Governo impugna quattro leggi della Puglia in materia sanitaria per conflitto di competenze

Governo impugna quattro leggi della Puglia in materia sanitaria per conflitto di competenze

Governo impugna quattro leggi della Puglia in materia sanitaria per conflitto di competenze
Lo ha stabilito ieri il Consiglio dei Ministri. Questi i temi controversi: i trattamenti riservati alle persone non autosufficienti, le nomine della dirigenza sanitaria, i fondi integrativi in relazione alla problematica delle liste d’attesa e l’assistenza alle vittime della criminalità e del terrorismo.

Il Consiglio dei ministri del 20 maggio ha deciso di impugnare quattro leggi della Regione Puglia contenenti norme di interesse sanitario. In particolare:
 
– la legge n. 6 del 28/03/2019, recante “Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) – LEA sociosanitari – Quote di compartecipazione”, in quanto alcune norme riguardanti i trattamenti sanitari per la cura delle persone non autosufficienti e le quote di compartecipazione regionale ai menzionati trattamenti invadono la competenza riservata allo Stato dall’articolo 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione, in materia della determinazione dei Livelli essenziali di assistenza;
 
– la legge n. 8 del 28/03/2019, recante “Abrogazione dell’articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del servizio sanitario regionale)”, in quanto una norma riguardante la nomina della dirigenza sanitaria si pone in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute e con il principio di ragionevolezza, in violazione dell’art. 3 e dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione;
 
– la legge n. 13 del 28/03/2019, recante “Misure per la riduzione delle liste d’attesa in sanità – Primi provvedimenti”, in quanto una norma riguardante i fondi integrativi invade la materia dell’ordinamento civile, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. 1), della Costituzione. Un’altra norma riguardante le spese per il personale è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi copertura finanziaria, ponendosi in contrasto con l’art. 81 della Costituzione;
 
– la legge n. 14 del 28/03/2019, recante “Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza”, in quanto varie norme in materia di politiche di sicurezza invadono ambiti inerenti all’ordine pubblico e alla sicurezza, la cui disciplina è riservata in via esclusiva al legislatore statale dall’art. 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione. Un’altra norma riguardante i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo pone a carico del Servizio sanitario prestazioni che non sono ricomprese tra i livelli essenziali di assistenza, stabiliti dalla normativa statale, in violazione del principio del contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio generale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

21 Maggio 2019

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