Consiglio di Stato respinge ricorso parafarmacie su divieto vendita SOP

Consiglio di Stato respinge ricorso parafarmacie su divieto vendita SOP

Consiglio di Stato respinge ricorso parafarmacie su divieto vendita SOP
Il ricorso era stato presentato dal presidente dell'associazione delle Parafarmacie Davide Gullotta che aveva chiesto l'annullamento del decreto del Ministero della salute del 15 novembre 2012, n. 34681, poiché le previsioni del suddetto decreto non consentirebbero di vendere, all'interno di un esercizio commerciale diverso dalla farmacia, medicinali con obbligo di prescrizione medica non soggetti a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale. LA SENTENZA.

Si informa che il Consiglio di Stato, nell’adunanza del 6 dicembre u.s., si è espresso sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Dr. Davide Gullotta contro il Ministero della salute e l’Agenzia Italiana del Farmaco, volto ad ottenere l’annullamento del D.M. del 15 novembre 2012 recante “Attuazione delle disposizioni dell'art. 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla vendita dei medicinali previsti dall'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 21 dicembre 1993, n. 537. Decreto sostitutivo del decreto ministeriale 18 aprile 2012” e della nota dell'AIFA contenente lo stralcio del verbale della riunione del 26 e 27 settembre 2012 della Commissione consultiva tecnico-scientifica di approvazione della modifica del regime di fornitura in C-SOP dei medicinali inclusi nell'allegato A, parte terza, del decreto del Ministero della Salute 18/4/2012 e di ogni allegato.
 
In particolare, il ricorrente lamentava la violazione di alcune disposizioni della L. n. 241/1990 sul procedimento amministrativo in quanto “il decreto impugnato conterrebbe previsioni incomprensibili e del tutto immotivate; […] non sarebbe possibile intuire sulla base di quali criteri i prodotti farmaceutici di fascia C siano stati catalogati nei tre rispettivi elenchi allegati al decreto” segnalando altresì che i “farmaci di fascia C vendibili anche dal canale delle c.d. “parafarmacie” sarebbero stati incrementati di soli 356 prodotti e ben 1.704 medicinali di fascia C, non soggetti a rimborso da parte del S.S.N., continuerebbero ad essere distribuiti esclusivamente dalla farmacie tradizionali […] con la conseguente pretermissione delle parafarmacie”.
 
Ad avviso del farmacista, dunque, il decreto impugnato “non avrebbe realizzato le finalità di liberalizzazione del settore, in conflitto con la ratio ispiratrice della normativa”.
 
I Giudici, ritenendo che le doglianze del ricorrente non fossero meritevoli di accoglimento, hanno rigettato il ricorso richiamando i principi espressi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 216/2014 secondo la quale “[…] non è irragionevole prevedere per alcuni farmaci di fascia C la permanenza dell'obbligo della prescrizione medica e, di conseguenza, il divieto di vendita nelle parafarmacie. Infatti, anche se tra queste ultime e le farmacie sono ravvisabili una serie di elementi comuni, tuttavia permangono significative differenze in quanto solo le seconde sono assoggettate ad una serie di obblighi derivanti dalle esigenze di tutela della salute dei cittadini. Non sussiste, neppure, l'asserita violazione dell'art. 41 Cost. e del principio di tutela della concorrenza in quanto, in conformità col consolidato orientamento della Corte, il regime delle farmacie va ricondotto nella materia della «tutela della salute», anche se questa collocazione non esclude che alcune delle relative attività possano essere sottoposte alla concorrenza, come altre nell'ambito della medesima materia. […]. D'altra parte, l'incondizionata liberalizzazione di questa categoria di farmaci inciderebbe, con effetti non del tutto prevedibili, sulla distribuzione territoriale delle parafarmacie le quali, diversamente dalle farmacie, non sono inserite nel sistema di pianificazione territoriale, col conseguente rischio di alterare il sistema stesso, che è posto, prima di tutto, a garanzia della salute dei cittadini.”.
 
Il Consiglio di Stato ha, inoltre, evidenziato che sul tema si erano anche espressi i Giudici comunitari che, pronunciandosi sulla compatibilità della censurata normativa con i principi del diritto dell'Unione europea, hanno ritenuto compatibile il disposto dell'art. 32, comma 1-bis, del D.L. n. 201/2011 con il diritto comunitario (cfr. sentenze del 5 dicembre 2013 cause nn. C-159, 160 e 161/12; del 1° giugno 2010, nelle cause C-570/07 e C-571/07 e del 13 febbraio 2014, nella causa C-367/12).
 
A cura della Fofi
 
 

21 Dicembre 2017

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