Veneto. Il Giudice del lavoro riammette i medici al concorso per la direzione di distretto alla Ulss 6

Veneto. Il Giudice del lavoro riammette i medici al concorso per la direzione di distretto alla Ulss 6

Veneto. Il Giudice del lavoro riammette i medici al concorso per la direzione di distretto alla Ulss 6
Per il giudice la scelta di bandire il concorso solo per i dirigenti dell'area professionale, amministrativa e tecnica non viola le norme di legge e di contratto. Ma se la decisione della Ulss era di affidare ai dirigenti sanitari le competenze di carattere clinico e agli amministrativi le competenze gestionali, questa doveva essere esplicitata nell’atto aziendale. Per tale motivo il giudice ha ordinato alla Ulss di ammettere al concorso anche i dirigenti sanitari. LA SENTENZA

Soddisfazione, ma non piena, dei dirigenti sanitari per la sentenza del giudice del lavoro che ha ordinato all’Ulss 6 Euganea di ammettere al concorso per le direzioni di distretto anche i medici. Se infatti i medici contestavano la violazione della legge regionale 56/1994 e del Ccnl secondo cui la possibilità di nominare dirigenti dell’Area P.T.A. è concessa dalla Regione solo in via residuale rispetto alla regola della nomina di personale appartenente all’Area della dirigenza medica e sanitaria, per il giudice del lavoro l’Ulss non ha violato alcuna legge o contratto, “non specificando la legge statale e il CCNL se il dirigente destinatario della nomina debba essere un sanitario ovvero un appartenente alle altre categorie sopra ricordate e ponendo la legge regionale solo una preferenza per il dirigente sanitario”.
 
Tuttavia il giudice del lavoro ha ordinato alla Ulss di ammettere i medici al concorso in quanto la loro esclusione sarebbero dovute essere esplicitamente motivata nell’atto aziendale, dove invece non si trova traccia dell’indirizzo illustrato dalla Ulss nella memoria del procedimento e in base al quale la Ulss vorrebbe affidare ai dirigenti sanitari le competenze di carattere clinico lasciando e a quelli amministrativi le competenze gestionali.

L’atto aziendale adottato dall’Azienda Euganea, osserva il giudice, “non contiene alcun riferimento alla suddivisione indicata in memoria, che bene avrebbe potuto costituire oggetto di scelta esplicitata da parte della convenuta. Se infatti è vero che la vocazione dell’Azienda debba essere garantita anche assicurando la responsabilità dei Distretti a dirigenti sia provenienti dal ruolo medico sanitario che provenienti dal settore tecnico ed amministrativo – scelta questa insindacabile da parte dell’A.G. qualora rispettosa dei vincoli di legge e di contratto- allora l’atto aziendale, che come visto sopra costituisce il vero e proprio programma organizzativo e gestionale dell’Azienda sanitaria, avrebbe dovuto specificare se non quali distretti l’Azienda voleva fossero diretti da una professionalità amministrativa e quali da una professionalità medica, almeno quanti attribuire all’una e all’altra, essendo senz’altro scelta ragionevole quella di sfruttare tutte le diverse competenze in tutto il territorio aziendale”, afferma il giudice.
 
Invece, “come emerge dallo stesso atto aziendale
sopra menzionato, tutti i Distretti hanno le medesime competenze”. Non sta dunque in piedi, secondo i giudici, il punto della memoria della Ulss in cui si dice che “al dirigente sanitario sono state affidate competenze di carattere clinico e a quello amministrativo competenze di carattere gestionale si fa ben oltre le previsioni dell’atto aziendale medesimo, dove ben poteva – e non è stata – essere esplicitata la scelta gestionale della quale si è detto”.

“Né invero – prosegue il giudice – sembrano potersi trarre argomenti sufficienti a ritenere dimostrata la ricordata scelta aziendale dalla incontestata circostanza che nell’agosto 2017 vennero ammessi alla selezione per direttore di distretto solo sanitari, trattandosi di dato avulso da un quadro complessivo e pertanto non rilevante”.

Per il giudice deve quindi “ritenersi sussistente il requisito del fumus boni iuris della domanda attorea, e va altresì ritenuto sussistente l’ulteriore requisito del periculum in mora, atteso che l’imminente svolgimento della procedura di selezione cui il ricorrente ambisce, e la documentata preclusione che ne patirebbe il ricorrente finirebbero per pregiudicare definitivamente il diritto” del ricorrente “a partecipare alla predetta selezione”.

Per questo “va dunque ordinato all’Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea di ammettere anche i dirigenti sanitari alla predetta procedura, adottando tutti i provvedimenti del caso per rendere effettiva tale ammissione”.

15 Febbraio 2019

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