Decreto dignità. Passo indietro del Governo sulla ludopatia. Per i contratti di pubblicità in corso resta applicabile l’attuale normativa. Escluse le lotterie nazionali dalla nuove misure

Decreto dignità. Passo indietro del Governo sulla ludopatia. Per i contratti di pubblicità in corso resta applicabile l’attuale normativa. Escluse le lotterie nazionali dalla nuove misure

Decreto dignità. Passo indietro del Governo sulla ludopatia. Per i contratti di pubblicità in corso resta applicabile l’attuale normativa. Escluse le lotterie nazionali dalla nuove misure
Nella nuova bozza di testo approvata dal Consiglio dei Ministri in tarda serata, all'articolo 8 riguardante il divieto di pubblicità di giochi e scommesse viene aggiunto un nuovo comma 5 che almeno in parte cede alle richieste delle società di gioco d'azzardo escludendo dalla nuova normativa tutti i contratti già in vigore. I proventi delle nuove sanzioni si conferma invece che verranno destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico presso il Ministero della Salute. LA NUOVA BOZZA

Nonostante le recenti dichiarazioni del vicepremier Luigi Di Maio, si registra di fatto un passo indietro, seppur parziale, del Governo sulla ludopatia. La nuova bozza del decreto Dignità approvata in tarda serata dal Consiglio dei Ministri, contiene infatti alcune novità all'articolo 8 riguardante il divieto di pubblicità di giochi e scommesse. Viene aggiunto, rispetto al testo precedente, un nuovo comma 5 che esclude dall'applicazione della nuova normativa tutti quei contratti di pubblicità già in corso di esecuzione, proprio come richiesto dalle società di gioco d'azzardo.
 
Inoltre, al comma 1 vengono escluse dal divieto di pubblicità le lotterie nazionali a estrazione differita e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
 
Per il resto, confermate le misure già presenti nelle precedenti bozze. Previsto dunque il divieto di qualsiasi forma di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet.
 
ll divieto si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti che promuove il gioco d’azzardo o la scommessa.
 
Quanto alle sanzioni è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di € 50.000 a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività. Questa misura sanzionatoria si applicherà “de futuro” a tutte le violazioni delle disposizioni recate dal primo comma. Viene tuttavia fatto salvo quanto già previsto dall’articolo 7, comma 6 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Legge Balduzzi), che in materia di divieto di pubblicità del gioco d’azzardo nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro.
 
Infine, si stabilisce una specifica destinazione dei proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni. I proventi saranno dunque devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico.
 
Giovanni Rodriquez

02 Luglio 2018

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