Comparto sanità 2025-2027. Dall’Aran nuova proposta per il contratto: incarichi ridisegnati, progressioni tra aree e copertura economica in caso di vacanza contrattuale. La bozza

Comparto sanità 2025-2027. Dall’Aran nuova proposta per il contratto: incarichi ridisegnati, progressioni tra aree e copertura economica in caso di vacanza contrattuale. La bozza

Comparto sanità 2025-2027. Dall’Aran nuova proposta per il contratto: incarichi ridisegnati, progressioni tra aree e copertura economica in caso di vacanza contrattuale. La bozza

Il testo presentato oggi ai sindacati interviene su campo di applicazione, durata, progressioni, mansioni superiori e soprattutto sul sistema degli incarichi. Confermata la validità per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato delle aziende ed enti del comparto, inclusa la ricerca sanitaria. Per gli incarichi di funzione e posizione decorrenza delle nuove regole dal 1° gennaio 2027. Introdotti anche riferimenti all’eventuale uso dell’intelligenza artificiale nelle procedure di valutazione. IL TESTO

 

 

Nuovo passaggio al tavolo Aran per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto Sanità 2025-2027 con l’Agenzia che ha presentato una proposta ai sindacati nella riunione di oggi in cui si mette sul tavolo una revisione significativa di alcune parti dell’impianto contrattuale, con particolare attenzione all’ordinamento professionale, alle progressioni tra le aree, alle mansioni superiori e al sistema degli incarichi.

Il confronto sottolinea una nota dell’Aran, ha registrato un avanzamento significativo sul sistema degli incarichi, tema centrale della trattativa.

L’Aran ha presentato alle organizzazioni sindacali un testo di sintesi, sul quale è stata espressa una condivisione di massima: “Pur restando aperto il confronto complessivo sull’istituto, il negoziato procede in una fase positiva” evidenzia l’Aran.

Sono già state fissate le prossime riunioni plenarie per il comparto Sanità: 17 giugno, 25 giugno e 8 luglio 2026. Un calendario serrato che conferma l’impegno di Aran a portare avanti con continuità le negoziazioni sui tre comparti attualmente in trattativa.

Il testo, ancora in forma di ipotesi, riguarda il triennio 1° gennaio 2025-31 dicembre 2027, sia per la parte giuridica sia per quella economica. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla stipula definitiva, salvo diverse previsioni contenute nel contratto. Gli istituti economici e normativi con carattere vincolato e automatico dovranno essere applicati dalle aziende entro trenta giorni dalla stipulazione.

Campo di applicazione: dentro anche ricerca sanitaria e supporto alla ricerca

La proposta conferma che il contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dipendente dalle aziende ed enti del comparto Sanità. Nel perimetro rientra anche il personale regolato nella specifica sezione della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca.

Il testo precisa inoltre che, in caso di mobilità conseguente a ristrutturazioni organizzative, esternalizzazioni o processi di privatizzazione, al personale continuerà ad applicarsi il contratto del comparto fino al definitivo inquadramento nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie.

Vacanza contrattuale: copertura economica dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza

Tra le novità inserite nella parte generale figura la disciplina della copertura economica in caso di mancato rinnovo. A decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza del contratto, se il Ccnl non sarà ancora stato rinnovato e non sarà stata disposta l’erogazione prevista dall’articolo 47-bis del decreto legislativo 165/2001, sarà riconosciuta una copertura economica entro i limiti fissati dalla legge di bilancio.

L’importo sarà pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione Ipca, al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, la quota salirà al 50% del medesimo indice.

Progressioni tra le aree: procedura selettiva interna e valutazioni di performance

La proposta interviene anche sulle progressioni tra le aree. In relazione al piano triennale dei fabbisogni e nel rispetto della riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili all’accesso dall’esterno, le progressioni verso l’area immediatamente superiore potranno avvenire tramite procedura selettiva interna.

La selezione terrà conto della comparazione delle ultime tre valutazioni di performance individuale disponibili in ordine cronologico, dell’assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni, del possesso di titoli o competenze professionali o di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per l’accesso dall’esterno, nonché del numero e della tipologia degli incarichi rivestiti.

In caso di progressione, il dipendente sarà esonerato dal periodo di prova, salvo il caso di passaggio a un profilo di diverso ruolo. Saranno conservate le ferie maturate e non fruite e la retribuzione individuale di anzianità.

Mansioni superiori: definizione aggiornata e comunicazione scritta al dipendente

Il testo riscrive anche la disciplina delle mansioni superiori, definendo come tali le attività svolte in modo prevalente dal dipendente e proprie dell’area immediatamente superiore rispetto a quella di inquadramento.

Il conferimento potrà avvenire in caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi prorogabili fino a dodici se siano state avviate le procedure per la copertura del posto, oppure per sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione delle ferie.

Il conferimento dovrà essere comunicato per iscritto. Al dipendente spetterà la differenza tra la retribuzione mensile dell’area di appartenenza e quella dell’area immediatamente superiore, ferme restando le altre voci già in godimento. La disciplina non si applica all’area di elevata qualificazione.

Incarichi: nuovo impianto dal 1° gennaio 2027

Il cuore della proposta riguarda però il sistema degli incarichi, che viene definito come componente fondamentale del sistema classificatorio del personale. L’impianto si fonda su trasparenza, oggettività, imparzialità delle scelte e verifica delle competenze.

Sono previste tre tipologie principali:

incarico di posizione, riservato al personale dell’area di elevata qualificazione;

incarico di funzione organizzativa, per il personale dell’area dei professionisti della salute e dei funzionari;

incarico di funzione professionale, sempre per professionisti della salute e funzionari, ma anche per le aree degli assistenti e degli operatori.

Non sarà consentita l’attribuzione contemporanea di più incarichi, salvo l’incarico di sostituzione. Il nuovo sistema degli incarichi decorrerà dal 1° gennaio 2027, sostituendo diverse disposizioni dei precedenti Ccnl.

I valori economici degli incarichi

La proposta fissa una nuova griglia di valori economici complessivi, comprensivi di parte fissa e variabile.

Per l’area di elevata qualificazione, l’incarico di posizione avrà un valore tra 10.000 e 20.000 euro annui.

Per l’area dei professionisti della salute e dei funzionari, gli incarichi di funzione organizzativa saranno solo di media o elevata complessità: da 4.000 a 9.500 euro per la media complessità e da 9.501 a 13.500 euro per l’elevata complessità. Gli incarichi di funzione professionale avranno invece anche una complessità base, con valore da 1.000 euro, e poi le stesse fasce per media ed elevata complessità.

Per gli assistenti, gli incarichi di funzione professionale avranno valori pari a 930 euro per la complessità base, 1.800 euro per la media e 3.000 euro per l’elevata.

Per gli operatori, i valori saranno pari a 700 euro, 1.500 euro e 2.000 euro.

Il valore dell’incarico di complessità base per i professionisti della salute e i funzionari sarà composto dalla sola parte fissa ed è stabilito in 1.000 euro annui, compresa la tredicesima mensilità. Potrà essere incrementato con una quota variabile fino al valore massimo previsto, se in contrattazione integrativa saranno individuate le relative risorse.

Incarichi elevati: tetto del 20%, ma incrementabile a livello aziendale

Il numero massimo degli incarichi di funzione organizzativa e professionale di complessità elevata non potrà superare complessivamente il 20% del numero degli incarichi di funzione organizzativa e professionale di complessità media.

La percentuale, tuttavia, potrà essere incrementata a livello aziendale, compatibilmente con le disponibilità del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali.

Straordinari e pronta disponibilità

L’indennità di posizione e l’indennità di funzione, quando quest’ultima supera i 5.000 euro annui, assorbono il compenso per il lavoro straordinario. Tuttavia, nei limiti del budget destinato allo straordinario, l’azienda potrà prevedere la remunerazione delle ore anche per gli incarichi di funzione superiori a 5.000 euro, eventualmente fissando un tetto massimo di ore remunerabili e previa contrattazione integrativa.

Il dipendente titolare di incarico di funzione svolgerà, laddove previsto, il servizio di pronta disponibilità, con remunerazione secondo la disciplina contrattuale.

Conferimento degli incarichi: durata di cinque anni e selezioni senza automatismi

Gli incarichi saranno conferiti a tempo determinato e avranno durata di cinque anni. Per i rapporti a tempo determinato e per il personale in comando, la durata corrisponderà a quella dell’incarico o del comando. Potrà essere inferiore se coincide con il raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo.

La proposta punta a evitare automatismi basati sull’anzianità. La selezione dovrà prevedere una valutazione ponderata dei titoli, dell’esperienza professionale, dei titoli di studio, degli altri titoli culturali e professionali, dei corsi di aggiornamento e qualificazione. Per gli incarichi di funzione organizzativa o professionale dovranno essere valorizzati anche laurea magistrale o specialistica, master universitari e percorsi formativi.

Per gli incarichi delle aree degli assistenti e degli operatori viene fissato un limite: la percentuale massima di incarichi conferibili sarà pari al 12% del numero degli incarichi istituiti nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari.

Intelligenza artificiale nelle procedure di valutazione

Una delle previsioni più innovative riguarda l’eventuale impiego dell’intelligenza artificiale nelle procedure di valutazione. Il provvedimento scritto di attribuzione dell’incarico dovrà indicare, tra gli altri elementi, anche i criteri di funzionamento dell’intelligenza artificiale eventualmente applicati alla procedura.

Lo stesso principio viene richiamato nella parte sulla valutazione degli incarichi: i criteri e la procedura di valutazione, compresi gli eventuali criteri di funzionamento dell’intelligenza artificiale, dovranno essere preventivamente portati a conoscenza del dipendente al momento dell’attribuzione dell’incarico.

Valutazione annuale e revoca

Il risultato delle attività svolte dai dipendenti titolari di incarico sarà soggetto a valutazione annuale. Per gli incarichi diversi da quelli professionali di base è prevista anche una valutazione al termine dell’incarico.

L’esito positivo della valutazione annuale darà titolo alla corresponsione della retribuzione di premialità. In caso di valutazione negativa, prima della formalizzazione definitiva, l’azienda dovrà acquisire in contraddittorio le considerazioni del dipendente interessato, che potrà essere assistito dall’organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, oppure da una persona o un legale di fiducia.

La revoca prima della scadenza sarà possibile, con esclusione degli incarichi di base, in caso di valutazione annuale negativa o di procedimenti disciplinari conclusi con sanzione superiore alla multa.

Sostituzioni: compenso pari al 50% della parte fissa dell’incarico sostituito

In caso di assenza o impedimento temporaneo del titolare di un incarico di funzione organizzativa, le aziende potranno affidare la sostituzione a un altro dipendente della medesima area in possesso dei requisiti.

Lo svolgimento dell’incarico di sostituzione sarà retribuito con un importo attribuito a titolo di premialità pari al 50% della parte fissa dell’incarico sostituito e non potrà superare i dodici mesi. Se al termine del periodo permane la necessità di una nuova sostituzione sul medesimo incarico, questa dovrà essere riassegnata, ove possibile, con criterio di rotazione.

Molte norme precedenti verso la disapplicazione

La proposta prevede infine una serie di disapplicazioni dal 1° gennaio 2027, con riferimento sia al Ccnl del 2 novembre 2022 sia al Ccnl del 27 ottobre 2025. Tra le norme superate rientrano quelle su incarichi di funzione, incarichi di posizione, norme transitorie e trattamento economico degli incarichi per assistenti e operatori.

Il confronto sindacale dovrà ora chiarire se l’impianto proposto dall’Aran sarà confermato, modificato o integrato nei prossimi passaggi negoziali, anche alla luce delle attese del personale del comparto su retribuzioni, valorizzazione professionale e organizzazione del lavoro.

26 Maggio 2026

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