La legge Gelli e la questione dell’imperizia

La legge Gelli e la questione dell’imperizia

La legge Gelli e la questione dell’imperizia
È auspicabile uno sforzo dottrinale finalizzato ad una puntuale ed accurata analisi del concetto di “imperizia”, volta a definire chiaramente i confini, da un lato, con la inosservanza di regolamenti, ordini e discipline e, dall’altro, con la negligenza e l’imprudenza

La legge 24/2017, recante disposizioni in tema di “Sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, risulta di particolare interesse segnatamente al caleidoscopio della colpa medica in ambito giuspenalistico, per l’introduzione dell’art. 590-sexies c.p., il quale riforma -rectius : circoscrive- l’esimente penale già introdotto con l’art. 3, co. 1, della c.d. L. “Balduzzi”.
 
In particolare, il comma 2 dell’art. 590-sexies trova concreta applicazione unicamente nell’evento riconducibile a condotte professionali imperite, atteso il rispetto delle raccomandazioni previste dalle linee guida, allorché adeguate alle specificità del caso concreto, in subordine, delle buone pratiche cliniche-assistenziali.
 
Decade, in buona sostanza, il lessico “colpa lieve”, adottato dal comma 1 dell’art. 3 della L. 189/2012, in merito all’attività dell’esercente la professione sanitaria, oggetto peraltro di numerosissimi commenti dottrinali, sentenze di merito (Ex pluribus Tribunale di Milano, I sez. civ., nn. 9683/2014, 10261/2014 e 52411/2014) e di legittimità (tra le altre Cass. Pen. Sez IV, nn. 16237/2013 e 11193/2015), posta l’oggettiva delicatezza della gradazione della colpa, giacché non prevista dal Codice Penale ed intrinsecamente associata al rischio di giudicare la “gravità” della condotta della colpa del medico in riferimento alla gravità delle conseguenze morbose oggetto di valutazione (Fiori e Marchetti, 2016). Per vero, perplessità sembrano essere emerse in ordine ad un presunto vizio logico alla base dell’esclusione della punibilità prevista dalla Novella Gelli-Bianco e, conseguente, perimetrazione dell’ambito di applicabilità della stessa.

A ben osservare, ancorché possa apparire contradditoria l’ipotesi di una condotta “imperita”, allorquando il professionista sanitario ha rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ed adeguate alle specificità del caso concreto ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, risulta evidente, per converso, che “[…] la sola possibilità interpretativa residua non può che indirizzarsi sulla fase attuativa della linee-guida […]” (Cass. Sez. Un. Pen. n. 29/2017).
 
Di talché, sebbene una eccessiva, rigida, valutazione della ripartizione codicistica in tre forme di colpa nella determinazione dell’an risulti inopportuna, deve convenirsi che, non infrequentemente, in allegate responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, ci si imbatte in un difetto di esecuzione delle raccomandazioni previste dalle linee guida, ancorché le stesse siano state adeguatamente individuate e selezionate.
 
In ultima analisi, atteso che l’imperizia si concreta, per dirla con Mantovani (1988) nell’inosservanza delle leges artis (per ignoranza della loro esistenza, inattitudine ed applicarle o semplice inapplicazione concreta); (la quale) si risolve in una negligenza o in una imprudenza qualificate, a seconda che tali regole violate prescrivano un facere, o un non facere, deve positivamente accogliersi l’interpretazione della Novella prospettata dagli Ermellini a Sezioni Unite (cfr. supra).

È tuttavia auspicabile uno sforzo dottrinale finalizzato ad una puntuale ed accurata analisi del concetto di “imperizia”, volta a definire chiaramente i confini, da un lato, con la inosservanza di regolamenti, ordini e discipline e, dall’altro, con la negligenza e l’imprudenza.
 
Raffaele Zinno


Presidente PSAF (Associazione scientifica professionisti sanitari asicurativi e forensi)


 


Saverio Terracciano


Quality Manager PSAF (Associazione scientifica professionisti sanitari asicurativi e forensi)

Raffaele Zinno e Saverio Terracciano

08 Maggio 2018

© Riproduzione riservata

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