Emilia Romagna, Lombardia e Veneto firmano col Governo i pre accordi per l’autonomia. Sulla sanità avranno mano libera su molte questioni: dal personale ai farmaci equivalenti, ma anche su ticket, tariffe, rimborsi e fondi integrativi

Emilia Romagna, Lombardia e Veneto firmano col Governo i pre accordi per l’autonomia. Sulla sanità avranno mano libera su molte questioni: dal personale ai farmaci equivalenti, ma anche su ticket, tariffe, rimborsi e fondi integrativi

Emilia Romagna, Lombardia e Veneto firmano col Governo i pre accordi per l’autonomia. Sulla sanità avranno mano libera su molte questioni: dal personale ai farmaci equivalenti, ma anche su ticket, tariffe, rimborsi e fondi integrativi
Sul filo di lana della legislatura Governo e Regioni siglano tre pre intese che sanciscono il quadro delle maggiori autonomie regionali dopo i referendum in Lombardia e Veneto e la trattativa avviata a latere anche dall’Emilia Romagna. Per la sanità, una volta che i pre accordi si trasformeranno in intese a tutti gli effetti cambieranno molte cose: dagli accessi alle scuole di specializzazione, all’ingresso nel Ssn, ma molte novità anche per i farmaci equivalenti e i ticket. Il Veneto avrà anche spazio di manovra sulla libera professione e l'Emilia Romagna sulla distribuzione diretta dei farmaci. EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA, VENETO.

A quattro giorni dalle elezioni il Governo Gentiloni ha deciso di siglare tre "pre accordi" con l’Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto che aprono la strada all’Intesa prevista dall’art.116, terzo comma, della Costituzione per avere maggiore autonomia regionale su diverse tematiche.
 
Nel testo dei pre accordi si precisa inoltre che, una volta raggiunta l’Intesa, che sarà ormai compito della prossima legislatura, una commissione paritetica Stato-Regione avrà, poi, il compito di determinare le modalità di attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie.
 
Inoltre, entro un anno dall’approvazione della futura Intesa, dovranno essere determinati i fabbisogni standard destinati a diventare, nei cinque anni successivi, il termine di riferimento in un’ottica di superamento della spesa storica,  in relazione alla popolazione residente e al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale.
 
I pre accordi prevedono diverse materie: dall’istruzione alla salute, dalle politiche del lavoro alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, fino ad un’appendice sui rapporti internazionali e con l’Unione europea.
 
“La firma – ha detto il sottosegretario Gianclaudio Bressa delegato per la firma dal premier Gentiloni – è frutto del lavoro avviato il 9 novembre 2017 con l’istituzione di un tavolo di negoziato tra governo, Emilia-Romagna e Lombardia e di un ulteriore confronto avviato anche con la Regione Veneto il primo dicembre. Quello di oggi è un primo passo, lascio il testimone al prossimo Parlamento e mi auguro che altre Regioni, che già dimostrano interesse, intraprendano il percorso.”
 
Per la sanità in particolare le novità e le possibilità di autonomia che si aprono per le Regioni sono moltissime. In linea di massima coincidono, con alcune differenze: in particolare il pre accordo veneto prevede anche autonomia sulla libera professione degli operatori e quello dell'Emilia Romagna maggiore autonomia sulla distribuzione diretta dei farmaci.
 
Ma vediamo cosa prevedono i tre pre accordi Regione per Regione.
 


Emilia Romagna


– possibilità di rimuovere i vincoli di spesa specifici nella gestione del personale;


– programmare l’accesso alle suole di specializzazione e le borse di studio per i medici specializzandi e la loro integrazione nel sistema aziendale. E’ prevista la possibilità, attraverso accordi con le Università, di stipulare contratti a tempo determinato di “specializzazione lavoro” alternativi alle Scuole di specializzazione;


– definizione delle modalità per l'inserimento dei medici titolari del contratto di specializzazione lavoro, all'interno delle strutture del Ssn, fermo restando che il contratto in esame non può dare in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Ssn né all'instaurazione di alcun rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso, se non interviene una ulteriore procedura selettiva a tal fine dedicata.


– l’espletamento delle funzioni attinenti il sistema tariffario, di rimborso, di remunerazione e di compartecipazione alla spesa, limitatamente ai soli assistiti residenti in Emilia Romagna;


– definire il sistema di governance delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale, per garantire un assetto organizzativo efficiente della rete ospedaliera e dei servizi territoriali e di supporto, nonché delle relative forme di integrazione;


– adottare decisioni basate sull’equivalenza terapeutica dei medicinali, sottoponendo all’Agenzia Italiana del Farmaco un documento recante le valutazioni tecnico-scientifiche in merito a tali decisioni al quale AIFA dovrà rispondere entro 180 giorni nel merito adottando un parere obbligatorio e vincolante sull'intero territorio nazionale. In caso contrario la Regione utilizza il documento presentato per assumere le determinazioni basate sull'equivalenza terapeutica;


– definire le forme della distribuzione diretta dei farmaci ai pazienti che richiedono un controllo ricorrente, in assistenza domiciliare, residenziale o semiresidenziale, alle dimissioni;


– programmare gli investimenti edilizi e tecnologici in ottica pluriennale, con tempi certi e risorse adeguate;


– istituire e gestire fondi sanitari integrativi.


 


Lombardia


– possibilità di rimuovere i vincoli di spesa con particolare riguardo alle politiche di gestione del personale;


– maggiore autonomia in materia di determinazione del numero dei posti dei corsi di formazione per i Medici di Medicina Generale e di accesso alle scuole di specializzazione, allo scopo la Regione stipula specifici accordi con le Università presenti sul territorio regionale;


– possibilità di avviare percorsi finalizzati alla stipula di contratti a tempo determinato di "specializzazione lavoro" per i medici, alternativi al percorso delle scuole di specializzazione;


– definizione delle modalità per l'inserimento dei medici titolari del contratto di specializzazione lavoro, all'interno delle strutture del Ssn, fermo restando che il contratto in esame non può dare in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Ssn né all'instaurazione di alcun rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso, se non interviene una ulteriore procedura selettiva a tal fine dedicata;


– maggiore autonomia nell'espletamento delle funzioni attinenti al sistema tariffario, di rimborso, di remunerazione e di compartecipazione;


– maggiore autonomia in ordine alla definizione del sistema di governance delle Aziende sanitarie e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, con particolare riguardo agli organi e alla direzione strategica, ferme restando le disposizioni nazionali in materia di selezione della dirigenza sanitaria;


– adottare decisioni basate sull'equivalenza terapeutica, tra medicinali contenenti differenti principi attivi alle quali AIFA dovrà rispondere entro 180 giorni nel merito adottando un parere obbligatorio e vincolante sull'intero territorio nazionale. In caso contrario la Regione utilizza il documento presentato per assumere le determinazioni basate sull'equivalenza terapeutica;


– per la realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio e tecnologico del Servizio Sanitario Regionale è assicurata alla Regione la capacità di programmare gli interventi medesimi in un quadro pluriennale certo e adeguato di risorse;


– maggiore autonomia legislativa, amministrativa ed organizzativa in materia di istituzione e gestione di fondi sanitari integrativi.


 


Veneto


– maggiore autonomia finalizzata a rimuovere i vincoli di spesa specifici, con particolare riguardo alle politiche di gestione del personale dipendente, convenzionato o accreditato;


– maggiore autonomia in materia di gestione del personale del Servizio Sanitario Regionale, compresa la regolamentazione dell'attività libero professionale;
– la Regione può, in sede di contrattazione collettiva integrativa, per i dipendenti del Servizio Sanitario Regionale, prevedere incentivi e misure di sostegno, anche mediante l'utilizzo di risorse aggiuntive regionali da destinare in particolare al personale dipendente in servizio presso sedi montane disagiate;
– maggiore autonomia in materia di accesso alle scuole di specializzazione, ivi compresa la programmazione delle borse di studio per i medici specializzandi e la loro integrazione operativa con il sistema aziendale. A tal fine, la Regione stipula specifici accordi con le Università presenti sul territorio regionale;
– la Regione può avviare percorsi finalizzati alla stipula di contratti a tempo determinato di "specializzazione lavoro" per i medici, alternativi al percorso delle scuole di specializzazione;
– la Regione definisce le modalità per l'inserimento dei medici titolari del suddetto contratto di specializzazione lavoro all'interno delle strutture del Ssn, fermo restando che il contratto in esame non può dare in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Ssn, né all'instaurazione di alcun rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso, se non interviene una ulteriore procedura selettiva a tal fine dedicata;
– la Regione concorda con gli Atenei regionali percorsi per il possibile accesso dei Medici titolari del suddetto contratto alle scuole di specializzazione, nel rispetto dei requisiti di accreditamento delle scuole medesime;
– maggiore autonomia nell'espletamento delle funzioni attinenti al sistema tariffario, di rimborso, di remunerazione e di compartecipazione;
– maggiore autonomia in ordine alla definizione del sistema di governance delle Aziende e degli enti trasversali del Servizio Sanitario Regionale;
– adottare decisioni basate sull'equivalenza terapeutica, tra medicinali contenenti differenti principi attivi alle quali AIFA dovrà rispondere entro 180 giorni nel merito adottando un parere obbligatorio e vincolante sull'intero territorio nazionale. In caso contrario la Regione utilizza il documento presentato per assumere le determinazioni basate sull'equivalenza terapeutica;
– maggiore autonomia legislativa, amministrativa ed organizzativa in materia di istituzione e gestione di fondi sanitari integrativi;
– per la realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio e tecnologico del Servizio Sanitario Regionale è assicurata alla Regione la capacità di programmare gli interventi medesimi in un quadro pluriennale certo e adeguato di risorse.

28 Febbraio 2018

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