 41 della legge 396/1967, il quale si sostituirà̀ agli organi consiliari dell’Ordine dei Biologi provvedendo, in particolare, a indire l’elezione del nuovo Consiglio dell’Ordine.
E nel caso si registrasse una ulteriore inerzia da parte del ministro che avrebbe dovuto già provvedere alla nomina del commissario, il compito spetterà al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi.
“Rimane fermo – si legge nella sentenza – che il Commissario straordinario, secondo criteri di economicità e di tempestività, potrà confermare gli atti finora emanati dal Consiglio dell’ONB. A questo riguardo non pare superfluo rilevare che, di per sé, la fissazione delle date dell’elezione, per il 27 e il 28 giugno prossimi, previo compimento degli adempimenti preparatori alle stesse, e l’introduzione della regola elettorale per la quale, in applicazione del principio stabilito da Cons. Stato, sez. VI, con le sentenze nn. 3426 e 3427 del 2016, “saranno considerate valide le sole schede che rechino l’autentica della firma del votante a mezzo di pubblico ufficiale”, appaiono idonee in qualche misura a soddisfare in concreto la pretesa della ricorrente a un “rifacimento” (ma il quinquennio della consiliatura è in scadenza) delle elezioni, depurato dall’illegittimità accertata in via giurisdizionale. E tuttavia, per le ragioni esposte sopra, in punto inefficacia degli atti adottati dal Consiglio dell’ONB, ciò non consente di pervenire a una dichiarazione di improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, o a una dichiarazione di cessazione della materia del contendere”.