Chimici e fisici in un unico Ordine come professioni sanitarie. Ecco le novità del decreto attuativo della legge Lorenzin

Chimici e fisici in un unico Ordine come professioni sanitarie. Ecco le novità del decreto attuativo della legge Lorenzin

Chimici e fisici in un unico Ordine come professioni sanitarie. Ecco le novità del decreto attuativo della legge Lorenzin
Nella prima settimana di giugno approderà in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo della legge 3/2018 firmato il 23 maggio dal ministro uscente della Salute Beatrice Lorenzin relativo alla professione di chimico e di fisico, in cui si prevede che l’ordine dei Chimici assumerà la denominazione di Ordine dei Chimici e dei Fisici e sarà istituito un Albo unico professionale dei Chimici e dei Fisici, diviso in due sezioni.

Chimici e fisici sono alla svolta della loro professione. Nella prima settimana di giugno infatti approderà in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo della legge 3/2018 firmato il 23 maggio dal ministro uscente della Salute Beatrice Lorenzin relativo alla professione di chimico e di fisico, in cui si prevede che l’ordine dei Chimici assumerà la denominazione di Ordine dei Chimici e dei Fisici e sarà istituito un Albo unico professionale dei Chimici e dei Fisici, diviso in due sezioni,  A e B. Ciascuna sezione è ripartita nei settori «Chimica» e «Fisica», nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.  

"Questo è un momento di svolta storico nella nostra professione – commenta Nausicaa Orlandi, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, a conferma di quanto già anticipato su Quotidiano Sanità  – perché arriva alla fine di un iter lungo che ha permesso di dare il giusto valore e riconoscimento a una professione con un ruolo sempre più fondamentale e centrale nella tutela della salute pubblica".

L’Albo dell’Ordine dei Chimici – Sezione A confluisce nell’«Albo degli Ordini dei Chimici e dei Fisici – sezione A – settore Chimica. In modo analogo anche per la sezione B. I Chimici già iscritti conservano tutti i diritti acquisiti, ivi inclusa l’anzianità di iscrizione e l’albo avrà una numerazione progressiva per i Chimici e i Fisici iscritti.

Tra le principali novità, per i chimici oggi non iscritti e per tutti i fisici sono state previste disposizioni transitorie che gli permetteranno di iscriversi alla Federazione, previa verifica delle specifiche classi di laurea, e dando prova di competenza e comprovata esperienza di almeno 5 anni di attività.
La legge Lorenzin, infatti, ha posto la vigilanza della Federazione sotto il ministero della Salute, rendendola quindi una professione sanitaria e, di conseguenza, configurando come abuso professionale la mancanza di iscrizione.

Inoltre, come specificato nel decreto attuativo, “ai fini dell’esercizio delle professioni di Chimico e di Fisico, in forma individuale, associata o societaria, sia nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con soggetti pubblici o privati, sia nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo o di prestazione d’opera con soggetti pubblici o privati, anche ove tali rapporti siano saltuari e/o occasionali ed indipendentemente dalla tipologia contrattuale, è obbligatoria l’iscrizione all’Albo come previsto dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni”.

Importanti novità anche sul fronte delle specializzazioni possedute dal professionista che potranno essere annotate e rese pubbliche nell’Albo.
Per la prima volta, inoltre, compare una norma che fa riferimento al “sigillo professionale”, prevedendo che “l’iscritto all’Albo può richiedere all’Ordine di iscrizione il rilascio del sigillo professionale e/o la firma digitale di ruolo”.

Infine, sono confermati i Consigli di disciplina in carica per un periodo transitorio fino all’adozione, da parte del Ministero della salute, dei regolamenti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

04 Giugno 2018

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