Camera: arriva in Aula il Ddl sul Governo Clinico

Camera: arriva in Aula il Ddl sul Governo Clinico

Camera: arriva in Aula il Ddl sul Governo Clinico
Età pensionabile a 70 anni, copertura assicurativa, sicurezza sul lavoro e responsabilità clinica, nomina dei dirigenti di struttura complessa scelti dal manager dell’ospedale tra una rosa di tre candidati, attività libero professionale e criteri di valutazione dei dirigenti medici. Questi i punti salienti della proposta di legge sul governo clinico, che modifica il precedente Dlgs 502/92, che dalla prossima settimana dovrebbe andare all'esame dell’Aula di Montecitorio dopo l’approvazione ricevuta dalla XII Commissione Affari sociali.

La prossima settimana il Ddl sul governo clinico arriverà in Aula a Montecitorio. Il provvedimento, il cui relatore è Domenico Di Virgilio, vicepresidente del gruppo Pdl a Montecitorio, modifica sostanzialmente la legge 502 del 1992.
“Nel testo base – ha spiegato Di Virgilio – viene focalizzata particolare attenzione su due aspetti fondamentali per procedere a un modello di sanità efficace ed efficiente, in linea con le aspettative dei cittadini e degli operatori sanitari, ovvero il ripristino della meritocrazia e il rispetto del ruolo del medico nelle Asl e negli ospedali. Inoltre – è sempre Di Virgilio a parlare – vengono stabiliti criteri nuovi per la nomina dei direttori generali, per i concorsi per primari e per uniformare l’età pensionabile dei medici ospedalieri a quella degli universitari, ovvero a 70 anni”.
Dopo l’approvazione da parte dell’aula di Montecitorio il Ddl arriverà in Senato dove potrebbe essere accorpato al DdL sulla Responsabilità professionale del Personale sanitario.

Ecco in estrema sintesi i 14 articoli del Ddl
Articolo 1
(Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche)
Alle Regioni il compito di disciplinare il governo clinico nel rispetto di alcuni principi relativi alla partecipazione del Collegio di direzione e alla garanzia di soluzioni efficienti, eque e rispettose di standard di qualità. Vengono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
Articolo 2
(Funzioni del collegio di direzione)
Modificati gli articoli 3 e 17 del D.lgs. 502/1992. Tra gli organi dell’azienda viene inserito il collegio di direzione, con il compito di concorrere alla pianificazione strategica delle attività e degli sviluppi gestionali ed organizzativi. La Regione ne definisce le competenze e i poteri in riferimento ad alcuni aspetti definiti, diretti a rafforzarne il ruolo e la funzione. Le decisioni del DG in contrasto con il parere del Collegio di direzione, se espresso, sono adottate con provvedimento motivato.
Articolo 2-bis
Prevede che nelle Regioni in cui, con legge regionale, è istituita la figura del direttore socio-sanitario o dei servizi sociali, si applichi la disciplina dettata dalle nuove disposizioni per il direttore sanitario e il direttore amministrativo.
Articolo 3
(Requisiti e criteri di valutazione dei direttori generali)
Questo articolo modificando il 3-bisdel D.Lgs. 502/1992, disciplina la pubblicità e la trasparenza delle procedure per la copertura delle vacanze dei posti di DG. Vengono introdotti obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle Regioni, integrati i requisiti richiesti valutati da una commissione regionale, arricchiti i criteri di valutazione e verifica dell’attività dei direttori. Vengono inoltre dettate disposizioni sul rapporto di lavoro del direttore generale, demandando alle regioni la sua conferma o mancata conferma e la definizione del trattamento economico spettante, sia pur nell’ambito di parametri prefissati.
Articolo 4
(Dirigenti ingegneri del dipartimento di prevenzione)
l’articolo è stato soppresso in fase emendativa.
Articolo 5
(Modifiche all’articolo 15-terdel decreto legislativo n. 502/1992)
questo articolo stabilisce alcuni principi per l’attribuzione dell’incarico di responsabile di struttura semplice e di direzione di struttura complessa, prevedendo, per tale ultima ipotesi, la previa pubblicazione di un avviso e la nomina di una commissione da parte del direttore generale.
Articolo 6
(Valutazione dei dirigenti medici di struttura complessa e dei direttori di dipartimento)
La disciplina in materia è demandata alle Regioni nel rispetto di alcuni principi. Gli strumenti di valutazione devono essere inseriti anche nel Ccnl della dirigenza medica e devono essere coerenti con linee guida proposte dal Ministro della salute e approvate con intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Articolo 7
(Dipartimenti)
Sostituendo l’articolo 17-bis del D.Lgs 502/1992, dispone in tema di organizzazione dipartimentale.
Articolo 8
(Responsabilità dei direttori di dipartimento)
Ai direttori di dipartimento viene attribuita la responsabilità in merito alle attività clinico-assistenziali e tecnico-sanitarie finalizzate a garantire che ogni assistito abbia accesso ai servizi secondo i princìpi di ottimizzazione dell’uso delle risorse assegnate, di appropriatezza clinica e organizzativa dell’attività, di efficacia delle prestazioni, di minimizzazione del rischio di effetti indesiderati e di soddisfazione dei cittadini.
Articolo 9
(Limiti di età)
Sostituendo il comma 1 dell’articolo 15-noniesdel decreto legislativo n. 502/1992, porta a 67 anni il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Ssn. Il limite può giungere fino a 70 anni su domanda dell’interessato e su valutazione del Collegio di direzione. Infine viene esclusa l’applicazione ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del Ssn e ai medici universitari convenzionati della facoltà, attribuita alle pubbliche amministrazioni di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro dopo quaranta anni di anzianità contributiva.
Articolo 10
(Attività libero professionale dei dirigenti medici e sanitari del Ssn)
Alle Regioni è affidata la disciplina dell’attività libero professionale dei dirigenti medici e sanitari del Ssn nel rispetto di alcuni principi. Si ribadisce che tale attività è compatibile con il rapporto unico d’impiego, purché espletata fuori dell’orario di lavoro all’interno delle strutture sanitarie o all’esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il Ssn. Sono poi dettagliatamente indicate le forme con le quali il dirigente può svolgere l’attività libero-professionale. Il monitoraggio e il controllo sullo svolgimento della libera professione e la disciplina dei provvedimenti sanzionatori sono attività svolte dalla regione anche con l’ausilio dell’Agenas; i risultati sono inviati trimestralmente al ministero della Salute che, in caso di perdurante inerzia degli organi regionali adotta i provvedimenti sostitutivi.
Articolo 11
(Libera professione intramuraria degli operatori delle professioni sanitarie non mediche)
Vengono dettati i principi per l’esercizio dell’attività libero-professionale per gli operatori delle professioni sanitarie non mediche.
Articolo 12
(Programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie)
vengono stabiliti alcuni principi sulla programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie da parte delle Regioni, allo scopo di assicurare il rispetto di criteri di sicurezza, efficienza ed economicità.
Articolo 13
(Norma finale)
Si dispone l’applicazione delle nuove norme anche ad alcuni enti espressamente elencati, nonché agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico.
Articolo 14
(Abrogazioni)
Sono abrogati gli artt. 15-quatere 15-quinquiesdel d.lgs. n. 502 del 1992 riguardanti l’esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari.

Stefano Simoni

06 Maggio 2010

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